Dal 9/3/2006, dopo pressanti richieste e lamentele sulla incompletezza delle informazioni, l’AdT si è premurata di emanare la circolare n. 2 esplicativa di molte domande di chiarimenti che i tecnici professionisti, man mano che, chi con curiosità, chi con furbesco distacco, andavano facendo dopo le rituali ed opportune prove.
Con questa circolare, finalmente completa –spero, non ho controllato - dei riferimenti normativi, si precisa che:
1. - fino al 31/12/2006 è facoltà del professionista continuare a presentare gli elaborati così come fatto fino al 1/3/2006.
2.– da ciò si deduce che solo dal 1/1/2007 saremo obbligati a redigere gli elaborati secondo la procedura pregeo9, adottata il 22/2/06 pubblicata sulla G.U. N.50 del 1/3/2006 e quindi entrata in vigore dal 2/3/2006.
3. - è ulteriormente presisato l’obbligo della notifica presso i
comuni ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001.
4. – viene chiarita la modalità di firma degli atti di di
aggiornamento.
5. – vengono chiaramnte descritti gli elaborati componenti l’atto di
aggiornamento, che è costituito dall’insieme dei modelli denonimati:
a. Tipo di Frazionamento
b. Tipo Mappale
c. Tipo di Frazionamento e Mappale
d. Tipo Particellare.-
E che si compone di due sezioni:
5.A – Sezione Atto di Aggiornamento che contiene i dati e le informazioni utili all’aggiornamento della banca dati cartografica e della banca dati amministrativo-censuaria
(qui va segnalato come si sono inventato un patetico artifizio per aumentare la leggibilità).
5.B – Sezione Elaborati tecnici che dovrà contenere i dati relativi al rilievo topografico e le informazioni amministrativo-censuarie compresi gli intestali. La sezione è composta dai modelli Informazioni geometriche, Libretto delle misure, Relazione tecnica,Schema del Rilievo e Sviluppo.
Va segnalato l’artifizio suggerito a pag. 6 su come dichiarare la ditta diversa da quella iscritta in catasto.
Al punto 7 vengono descritte le particolari modalità di predisposizione dell’atto di aggiornamento.
Al punto 8 vengono descritti i controlli formali e di merito che l’ufficio deve predisporre in fase di accettazione.
Al punto 9 viene descritto il nuovo modello per l’attestato di approvazione, che si comporrà di più pagine che riporteranno:
- gli estremi della approvazione,
- il modello censuario con indicati i numeri definitivi delle derivate,
- lo stralcio di mappa con indicato l’esito dell’aggiornamento cartografico in scala nominale del foglio di mappa e qualora l’oggetto dell’aggiornamento non rientrasse nel foglio formato A4, la stampa verrà prodotta su uno o più fogli di formato A3.
Con il punto 10 si definiscono le modalità di riconsegna degli atti di aggiornamento.
Invece, UDITE UDITE !!, al punto 11 si sono scervellati a spiegare come faranno per fregare ancora il cittadino per l’attribuzione dei diritti di bollo.
Tradotto in soldoni, significa che se uno presenta gli elaborati cartacei nei vecchi modelli, pagherà per i frazionamenti solo una marca da bollo per il modello 51 e il normale RC per l’approvazione, mentre se produrrà i modelli stampati da pregeo9, come minimo chiederanni l’applicazione di un bollo in più salvo verifiche e conteggi da conguagliare al momento del ritiro.
Però siccome l’URP, dove dovrà essere ritirato l’attestato, non potrà battere cassa, dovremo fare ulteriore fila per andare a pagare il conguaglio nelle normali casse front-office.
Vi va bene la cosa?
Vi va bene che ci sia questa sperequazione che sarà applicata fino al 31 di dicembre?
Vi va bene che per accelerare i tempi (loro) ci faranno fare una ulteriore fila.
Vi va bene che nello spirito della fattiva collaborazione instaurata con gli Ordini ed i Collegi Professionali, ci portino ancora una volta e sfacciatamente per cu………………o?
Chi ha ancora fiato per parlare, dica qualcosa, io ricomincio ad avere conati di vo…
Chiedo lumi a voi ……………… e
saluti