....confermare è una parola grande..
ti dico di si all 99%.
se hai voglia approfondisci
www.pregeo.it/normative/2005/F002.2005.p... ti posso dire quello che ho capito:
L’art. 1, comma 340, della legge 311/2004 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie di riferimento per il calcolo della tassa rifiuti urbani
non può essere inferiore all`80% della superficie catastale: a determinare tale superficie saranno i comuni sulla base dei dati catastali a loro disposizione.
Se risulterà che la superficie dichiarata è inferiore al minimo di legge suddetto, il comune provvederà alla relativa rettifica ed alla comunicazione al contribuente del nuovo valore.
Se non è possibile determinare tale superficie attraverso gli atti catastali a loro disposizione, i comuni chiederanno agli interessati di presentare la planimetria catastale del loro immobile, dalla quale sarà desunto il calcolo della superficie ai fini tarsu: ciò soprattutto a seguito di modificazioni o ristrutturazioni di edifici non seguiti da conseguente variazione catastale.
Quanto al calcolo della superficie per la determinazione della tassa rifiuti esso va effettuato sulla base di quanto previsto dall’Allegato C al D.P.R. 138/1998, che detta le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità a destinazione ordinaria: in realtà già in questa norma è introdotto un cambiamento rispetto alla regolamentazione precedente in quanto finora il calcolo delle superfici ai fini della Tarsu avveniva solo per quelle atte a produrre rifiuti e quindi al netto delle murature interne ed esterne e non, come ora, al lordo di dette superfici.
La procedura di calcolo prevede che (Determinazione Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005
www.pregeo.it/normative/2005/F010A.2005.... l’Agenzia comunichi ai Comuni che ne fanno richiesta i dati catastali aggiornati, sulla base dell’allegato C del Dpr 138/1998, relativi agli immobili presenti nell’area comunale di competenza. Per quanto riguarda i dati metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte delle unità immobiliari a destinazione residenziale (non tassabili ai fini tarsu): dette superfici sono calcolate senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal succitato dpr 138/98. Saranno poi i comuni, sulla base dei dati catastali ricevuti, a determinare la superficie tassabile ai fini tarsu, con le relative riduzioni ed agevolazioni, ed a verificare che sia rispettato il criterio della superficie complessiva non inferiore all’80 % di quella catastale convenzionale.
Ai fini di tale calcolo ti preciso che per le unità immobiliari abitative (cat. Da A/1 a A/9 e A/11)
- non sono considerate, oltre alle aree scoperte di pertinenza esclusiva (orti, giardinetti, cortili) le superfici scoperte di balconi e terrazzi sia comunicanti che non comunicanti con i vani principali;
- la superficie dei locali principali ed accessori ovvero di loro porzioni di altezza utile inferiore a m. 1,50 non entra nel computo della superficie catastale: se però il locale presenta altezza minima inferiore a m. 1,50 ma altezza massima superiore a tale limite, la superficie del locale si considera per intero.
- la superficie complessiva comprende non solo i vani principali ma anche quelli accessori ad accesso diretto quali ingressi, corridoi, bagni, wc, ripostigli e simili;
- per villette ed appartamenti sviluppati su più piani, nella superficie va anche compresa la proiezione orizzontale di scale, rampe e ascensori, indipendentemente dal numero dei piani;
- per le cantine e soffitte accessibili direttamente dall’appartamento con scale o accesso dall’interno dei locali principali, la superficie va considerata solo per il 50 % del totale;
- per le cantine e soffitte non accessibili direttamente dall’appartamento ma con scale o accesso esterni ai locali principali, la superficie va considerata solo per il 25 % del totale;
- sono escluse le parti comuni condominiali;
- la superficie dei locali va calcolata considerando la superficie lorda che comprende per intero anche le murature interne ed esterne perimetrali dell’immobile fino ad un massimo di 50 cm.; quelle comuni per il 50 % della loro misura fino ad un massimo di 25 cm.
aggiugere od integrare secondo le Vostre conoscenze.
saluti