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docfa rifiutati senza specifica scritta |

katerpillar
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02 Aprile 2008
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ciao a tutti, per quanto riguarda i docfa è capitato ultimamente che se non vanno bene li rifiutano senza motivazione scritta, si rifiutano perchè sostengono che dovrebbero prima farmi pagare il docfa e dopo allora lo sospendono per iscritto. La cosa non mi torna assolutamente, però nn ricordo quale è la normativa di riferimente, ed inoltre conme faccio a dimostrare di essere andata all'appuntamento prenotato all'AdT se non ho il rifiuto scritto? Grazie per ogni suggerimento utile possiate darmi.
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geogian
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25 Marzo 2006
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Effettivamente hai ragione tu, ma nella Procedura Operativa n. 83 Prot. n° 63201 del 13 agosto 2004 si legge: 6.1.1. Sportello unico integrato per l’accettazione, la trattazione degli atti di aggiornamento Docfa ed il servizio di Cassa. L'operatore che riceve la pratica allo sportello esegue i controlli di natura formale e di natura informatica, tra i quali assumono rilevanza: quelli già indicati nella Circolare n° 1/2004, di seguito riportati: • la leggibilità del supporto informatico; • il controllo antivirus; • la completezza degli elaborati cartacei; • la presenza di errori formali riconosciuti in automatico dalle procedure; • la presenza della firma delle parti e del tecnico incaricato (con apposizione del relativo timbro), laddove le stesse sono previste; • la corrispondenza fra il codice stampato sul documento e quello contenuto nel dischetto. Qualora l’atto di aggiornamento non superi i suddetti controlli viene restituito all’utente senza eseguire l’operazione di protocollazione, affinché lo stesso apporti le necessarie integrazioni. In ogni caso sarà fornita all’utente la necessaria assistenza per rimuovere le cause di errore. Non si parla di motivazione scritta. Non ho capito la causa della tua sospensione, ma quanto riportato in precedenza non da adito ad interpretazioni, Diversamente se la causa della sospensione non rientrasse nel precedente paragrafo. Successivamente però si legge: Superato il controllo preliminare concernente la completezza dell’atto, l’operatore effettua i seguenti ulteriori riscontri: • la coerenza delle intestazioni; • la leggibilità delle immagini raster o vettoriali; • la presenza di errori formali riguardanti: a) la completa attribuzione degli identificativi, della zona censuaria e della sezione per il foglio trattato corrispondenti a quelli desumibili dalla banca dati o indicati nell’allegato tipo mappale se si tratta di un nuovo accatastamento; b) l’esatta descrizione dei poligoni per il calcolo delle superfici, in conformità quanto disposto dal D.P.R. n.138/98 e da quanto indicato nell’allegato tecnico alla circolare n. 9T/01 ; c) la corretta indicazione della scala di rappresentazione; d) la presenza del simbolo di orientamento; e) l’indicazione dell’altezza dei vani; f) l’indicazione del vano “cucina” e della destinazione dei locali accessori (bagno, ripostiglio, cantina, ecc. come previsto dalle istruzioni); g) la corretta indicazione dei piani; h) la corretta rappresentazione della corte esclusiva senza interruzione delle linee di confine che delimitano la sua estensione; i) l’utilizzo di un unica scala di rappresentazione all’interno di una singola scheda (si veda quanto indicato alla pag 12 della circ. n. 9T/01); j) l’impropria rappresentazione nella planimetria di retinature, arredi, elementi architettonici o informazioni (non devono essere indicati i nominativi dei confinanti, bensì i numeri di mappa e subalterni e/o la dicitura “altra u.i.”); k) la corretta redazione dell’elaborato planimetrico e/o dell’elenco subalterni nei casi in cui è obbligatoria la presentazione; l) la corretta indicazione della causale di dichiarazione di variazione e l’utilizzo, per quanto possibile, delle causali già codificate (si veda a tale proposito quanto indicato alla pag 10 della circ. 9T/01); m) la presenza in banca dati dell’unità immobiliare in trattazione, nei casi di dichiarazione di variazione, in uno stadio coerente con la proposta di aggiornamento. In nessun caso la mancata corrispondenza della rendita proposta con quella “automatica” (anche se dovuta ad una diversa consistenza) può costituire motivo di rifiuto in sede di presentazione dell’atto di aggiornamento. Nel caso in cui i controlli sopra detti diano esito positivo, l’operatore provvede mediante la procedura informatica alla validazione del file relativo all’atto di aggiornamento, anche con riferimento alla banca dati catastale e, in assenza di incoerenze segnalate dal sistema, procede alla liquidazione ed alla riscossione dei tributi e delle eventuali sanzioni connesse alle attività svolte nell’ambito del “ravvedimento operoso”. Provvede quindi alla registrazione del documento tramite l’applicazione di aggiornamento ed alla sottoscrizione in modo leggibile e negli appositi spazi, della ricevuta di presentazione e del modello cartaceo. Nel caso di presenza di errori formali, l’operatore compila la scheda di mancata accettazione DOCFA (vedi modello allegato), motivando le ragioni del rifiuto, e la sottopone alla firma del responsabile dell’attività. La scheda firmata è protocollata con un nuovo numero, ottenuto direttamente dall’applicazione protocollo catastale come “Richiesta Docfa”, e nel contempo è restituita unitamente alla dichiarazione Docfa ed ai relativi allegati. Contestualmente alla restituzione della documentazione si provvede allo scarico del protocollo della richiesta. Successivamente il professionista ripresenta il documento Docfa debitamente corretto, che verrà trattato con la stessa prassi procedurale precedentemente descritta. Nel caso di documento presentato oltre il termine previsto dalle vigenti disposizioni e qualora non ricorrano i presupposti per il ricorso al “ravvedimento operoso”, l’operatore, accettata la dichiarazione, appone nella stessa la dicitura “verifica sanzione” e attiva nel contempo gli adempimenti richiamati nella circolare n. 2 del 17.04.2002. Se il tuo caso rientra nel secondo paragrafo, la mortivazione deve essere scritta ma previo protocollo della pratica e relativo pagamento dei diritti. Spero di esserti stato d'aiuto. Cordialmente
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katerpillar
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02 Aprile 2008
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grazie per la risposta. I casi in esame sono stati due: il 1° costituzione di F1 dove scioccamente ho portato copia del TM redatto nel 1998, intestato al padre della proprietaria attuale. Il tecnico mi ha detto che devo compilare anche il campo estremi titoli presente nella Nuova costituzione il 2° caso, poi molto dibattuto anche fra noi colleghi, è l'aver considerato da parte mia inaccessibile un sottotetto con botola senza scala retrattile ed allora messa come poligono G nel docfa. Spero di ricevere ulteriori consigli e correzioni in merito, visto sono alcuni anni che ho rallentato la pratica catastale e non sono più così aggiornata su ogni particolare.
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