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Autore Modesta entità tettoia

porteo

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 17:52

Ho provato e riprovato sia inviando il TM che cercando qui sul forum, ma evidentemente o sbaglio qualcosa io o le nuove procedure non contemplano pù il caso.

Mi spiego. Ho una tettoia di circa 24 mq appoggiata su un muro controterra che fa da confine e su due pilastrini in acciaio, di pertinenza di un fabbricato già inserito in mappa da cui dista però circa 50 cm e pertanto non è in aderenza. (tra l'altro ricade in un mappale diverso con ditta diversa, ma questo non mi pare un problema)

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 6 (Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria) del Decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998 n. 28, in base al quale "vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria: [...] i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica", vorrei inserire in mappa questa tettoia con la tipologia di "modesta entità".

Mi accorgo però che l'unica opzione che riconosce Pregeo è relativa alla lettera c) e non alla b) e mi chiede se ricado appunto in quella tipologia. Al che, dato che non posso dichiarare il falso, gli dico di no e comunque mi fa andare avanti e mi permette di presentare il tutto.

Il TM mi viene però respinto con la seguente dicitura: "Atto di aggiornamento incompatibile con la natura di scarsa rilevanza topografica , occorre fare riferimento ai punti fiduciali .". L'ultima volta anche con il cognome del tecnico che me la respinge.

Ho provato a spiegare in relazione che faccio riferimento alla lettera b dicendo proprio:

"L'oggetto dell'inserimento in mappa e' una tettoia di pertinenza di
un'abitazione gia' censita. Tale tipologia rientra pertanto tra quelle
di cui al secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 6
(Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria) del Decreto
del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998 n. 28 in base al quale
"vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria: [...]
i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura
di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano
modesta consistenza planovolumetrica". Essendo la tettoia di modesta
consistenza planovolumetrica, si e' proceduto con un Tipo Mappale di
modesta entita'. Si evidenzia come pur essendo le due particelle
intestate a ditte diverse (e pertanto non è possibile fonderle
insieme), risultano essere di un'unica proprietà."

Ma per ora senza successo.

Qualcuno è riuscito ad accatastare in base alla lettera b) sopra i 20mq? secondo voi mi conviene:

1.- Insistere;

2.- Far rimpicciolire la tettoia di 4 mq;

3.- Fa spendere al committente molto in più per collegarmi ai PF?

Io son testardo e cerco sempre di far valere la norma, ma per ora forse ho perso più tempo provando e riprovando che quello necessario per fare il rilievo!

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Autore Risposta

Orlando1973

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 20:05

Maggiore di 20 mq necesita l'appoggio ai PF , ed è quello che devi fare . Tutto il resto sono sotterfugi che non servono a niente .

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 20:52

Soprattutto prima di fare preventivi affrettati occorre valutare bene la situazione.

Altrimenti si rischia una brutta figura con il cliente il quale potrebbe anche dubitare sulla buona prepararazione professionale del tecnico.

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2018 alle ore 08:01

Aggiungo che se per poter denunciare in catasto un fabbricato superiore ai 20 mq, serve l'appoggio ai PF, è certo che tale fabbricato non sia di scarsa rilevanza.

Fermo restando che la scarsa rilevanza è alquanto incerta e non definita.


Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2018 alle ore 08:44

Non abbiamo la rappresentazione grafica mappale, ma se il manufatto è adiacente ad un fabbricato anche di altra proprietà e di altra particella e la superficie occupata non supera del 50% quella del fabbricato attiguo preesistente, possiamo evitare i PF.



Saluti

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Orlando1973

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 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2018 alle ore 09:35

"porteo" ha scritto:
Ho provato e riprovato sia inviando il TM che cercando qui sul forum, ma evidentemente o sbaglio qualcosa io o le nuove procedure non contemplano pù il caso.

Mi spiego. Ho una tettoia di circa 24 mq appoggiata su un muro controterra che fa da confine e su due pilastrini in acciaio, di pertinenza di un fabbricato già inserito in mappa da cui dista però circa 50 cm e pertanto non è in aderenza. (tra l'altro ricade in un mappale diverso con ditta diversa, ma questo non mi pare un problema)

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 6 (Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria) del Decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998 n. 28, in base al quale "vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria: [...] i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica", vorrei inserire in mappa questa tettoia con la tipologia di "modesta entità".

Mi accorgo però che l'unica opzione che riconosce Pregeo è relativa alla lettera c) e non alla b) e mi chiede se ricado appunto in quella tipologia. Al che, dato che non posso dichiarare il falso, gli dico di no e comunque mi fa andare avanti e mi permette di presentare il tutto.

Il TM mi viene però respinto con la seguente dicitura: "Atto di aggiornamento incompatibile con la natura di scarsa rilevanza topografica , occorre fare riferimento ai punti fiduciali .". L'ultima volta anche con il cognome del tecnico che me la respinge.

