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URGENTE - Circolare 4/2011 del 29/04/2011 - Sanzioni Catasto |

geo91
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Pincopalina
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lello59
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torrance
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Si, i famosi 30 giorni ... ciò che appare inequivocabile è che la sanzione, anche per i mai dichiarati, va riferita all'epoca della violazione, ovvero trenta giorni dopo la data in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso, indipendentemente dalla data di accertamento della violazione. Ad esempio, un fabbricato mai dichiarato incluso nell'ultimo elenco pubblicato a settembre 2010, ultimato, che sò, a giugno dello stesso anno va sanzionato col vecchio regime e, di più, può ancora avvalersi del ravvedimento operoso. Due conti: 1/8 di € 258 = € 32,25 per unità immobiliare, beninteso. Le mazzate sono, quindi, riservate a tutti coloro che, in futuro, intenderanno perseguire le vecchie abitudini italiche. Beh... tutto sommato questi chiarimenti suonano meglio di una proroga ... restituiscono equità e dignità alle persone oneste. A me me piace! Pace e saluti.
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geo91
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"Pincopalina" ha scritto: i famosi 30 giorni :lol: a me pare si tratti di tutt'altra cosa, cmq giusta è a nostro favore. le sanzioni nuove decorrono per le violazioni dopo il 30/04 come si prospettava , per i fabbricati 36MD si applicano le vecchie sanzioni. almeno questo ho capito, (ridotte) al limite 75€. cmq questo è un segnale che attendevo............... domani danno una notizia che attendiamo per respirare un po ......... sono le 00:04 e sto a smazza con gli invi. ciao e buon lavoro
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geo91
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"lello59" ha scritto: Si, i famosi 30 giorni ... ciò che appare inequivocabile è che la sanzione, anche per i mai dichiarati, va riferita all'epoca della violazione, ovvero trenta giorni dopo la data in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso, indipendentemente dalla data di accertamento della violazione. Ad esempio, un fabbricato mai dichiarato incluso nell'ultimo elenco pubblicato a settembre 2010, ultimato, che sò, a giugno dello stesso anno va sanzionato col vecchio regime e, di più, può ancora avvalersi del ravvedimento operoso. Due conti: 1/8 di € 258 = € 32,25 per unità immobiliare, beninteso. Le mazzate sono, quindi, riservate a tutti coloro che, in futuro, intenderanno perseguire le vecchie abitudini italiche. Beh... tutto sommato questi chiarimenti suonano meglio di una proroga ... restituiscono equità e dignità alle persone oneste. A me me piace! Pace e saluti. stavo a scrivere è non avevo letto il tuo post. cmq concordo con questi chiarimenti, che sono giusti..... . adesso okkio alle nuove scadenze che so piselli. il problema e che se per approvare una pratica ci mettono oltre 1 mese siamo frega_ti.... devono sistemare anche sto discorso che mandi una pratica e non sai quando la vedi approvata. cmq le circolari sono chiarissime max 1/2 gg per cui superati i 2 gg la colpa è dell'ufficio. Ciao
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lello59
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torrance
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il problema "mese" è sempre relativo alla scadenza della tua pratica ... se l'immobile è divenuto agibile il 1° aprile 2011 e tu presenti il 29 aprile il tipo mappale, allora sono uccelli senza zucchero ... devi sempre calcolare 30 giorni dalla data in cui l'immobile è divenuto abitabile o servibile all'uso cui è destinato ... in futuro, per le nuove costruzioni, i proprietari (e noi) non potremo più trastullarci ...
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lecisdavide
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"geo91" ha scritto: il problema e che se per approvare una pratica ci mettono oltre 1 mese siamo frega_ti.... devono sistemare anche sto discorso che mandi una pratica e non sai quando la vedi approvata. cmq le circolari sono chiarissime max 1/2 gg per cui superati i 2 gg la colpa è dell'ufficio. Ciao Sapete il n. della circolare citata da geo91?? Perchè se capisco bene, allora gli invii telematici che ho fatto il 28 mattina alle 11,00, se non vengono trattati entro il 2 maggio (sempre alle 11,00), mi esonerano dal ritardo. Giusto??
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lecisdavide
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Ma nel caso di fabbricati non censiti presenti negli elenchi dell'AdT, la cui costruzione risale ad oltre 5 anni fa, vige la prescrizione delle sanzioni? Perchè fino ad ora, la sanzione per la ritardata presentazione del Docfa che versavamo assieme ai 50 Euro/u.i.u., veniva applicata per i fabbricati la cui servibilità all'uso risaliva ad oltre un mese ma entro i 5 anni (prima invece era entro il gennaio dell'anno successivo al TM). Dico bene?
