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Argomento: ACCATASTAMENTI FABBRICATI COLLABENTE 2017

Autore Risposta

venturiniluciano

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08 Novembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2017 alle ore 15:18

"Apetrulli" ha scritto:
Sto inviando adesso la visura e la mappa se puoi postarle vedrete che il COSTR NO AB non si tratta di un'annotazione ma di una qualità vera e propria
......non riesco a capire chiunque legga la normativa la interpreta in modo diverso ed io che devo presentare delle pratiche sia in Provincia di Verbania che in Provincia di Novara, nonstante la normativa sia unica devo presentare le pratiche in maniera diversa...... come si fa con un cliente che deve presentare un fabbricato in prov. di Verbania ed un Fabbricato in prov. di Novara presentare in due modi diversi, per dei fabbricati simili, con parcelle completamente diverse........



da un pò di giorni abbiamo scritto un documento che puoi visionare a questo link, troppo complesso per riportarlo integralmente qui

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venturiniluciano

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08 Novembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2017 alle ore 15:29

Clicca sull'immagine per vederla intera

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2017 alle ore 23:21

In risposta al collega che presenta pratiche all'Agenzia Entrate Catasto di Verbania.

Siccome siamo in Italia e le Leggi non le rispettano prima quelli che dovrebbero farle applicare è normale che un'Agenzia di qualche provincia si faccia le leggi a modo suo. Fino a che qualche Circolare, dopo anni, interviene per chiarire, si spera ma non sempre, la situazione.

In risposta al collega che dice che tutti i fabbricati devono essere trasferiti al C.F. non è assolutamente vero detta affermazione. A tutti i fabbricati deve sparire la qualità fabbricato rurale. Se è un edificio al quale potrà essere attribuita una rendita vi è l'obbligo di accatastarlo al C.F. Se è un edificio collabente e/o diruto non vi è alcun obbligo di censirlo al C.F. . Proprio oggi mi sono accorto che a seguito di una lettera segnalazione a fine luglio, compilata e spedita, con tanto di fotografie allegate, per conto di un mio cliente a seguito della famosa lettera da parte dell'Agenzia, riferita ad un fabbricato rurale (non molto grande e disposto solo a piano terra), in cui: 1) una sola parete, in pietrame, presenta vari elementi in pietra che sono riversi a terra, esternamente, in quanto almeno metà spessore della parete, verso l'esterno, si è sbriciolato; 2) le restanti pareti sono rimaste intatte; 3) il fabbricato di fatto non ha impianti e non viene utilizzato, anche per colpa della parete sbriciolata e del suo potenziale pericolo; 4) il tetto è intatto tranne per un principio di lesione sopra la parete sbriciolata; 5) il fabbricato è privo di intonaci interni ed esterni mentre all'interno la pavimentazione è composta da solo massetto; 6) gli infissi sono vecchi ma non propriamente deteriorati; ebbene ho scoperto che hanno d'ufficio variato la qualità dell'ex fabbricato rurale a "fabbricato diruto". Per di più e già a partire dall'anno 2013 ho presentato diversi modelli 26 per passaggio a fabbricati diruti, alcuni dei quali sono stati oggetto di atti di trasferimento senza problemi.

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Apetrulli

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27 Febbraio 2013 alle ore 16:04

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2017 alle ore 15:17

Ok farò anche io le dichiarazioni di collabente allegandoci le foto che dimodtrano la situazione in loco....grazie

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Orlando1973

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2017 alle ore 15:36

Pero' da visura c'e' passaggio da FU da ACC (non oggetto di lettere inviate da parte dell' A.E.) a COS NO ABI e non dai famosi fabbricati rurali di cui parliamo da un po' ............

Altra cosa nelle segnalazioni di fabbricati collabenti (famosa lettera recapitata dall' A.E.) non c'e' nessun obbligo di allegare foto , io le ho fatte tutte senza utilizzando il contac center ove ci sono gli elenchi dei fabbricati rurali pubblicati dall' A.E. .

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italiano
Mario Daverio

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+41° 53' 46

Inviato: 15 Settembre 2017 alle ore 16:34

Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
  1. Richiesto dall'autore
  2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
  3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
  4. Richiesta delle Autorità competenti.
 