Ho provato a spiegare in relazione che faccio riferimento alla lettera b dicendo proprio:

"L'oggetto dell'inserimento in mappa e' una tettoia di pertinenza di
un'abitazione gia' censita. Tale tipologia rientra pertanto tra quelle
di cui al secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 6
(Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria) del Decreto
del Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998 n. 28 in base al quale
"vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria: [...]
i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura
di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano
modesta consistenza planovolumetrica". Essendo la tettoia di modesta
consistenza planovolumetrica, si e' proceduto con un Tipo Mappale di
modesta entita'. Si evidenzia come pur essendo le due particelle
intestate a ditte diverse (e pertanto non è possibile fonderle
insieme), risultano essere di un'unica proprietà."

Ma per ora senza successo.

Qualcuno è riuscito ad accatastare in base alla lettera b) sopra i 20mq? secondo voi mi conviene:

1.- Insistere;

2.- Far rimpicciolire la tettoia di 4 mq;

3.- Fa spendere al committente molto in più per collegarmi ai PF?

Io son testardo e cerco sempre di far valere la norma, ma per ora forse ho perso più tempo provando e riprovando che quello necessario per fare il rilievo!





Non e' in aderenza quindi servono i PF .

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2018 alle ore 09:44

"Ho una tettoia di circa 24 mq appoggiata su un muro controterra che fa da confine e su due pilastrini in acciaio, di pertinenza di un fabbricato già inserito in mappa da cui dista però circa 50 cm e pertanto non è in aderenza. (tra l'altro ricade in un mappale diverso con ditta diversa, ma questo non mi pare un problema)"

Orlando1973, poi magari ti do ragione, ma Porteo scrive che non è in aderenza con il bene del quale è accessorio, ma potrebbe essere in adiacenza con altri manufatti.

Saluti

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Orlando1973

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 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2018 alle ore 10:16

Boh non capisco è cosi semplice , perchè non rispondere al quesito che è cosi chiaro :

censimento di tettoia di 24 mq staccata di 50 cm da fabbricato in mappa :

servono i PF .

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2018 alle ore 11:26

"Orlando1973" ha scritto:
Boh non capisco è cosi semplice , perchè non rispondere al quesito che è cosi chiaro :

censimento di tettoia di 24 mq staccata di 50 cm da fabbricato in mappa :

servono i PF .



Hai ragione. Ci vogliono i PF.

Saluti

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porteo

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 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2018 alle ore 11:42

Grazie per le risposte, ma giusto per chiarire e per un sano confronto:



"Orlando1973" ha scritto:
Maggiore di 20 mq necesita l'appoggio ai PF , ed è quello che devi fare . Tutto il resto sono sotterfugi che non servono a niente .



"EALFIN" ha scritto:
Soprattutto prima di fare preventivi affrettati occorre valutare bene la situazione.

Altrimenti si rischia una brutta figura con il cliente il quale potrebbe anche dubitare sulla buona prepararazione professionale del tecnico.



Non sono sotterfugi.. mi son letto la norma prima di procedere e la norma credo sia abbastanza chiara, se no qualcuno mi spieghi quali sono i casi di cui alla lettera b) secondo capoverso.

"totonno" ha scritto:

Orlando1973, poi magari ti do ragione, ma Porteo scrive che non è in aderenza con il bene del quale è accessorio, ma potrebbe essere in adiacenza con altri manufatti.
Saluti



Confermo, non l'ho specificato, ma non è in aderenza con nessun fabbricato, ma con il confine su due lati (un lato muro contro terra e un lato recinzione con cortile del vicino che corrispondono entrambi ai confini catastali), su un lato con il confine catastale e sull'alto con il resto del mappale e pertanto vado a creare una unica linea rossa di circa 5 metri di lunghezza.

Comunque ripeto, sono abbastanza pignolo e se la norma consente la modesta entità anche per "i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica", non si tratta a mio parere di cercare sotterfugi, ma di seguire la normativa. Anche perché la mia tettoia è alta poco più di due metri e paradossalmente fosse qualche decina di cm più bassa, ma tre volte tanto più grande avrei potuto direttamente non censirla ai sensi della lettera f), comma 3, art. 3 della medesima norma.

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SIMBA4

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2018 alle ore 12:00

Salve



devi portare la tua problematica alla commissione catasto provinciale di appartenenza, agire per tuo conto e contro l'Agenzia provinciale la vedo molto ma molto dura.

So per certo che ormai quasi tutte le Agenzie provinciali si sono adeguate al concetto che se il tipo mappale tratta superfici superiori a mq. 20 (non in aderenza), e indifferente dal tipo di linea, vogliono l'aggancio ai fiduciali.

E questo è un dato di fatto assodato da qualche anno, certo è che la normativa prevede comunque che qualche caso vada in modesta entità.