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lecisdavide
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ultimo dubbio notturno.... Non vorrei che si debba fare una distinzione tra sanzioni ed oneri. Nell'ultima circolare si parla dell'applicazione delle SANZIONI in base all'epoca di violazione. Non vengono però mai citati gli ONERI di cui alla tabella allegata alla circolare del 19.04.2011. In particolare mi riferisco alla lettera A di cui alla suddetta tabella, che in base alla circolare del 19 apr deve essere applicata alle pratiche presentate dopo il 30.04 ma prima dell'attribuzione della rendita presunta. Speriamo siano solo mie incomprensioni o errate interpretazioni. Saluti
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geo91
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"lecisdavide" ha scritto: "geo91" ha scritto: il problema e che se per approvare una pratica ci mettono oltre 1 mese siamo frega_ti.... devono sistemare anche sto discorso che mandi una pratica e non sai quando la vedi approvata. cmq le circolari sono chiarissime max 1/2 gg per cui superati i 2 gg la colpa è dell'ufficio. Ciao Sapete il n. della circolare citata da geo91?? Perchè se capisco bene, allora gli invii telematici che ho fatto il 28 mattina alle 11,00, se non vengono trattati entro il 2 maggio (sempre alle 11,00), mi esonerano dal ritardo. Giusto?? Aspetta, non voglio creare ulteriore confiusione, "mi son spiegato male ......... io alludevo all'istituzione dei PF (entro gg. 3) vedi circolare: www.agenziaterritorio.it/site.php?id=841 E per i Tipi, facevo riferimentoa alla "carta della qualità" - da applicarsi in condizioni operatrive normali. Infatti ..........."Con la Carta della Qualità l’Agenzia del Territorio rende noti i livelli di servizio che si impegna a garantire agli utenti. www.agenziaterritorio.it/site.php?id=841 Per i termini effettivi sta il "Provvedimento 25 giugno 2010 e suoi allegati" P_S cmq la gente si sta attivando e molte pratiche sono in giacenza presso l'Ufficio, Io prendo per buona anche la carta dei servizi. (Non per questo do la colpa a quelli dell'Ufficio che sono già pochi) e fanno quel che possono. Ciao
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lucanto
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rispondo a Lecisdavide, sanzioni ed oneri sono cose diverse. Buon lavoro
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lello59
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mapo55
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cagliari
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L'articolo postato da lello59 è chiarissimo, un'unica precisazione per le situazioni pre 30/04, se dichiarati utilizzabili oltre i 5+1 anni (ribadisco 5+1 e non 5 anni) non pagano alcuna sanzione catastale per la ben nota norma della prescrizione quinquennale (portata a sei con la finanziaria 2010). Ovviamente i signori dovranno aspettarsi stangate per cinque anni di evasione ICI (forse TARSU) dal comune ed IRPEF dallo Stato, e considerato che il ravvedimento operoso è applicabile solo entro un anno, saranno dolori. Consigliamo ai nostri clienti di andare da un commercialista per il da farsi preventivo!
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lello59
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torrance
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beh...questo mi sembra ovvio e naturale, anche per una questione di equità nei riguardi di chi ha sempre e regolarmente versato Irpef e Ici. Anzi, i ritardatari restano comunque dei privilegiati dal momento che l'I.C.I. (dapprima I.S.I.) si paga del 1992: 6 anni, contro i 18 pagati dai f...., chiedo scusa (mò mi scappava), dai cittadini ligi al dovere (ecco, va meglio così). Che sarà mai? Poi stà ad ognuno trovare questa o quella legge che lo agevola (per gli annessi rustici, ad esempio, darei un'occhiatina alla circolare A.d.T. n. 7/2007), ivi comprese le istruzione annualmente a corredo del modello unico. Se ci riflettiamo bene e fatti due conti da salumiere, i ritardatari pagheranno complessivamente meno, incluse sanzioni, di chi ha pagato dal 1° giorno dell'istituzione delle suddette imposte. D'altra parte, siamo o non siamo in Italia? Pace e saluti.
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lello59
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torrance
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integrazioni e correzioni: 1) dopo equità aggiungerei, convintamente, "e giustizia", anche se si tratta di una magra consolazione; 2) "...ivi comprese le istruzioni annualmente a corredo ...."
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