 

CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2017 alle ore 16:39

"italiano" ha scritto:
per le u.i. collabenti, che hanno perso i requisiti di ruralità prima del 2012, la tipologia del documento è "dichiarazione ordinaria" o "DICHIARAZIONE DI FABBR. EX RURALE AI SENSI ART.2 COMMA 36 O 37 DL 262/2006" ?

grazie



è sempre "DICHIARAZIONE DI FABBR. EX RURALE AI SENSI ART.2 COMMA 36 O 37 DL 262/2006"

saluti

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italiano
Mario Daverio

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05 Marzo 2012

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+41° 53' 46

Inviato: 15 Settembre 2017 alle ore 16:41

Messaggio oscurato dallo staff per uno o più dei seguenti motivi:
  1. Richiesto dall'autore
  2. Totalmente off-topic rispetto alla discussione
  3. Violazione dei Termini di utilizzo del servizio
  4. Richiesta delle Autorità competenti.
 
 

EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2017 alle ore 23:49

"CESKO" ha scritto:
"italiano" ha scritto:
per le u.i. collabenti, che hanno perso i requisiti di ruralità prima del 2012, la tipologia del documento è "dichiarazione ordinaria" o "DICHIARAZIONE DI FABBR. EX RURALE AI SENSI ART.2 COMMA 36 O 37 DL 262/2006" ?

grazie



è sempre "DICHIARAZIONE DI FABBR. EX RURALE AI SENSI ART.2 COMMA 36 O 37 DL 262/2006"

saluti



*******************************
Art. 2, D.L. 262/2006

36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e' notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile e' asservito» sono inserite le seguenti: «, sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».

*******************************

Agenzia del Territorio, prot. 52357 del 3 luglio 2007

Oggetto: Aggiornamento procedura DOCFA.

Si porta a conoscenza di Codesti Consigli nazionali professionali che a partire dal 6/6/07 è stato reso disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio la versione 3.0.5 del pacchetto Docfa, per la compilazione degli atti tecnici del catasto urbano, che consente di dichiarare la motivazione della dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, al fine di distinguere tra documenti ordinari, quelli previsti ai sensi dei commi 336 e 340 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) già presenti sulla precedente versione, quelli relativi all'art. 2 del DL n. 262 del 3 ottobre 2006. Le modalità cui attenersi per l'indicazione delle tipologie di documenti concernenti le nuove casistiche introdotte dal citato D.L. n. 262 sono state già esplicitate nelle circolari n. 4 e 7 dell'anno 2007. Si allega in ogni caso una nota tecnica di riepilogo, illustrativa anche delle modalità per lo scarico del download dal sito.

Novità presenti nella versione 3.0.5 del pacchetto Docfa

Dal 6 giugno 2007 è disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio la versione 3.0.5 del pacchetto Docfa, per la compilazione degli atti tecnici del catasto urbano. La nuova versione introduce l'obbligatorietà di dichiarare la motivazione della dichiarazione di nuova costruzione o di variazione. Vengono distinti, oltre ai casi ordinari e quelli previsti ai sensi dei commi 336 e 340 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) già presenti sulla precedente versione, quelli relativi all'art. 2 del DL n. 262 del 3 ottobre 2006. Nel dettaglio, per i nuovi accatastamenti, il documento Docfa viene distinto in:

1. Dichiarazione ordinaria

2. Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 336, L n. 311/04

3. Fabbricato ex rurale — art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06

4. Fabbricato mai dichiarato — art. 2 comma 36, DL n. 262/06

L'opzione 1 riguarda le dichiarazioni ordinarie.

L'opzione 2 deve essere selezionata a fronte di atto di aggiornamento presentato a seguito delle notifica effettuata dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 311/2004. Tale notifica viene inviata dai Comuni quando è constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. La selezione di questa opzione facilita il riconoscimento degli atti presentati ai sensi del comma 336 ed agevola l'Ufficio del Territorio nella trasmissione al Comune competente dei dati di classamento degli immobili oggetto dell'aggiornamento, determinando la chiusura del procedimento.

L'opzione 3 deve essere selezionata per la dichiarazione di fabbricato urbano relativa a fabbricati iscritti al catasto terreni (rurali) per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, presentata ai sensi dell'art. 2, comma 36 o 37 del D.L. n. 262/2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007).

L'opzione 4 deve essere selezionata per la dichiarazione di fabbricato urbano mai dichiarato in catasto, presentata ai sensi dell'art. 2, comma 36 del D.L. n. 262/2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007).

*******************************
Se fosse esatta l'intepretazione circa il fatto di indicare in Docfa presentati fino a tutt'oggi, in tutti i casi di perdita di ruralità di fabbricati rurali già censiti come tali in Catasto, una tipologia Docfa diversa da quella ordinaria, ovvero quella di cui all'opzione 3 sopra riportata, per analogia anche per i fabbricati mai dichiarati, ovvero quelli ultimati dal 2007 in poi (in pratica per tutti quelli che non vengono accatastati entro 30 giorni) si dovrebbe adottare una tipologia Docfa diversa da ordinaria, ovvero quella di cui all'opzione 4 sopra riportata.


