I CONTRIBUTI VERSATI ALLA CASSA VANNO RESTITUITI IN CASO DI CANCELLAZIONE
Corte di Appello di Roma sentenza 2219/2014
Il professionista iscritto alla Cassa che non ha maturato il diritto alla pensione, e cessi l’iscrizione all’ordine
professionale, ha diritto alla restituzione dei contributi soggettivi da lui versati. Così ha deciso la Corte di
Appello di Roma sentenza 2219/2014.
Nel caso in esame, un’avvocatessa, dopo essersi cancellata dall’Albo degli Avvocati, agiva in giudizio al fine
di ottenere la declaratoria di illegittimità della delibera 13 novembre 2004 assunta dal Comitato dei Delegati
con la quale, in modifica dell’art. 4 del Regolamento della Cassa, era stata negata la possibilità della
restituzione dei suddetti contributi. In primo grado, veniva riconosciuto il diritto alla restituzione dei
contributi soggettivi versati alla Cassa nel periodo 1 gennaio 1998 – 27 dicembre 2001.
La Cassa Nazionale Di Previdenza E Assistenza Forense proponeva gravame avverso la decisione di primo
grado ma la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello.
In particolare, la Corte ha richiamato l’art. 21 della Legge n. 576/1980 secondo cui “COLORO CHE CESSANO
DALLA ISCRIZIONE ALLA CASSA SENZA AVERE MATURATO I REQUISITI ASSICURATIVI PER IL DIRITTO
ALLA PENSIONE HANNO DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 10…”.
Conseguentemente, la Corte ha rilevato che tale norma ha derogato al principio solidaristico – che vuole il
versamento dei contributi finalizzato al conseguimento di un interesse collettivo senza la relazione di
sinallagmaticità tra contribuzione ed erogazione previdenziale, – e che tale norma disciplina una materia
oggetto di riserva di legge alla quale l’ente Cassa è vincolato, senza che un proprio regolamento interno
possa prevederne l’abrogazione o la deroga.
Secondo la Corte, la Cassa Forense può solo adottare “PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE, RIPARAMETRAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RENDIMENTO O MODIFICAZIONE DI OGNI
ALTRO CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO NEL RISPETTO DEL
PRINCIPIO DEL PRO-RATA IN RELAZIONE ALLE ANZIANITÀ MATURATE, NONCHÉ L’EVENTUALE
OPZIONE PER L’ADOZIONE DEL REGIME CONTRIBUTIVO”.
La “NON RIMBORSABILITÀ DEI CONTRIBUTI LEGITTIMAMENTE VERSATI” esula dunque da questi confini,
essendo le fonti di rango primario le uniche abilitate ad incidere in materia previdenziale.
In conclusione, è stata ritenuta legittima la richiesta di restituzione dei contributi da parte del
professionista.
Fonte: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA - Rivista numero speciale 03/04 2016
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