Se hai tempo e voglia, e se ritieni di subire un'ingiustizia, prova a parlarne con il tuo Collegio.

cordiali saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2018 alle ore 12:15

"porteo" ha scritto:


Confermo, non l'ho specificato, ma non è in aderenza con nessun fabbricato, ma con il confine su due lati (un lato muro contro terra e un lato recinzione con cortile del vicino che corrispondono entrambi ai confini catastali), su un lato con il confine catastale e sull'alto con il resto del mappale e pertanto vado a creare una unica linea rossa di circa 5 metri di lunghezza.

Comunque ripeto, sono abbastanza pignolo e se la norma consente la modesta entità anche per "i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica", non si tratta a mio parere di cercare sotterfugi, ma di seguire la normativa. Anche perché la mia tettoia è alta poco più di due metri e paradossalmente fosse qualche decina di cm più bassa, ma tre volte tanto più grande avrei potuto direttamente non censirla ai sensi della lettera f), comma 3, art. 3 della medesima norma.





Il procedimento di modesta entità è consentito solo se l'oggetto del rilievo è un ampliamento di superficie inferiore al 50% della superficie occupata dall'edificio adiacente esistente, oppure è isolato e libero su tutti i lati con superficie inferiore a 20 mq. Essendo il tuo di 24 mq. e completamente distante da altri fabbricati, il rilievo va eseguito con appoggio ai PF.

Saluti

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3L

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 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2018 alle ore 20:10

Ritengo che PORTEO abbia ragione a pretendere che la procedura prevista dalla normativa sia veramente praticabile con gli strumenti che ci vengono messi a disposizione.

Se ho ben compreso il suo caso è tra quelli che la Circolare 44/E/2016 (APAG 2.08) - cita al punto 2, ultimo periodo come: " le costruzioni che soddisfano i requisiti di scarsa rilevanza cartografica (1) sono automaticamente riconosciute dalla procedura informatica indipendentemente dal tipo di linea utilizzato...."

La nota (1) richiama l'intero art. 6 del DM 28/1998, quindi anche i casi del 2° periodo lett.b) comma 1, per i quali non è espresso alcun limite dimensionale preciso come invece reca il 1° periodo.


Qualcuno ha inserito qualche segnalazione/blocco in sede di stesura della versione Pregeo APAG 2.08 ritenendo che anche per questi casi valesse il limite di 20 mq.? Andrebbe segnalato che il programma non rispecchia correttamente le disposizioni normative.

(In altro intervento ho espresso il mio parere negativo in merito alla eliminazione della Macro categoria "Semplificata" che forse consentirebbe meglio di gestire tali casistiche)

Se invece il programma/sistema (anche lato Ufficio) approva, ma è stato l'intervento manuale del tecnico esaminatore a respingere il TM ritengo, a maggior ragione, che Porteo possa richiedere la piena applicazione della modalità semplificata. Perché dobbiamo rinunciare?

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2018 alle ore 20:19

Lo dici te che pregeo non rispetta la norma.

Poi la semplificata è stata eliminata dando completa discrezione al programma di assegnare la giusta tipologia e non più al tecnico proprio per evitare giudizi contrastanti la norma. Saluti.

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Orlando1973

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04 Maggio 2015 alle ore 16:51

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 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2018 alle ore 20:57

"3L" ha scritto:
Ritengo che PORTEO abbia ragione a pretendere che la procedura prevista dalla normativa sia veramente praticabile con gli strumenti che ci vengono messi a disposizione.

Se ho ben compreso il suo caso è tra quelli che la Circolare 44/E/2016 (APAG 2.08) - cita al punto 2, ultimo periodo come: " le costruzioni che soddisfano i requisiti di scarsa rilevanza cartografica (1) sono automaticamente riconosciute dalla procedura informatica indipendentemente dal tipo di linea utilizzato...."

La nota (1) richiama l'intero art. 6 del DM 28/1998, quindi anche i casi del 2° periodo lett.b) comma 1, per i quali non è espresso alcun limite dimensionale preciso come invece reca il 1° periodo.


Qualcuno ha inserito qualche segnalazione/blocco in sede di stesura della versione Pregeo APAG 2.08 ritenendo che anche per questi casi valesse il limite di 20 mq.? Andrebbe segnalato che il programma non rispecchia correttamente le disposizioni normative.

(In altro intervento ho espresso il mio parere negativo in merito alla eliminazione della Macro categoria "Semplificata" che forse consentirebbe meglio di gestire tali casistiche)

Se invece il programma/sistema (anche lato Ufficio) approva, ma è stato l'intervento manuale del tecnico esaminatore a respingere il TM ritengo, a maggior ragione, che Porteo possa richiedere la piena applicazione della modalità semplificata. Perché dobbiamo rinunciare?





La norma da te citata è stata superata da alcuni anni , con l'avvento mi sembra dell'ultimo pregeo, e mi sembra che anche gia' quando fai la predisposizione dell'atto di aggiornamento ti blocca , :

Tutti i fabbricati aventi superficie maggiore di 20 mq ( esclusi ampliamenti minori del 50% dell'esistente ), siano essi interrati , tratteggiati , continui devono essere inseriti mediante l'appoggio ai PF .



E' una prassi ormai consolidata .

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