Poichè il comma 36 non dice espressamente che tutti gli edifici rurali e quelli (non rurali, ndr) mai dichiarati vanno accatastati entro un certo termine ma dice espressamente che il Catasto fa un elenco, invita le parti ad adempiere e in caso di adempienza son dolori, quando la norma fa riferimento "ai sensi dell'art. 2 comma 36 o 37" non fa riferimento a tutti i fabbricati rurali non più rurali e a tutti i fabbricati mai dichiarati ma fa riferimento solo a quei determinati fabbricati inclusi negli elenchi dell'Agenzia (in sostanza a quei fabbricati "schedati" dal Catasto e messi alla gogna negli appositi elenchi).

Pertanto solo se sono stato beccato dal Catasto e schedato sull'elenco dei fabbricati rurali solo sulla carta riportati come tali, nonché nell'elenco dei fabbricati nemmeno sulla carta riportati, quindi solo quando, prima che intervengono (Lor Signori del Catasto) in surroga, presento il mio bel Docfa relativo ad edifici schedati come sopra, debbo necessariamente utilizzare le tipologie Docfa di cui alle suddette opzioni 3 e 4, a seconda dei casi.

Pertanto non è che, perchè la propria Agenzia provinciale accetta anche la tipologia opzione 3 di cui sopra o peggio ancora la impone, la norma va stravolta e interpretata come da più post di Geolive molti colleghi sostengono. Per di più ed in casi simili, la mia Agenzia provinciale in cui opero mi ha sempre accettato la tipologia Docfa ordinaria e mai nessuno "dico mai" mi ha sollevato dubbi sulla tipologia ordinaria adottata in Docfa circa l'accatastamento di porzioni ex rurali con perdita dei requisiti di ruralità gà avvenuta da tempo.

Ora possiamo ognuno avere i propri principi e continuare ad adottare la tipologia Docfa che più piace a ciascuno di noi (fino a che il Catasto me l'approva, è meglio non cambiare abitudini), ma francamente se le disposizioni di cui sopra (comma 36, ecc.) espressamente si riferissero a tutte le situazioni di fabbricati rurali con perdita dei requisiti di ruralità oppure a tutti i fabbricati mai dichiarati nei termini di Legge, di fatto la tipologia ordinaria di Docfa potrebbe anche essere eliminata o al massimo utilizzata per pochissimi casi.

Dopo quanto sopra, se qualche collega continua ancora a consigliare Tipologie Docfa diverse da quelle che si debbono (di norma) utilizzare per i rispettivi casi specifici, mi riserverò di attuare il "silenzio stampa" per tutti i post che trattano argomenti simili, salvo se debba obbligatoriamente rispondere a delle provocazioni.

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Orlando1973

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04 Maggio 2015 alle ore 16:51

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 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2017 alle ore 08:02

"CESKO" ha scritto:
"italiano" ha scritto:
per le u.i. collabenti, che hanno perso i requisiti di ruralità prima del 2012, la tipologia del documento è "dichiarazione ordinaria" o "DICHIARAZIONE DI FABBR. EX RURALE AI SENSI ART.2 COMMA 36 O 37 DL 262/2006" ?

grazie



è sempre "DICHIARAZIONE DI FABBR. EX RURALE AI SENSI ART.2 COMMA 36 O 37 DL 262/2006"

saluti



Confermo in toto , come detto piu' volte , senza ancora entrare nei dettagli . Senza applicazioni di sanzioni se hanno perso i requisiti di ruralità da oltre 5 anni .

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alex79

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23 Maggio 2013 alle ore 10:05

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como

 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2017 alle ore 12:07

"EALFIN" ha scritto:

Pertanto solo se sono stato beccato dal Catasto e schedato sull'elenco dei fabbricati rurali solo sulla carta riportati come tali, nonché nell'elenco dei fabbricati nemmeno sulla carta riportati, quindi solo quando, prima che intervengono (Lor Signori del Catasto) in surroga, presento il mio bel Docfa relativo ad edifici schedati come sopra, debbo necessariamente utilizzare le tipologie Docfa di cui alle suddette opzioni 3 e 4, a seconda dei casi.



Quoto pienamente Ealfin e non concordo pertanto su quanto consiglia CESKO e Orlando1973.

