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rappresentazione cartografica di un impianto di telefonia mobile?? |

salvo71
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dovrei procedere alla catastaziore di un impianto di telefonia mobile costituito da traliccio ripetitore e da una cabina di trasformazione, è corretto rappresentare la base dell'antenna con linee rosse tratteggiate e la cabina con linee rosse continue?
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topogeo
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Saluzzo (CN)
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Dalla circolare 27/E del 13/06/2016 "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.” Ne consegue che, a partire dal momento di applicabilità delle menzionate disposizioni (ossia dal 1° luglio 2016), gli elementi di rete e le infrastrutture realizzate per le istallazioni di telefonia mobile disciplinate dal menzionato art. 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche (tra cui, ad esempio, tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale. ..quindi sei sicuro di dover accatastare l' impianto ? Piercarlo
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salvo71
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"topogeo" ha scritto: Dalla circolare 27/E del 13/06/2016 "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.” Ne consegue che, a partire dal momento di applicabilità delle menzionate disposizioni (ossia dal 1° luglio 2016), gli elementi di rete e le infrastrutture realizzate per le istallazioni di telefonia mobile disciplinate dal menzionato art. 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche (tra cui, ad esempio, tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale. ..quindi sei sicuro di dover accatastare l' impianto ? Piercarlo Non so se la circolare che tu citi abbia sostituito la circolare n. 4/2006, ma nella fattispecie alla pagina n. 13 della circolare n. 4/2006 si legge quanto segue: " qualora le apparecchiature elettroniche siano custodite nell’ambito di locali già esistenti, censiti ovvero censibili (anche come parti comuni dell’edificio), e non venga individuata una specifica area all’uopo destinata, i manufatti non necessitano di essere dichiarati in catasto; diversamente, laddove vengano individuati aree e locali (preesistenti o di nuova costruzione), destinati proprio ad ospitare le suddette apparecchiature, i manufatti in esame devono essere dichiarati in forma autonoma ovvero come variazione della preesistente unità immobiliare o parte comune dell’edificio. La seconda fattispecie rappresentata, come già evidenziato, è relativa ad un’area di terreno, di solito recintata, all’interno della quale è installato su platea di calcestruzzo un traliccio cui sono fissate le antenne; in questo caso le apparecchiature elettroniche a corredo, sono di norma ubicate in manufatti di dimensioni diverse in pianta ed altezza. In questa fattispecie, qualora sussista un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, l’obbligo dell’accatastamento dei manufatti risulta previsto dagli artt. 2 e 3 del DM 2 gennaio 1998, n. 28 - Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1998, n. 45". Quindi presumo che si debbano catastare
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topogeo
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Saluzzo (CN)
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la circolare 27/E supera quella del 2006 perche' applica una piu' recente norma di legge ( all’articolo 12, comma 2, del D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33) che esplicitamente esclude gli elementi di rete di comuncazione dall' accatastamento .. A voler essere piu' realisti del re ..si potrebbe pensare che se l' immobile e' anteriore alla data di entrata in vogore del Dlgs 33/2016, esso andava accatastato ( perche' all' epoca la norma lo prevedeva) e poi ..dopo DEMOLITO .. Piercarlo
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