Saluti

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2017 alle ore 18:53

Per di più aggiungo:

- le tipologie Docfa diverse dalle ordinarie sono state pensate per particolari situazioni, anche statistiche, o per fare in modo, come nel caso dei fabbricati rurali, che possa avvenire l'automatica iscrizione di particolari annotazioni negli atti catastali, senza che si intervenga manualmente da parte del tecnico catastale;

- per i fabbricati rurali che hanno perso la ruralità e vengono censiti al C.F. senza la richiesta dei requisiti, già la prima pagina del Modello D1 descrive esattamente, se li ha persi detti requisiti, quando li ha persi, perchè li ha persi, ecc. ;

- pertanto non ha alcun senso adottare una causale diversa dall'ordinaria in tali casi in quanto semplicemente sfogliando gli atti catastali a libera consultazione dei tecnici ed impiegati dell'Agenzia delle Entrate, si hanno tutte le informazioni che servono;

- per di più la tipologia di Docfa non risulta affatto negli atti di visura;

- al contrario l'opzione 2 di cui alla nota prot. 52357/2007 serve ai soli fini statistici per informare il tecnico approvatore che trattasi di unità immobiliare per la quale è pervenuta la famosa lettera del Comune con invito ad adempiere;

- le opzioni 3 e 4 di cui alla medesima nota servono a informare il tecnico approvatore che trattasi di quei fabbricati inclusi negli appositi elenchi delle Agenzie del Territorio (ora Entrate);

- pertanto non avrebbe avuto alcun senso costituire una tipologia di Docfa specifica per i soli fabbricati, dichiarati spontaneamente, che hanno perso la ruralità.

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loremus

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19 Febbraio 2018 alle ore 23:15

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 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2018 alle ore 11:18

Ciao Ealfin, dopo tante ricerche finalmente mi sono imbattuta nei tuoi post. Premetto che pur essendo architetto non mi occupo di pratiche catastali, quindi ti chiedo di avere pazienza. Confido in tuo consiglio per chiarirmi ulterirmente le idee. Ti spiego qual è il problema.

Attualmente mi sto occupando di redarre la Dichiarazione di Successione relativamente alle proprietà in possesso di madre, purtroppo deceduta. Tra i vari beni vi è un fabbricato rurale indiviso. Mia madre era proprietaria di 1/6 di uno dei sub. Il fabbricato sebbene abbandonato e privo di utenze, è pressochè integro nel suo volume esterno, tuttavia presenta caratteristiche di fatiscenza ed accentuato livello di degrado, classificabile a mio avviso (stando alla normativa di cui ho ormai piena conoscenza) come fabbricato di scarsa rilevanza cartografica e censuaria. Poichè si trova ancora al Catasto terreni, a luglio 2017 su invito dell'Agenzia delle Entrate ho provveduto ad inoltrare lo specifico modello di segnalazione. Tra le varie opzioni, quella che descriveva meglio le caratteristiche del fabbricato è l'articolo 3 comma 2 del D.M. 28/1998 (ovvero "costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado") e il contenuto della nota 2(Rientrano in tale casistica i fabbricati attualmente inagibili, ma recuperabili con interventi di straordinaria manutenzione o ristrutturazione, i quali possono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano come “fabbricati collabenti” - senza attribuzione di rendita - fino al momento del recupero ovvero della loro demolizione).

Dopo l'invio del modello, l'Agenzia delle Entrate risponde invitandomi a predisporre un modello 26 o Docte. Fin qui tutto ok.

Poichè come ti dicevo non mi occupo di pratiche catastali ho esposto il problema ad alcuni geometri per avviare la procedura. Tuttavia, tutti quelli consultati hanno messo in chiaro che per essere definito collabente il fabbricato deve presentare lesioni passanti su i setti murari, demolizioni o crolli parziali dei muri perimetrali da renderlo pericolante e non utilizzabile. Nel caso specifico quindi mi propongono redazione di Pregeo e Docfa.

Il punto è...Non mi occupo di pratiche catastali ma so leggere la normativa e so riconoscere un edificio che ha le cartteristiche di collabenza. Gli artt. 3 e 6 del DM 28/98, nonchè le varie circolari (29349/2013, 29440/2013, etc.) precisano che per questi fabbricati non vi è obbligo di accatastamento ma di redazione da parte del professionista di relazione tecnica asseverata sullo stato dei luoghi e di dichiarazione che certifichi l'assenza degli allacci alle varie utenze.

Su questa cosa non mi dò pace. La normativa a mio avviso è chiara. Sono io che interpreto male???

Ciònonostante. Essendo convinta che nel caso specifico posso procedere senza obbligo di acctastamento, ma anche nel caso in cui tu non concordassi con la mia interpretazione, mi potresti gentilmente descrivere (per cultura personale) la procedura da seguire nel caso di fabbricato X per i quali non è previsto obbligo di accatastamento? Ovvero, relazione e autocertificazione devo presentarle allegandole al modello 26 o Docte?

Su questo punto la normativa non è chiarissima, cioè non ti indica un percorso preciso, o forse non capisco io, data la mia poca esperienza relativamente al campo pratiche catastali.

Scusa per la lunghezza del post e ti ringrazio anticipatamente per la tua risposta.

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3L

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14 Giugno 2012

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Lecce S

 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2018 alle ore 14:14

. Gli artt. 3 e 6 del DM 28/98, nonchè le varie circolari (29349/2013, 29440/2013, etc.) precisano che per questi fabbricati non vi è obbligo di accatastamento ma di redazione da parte del professionista di relazione tecnica asseverata sullo stato dei luoghi e di dichiarazione che certifichi l'assenza degli allacci alle varie utenze.



SEGNALO CHE L'ART. 6 DEL DM 28/1998 NON DICE CHE NON VI E' OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO MA ELENCA DELLE CASISTICHE CHE POSSONO ESSERE DENUNCIATE CON PROCEDURE DI ACCATASTAMENTO SEMPLIFICATE (DESCRITTE AL SUCCESSIVO ART. 7).

TROVANDOSI QUINDI NELL'IPOTESI DI DENUNCIA DI COSTRUZIONI (SEBBENE IN MODALITA' SEMPLIFICATE) AL PUNTO c) VIENE RICHIESTA AUTOCERTIFICAZIONE COME ALLEGATO. TALE TIPO DI DENUNCIA PUO' ESSERE ANCHE VOLONTARIA.

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loremus

Iscritto il:
19 Febbraio 2018 alle ore 23:15

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4

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 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2018 alle ore 17:49

"3L" ha scritto:
. Gli artt. 3 e 6 del DM 28/98, nonchè le varie circolari (29349/2013, 29440/2013, etc.) precisano che per questi fabbricati non vi è obbligo di accatastamento ma di redazione da parte del professionista di relazione tecnica asseverata sullo stato dei luoghi e di dichiarazione che certifichi l'assenza degli allacci alle varie utenze.



SEGNALO CHE L'ART. 6 DEL DM 28/1998 NON DICE CHE NON VI E' OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO MA ELENCA DELLE CASISTICHE CHE POSSONO ESSERE DENUNCIATE CON PROCEDURE DI ACCATASTAMENTO SEMPLIFICATE (DESCRITTE AL SUCCESSIVO ART. 7).

TROVANDOSI QUINDI NELL'IPOTESI DI DENUNCIA DI COSTRUZIONI (SEBBENE IN MODALITA' SEMPLIFICATE) AL PUNTO c) VIENE RICHIESTA AUTOCERTIFICAZIONE COME ALLEGATO. TALE TIPO DI DENUNCIA PUO' ESSERE ANCHE VOLONTARIA.





Grazie del tuo intervento. Mi rendo conto che sembrerò un pò tonta. Ma torno a richiedere Autocertificazione da allegare a cosa? Modello 26? Docte? Si possono inoltrare via pec?

Purtroppo attualmente non posso inserire questo immobile in successione perchè ancora al CT. Poichè ho urgenza di presentarla, per evitare di pagare due volte presentando un seconda dichiarazione integrativa, vorrei capire esattamente come procedere e inserirlo adesso.

Ti domanderai perchè non vai al Catasto e ti informi li. Purtroppo per motivi di lavoro e di distanza non mi è possibile e non posso appoggiarmi ai geometri consultati perchè insistono che devo fare DOCFA e PREGEO. Il preventivo che uno di questi mi ha proposto mi sembra persino onesto, ma non capisco perchè devo spendere sti soldi se la Legge mi consente di praticare una strada meno onerosa e più snella.

Non ho mai compilato un modello 26 o un Docte, però posso imparare o cercherò di farmi aiutare. So redarre, invece, una relazione tecnica asseverarta e compilare un'autocertificazione.

Riguardo l'art. 6 confermo quanto da te scritto. Ma le circolari del 2013 e del 2016 precisano che per questi immobili sussiste la possibilità e non l'obbligo degli aggiornamento degli atti catastali.

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