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Argomento: assenza superficie catastale fabbricati in visura

Autore Risposta

AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 15:36

a chi potesse interessare ho un aggiornamento sulla questione:
sulle stampe ad uso interno (uso ufficio) ho visto che magicamente sotto la dizione superficie catastale è stata aggiunta "tarsu".
insomma si è unificata la superficie catastale alla tarsu.
mah.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2009 alle ore 11:05

Poca furbizia hanno adottato i tecnici della "SOGEI"
infatti se si fa una visura per "NOTA" magicamente la consistenza viene riportata.......
Visura richiedibile sia presso gli uffici che direttamente da sister.
Basta inserire la nota relativa all'accatastamento ed il gioco è fatto

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AMOSTORTO

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20 Marzo 2008

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 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 15:20

non avevo fatto caso, come avevate già detto che il problema si presenta anche per le aree urbane.
che casino. 8O

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andras

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2009 alle ore 11:04

Riprendo questo topic in quanto volevo capire come funziona la cosa. Effettivamente le superfici non sono ancora presenti.
Nella nota del CNG n.8035 del 21/09/2009 è specificato che non è presente in quanto l'Agenzia 'sta cercano di rilevare correttamente il dato', perchè era impreciso e poco affidabile.. Significa che l'Agenzia ricalcola la superficie? Sarà poi corretta?
Inoltre, alcuni comuni hanno inviato la modifica della superficie TARSU calcolandola sull'80% della suddetta superficie, chiedendo gli arretrati. Pertanto volevo capire qual'era la sentenza che qualcuno in questo post ha citato che rendeva la cosa illegittima (se esiste), e se nel 1992 era già previsto il calcolo della superficie catastale per le abitazioni.

Buona giornata

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2009 alle ore 11:12

"andras" ha scritto:
Riprendo questo topic in quanto volevo capire come funziona la cosa. Effettivamente le superfici non sono ancora presenti.
Nella nota del CNG n.8035 del 21/09/2009 è specificato che non è presente in quanto l'Agenzia 'sta cercano di rilevare correttamente il dato', perchè era impreciso e poco affidabile.. Significa che l'Agenzia ricalcola la superficie? Sarà poi corretta?
Inoltre, alcuni comuni hanno inviato la modifica della superficie TARSU calcolandola sull'80% della suddetta superficie, chiedendo gli arretrati. Pertanto volevo capire qual'era la sentenza che qualcuno in questo post ha citato che rendeva la cosa illegittima (se esiste), e se nel 1992 era già previsto il calcolo della superficie catastale per le abitazioni.

Buona giornata


pero' come ho innanzi detto, se la visura viene effettuata per nota la superficie magicamente compare........
strana come cosa

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andras

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2009 alle ore 11:23

Infatti, grazie alla tua segnalazione ho potuto verificare la superficie indicata dal Comune. Però mi interessava anche sapere se nel 1992 era previsto il calcolo della superficie catastale. Altrimenti l'ha inserita l'Agenzia, quindi sarebbe da verificare se è corretto presumo o si accetta per fede!! Non so, ma questa cosa mi sa tanto possa creare ennesima confusione....
Per questo mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2009 alle ore 11:32

"andras" ha scritto:
Infatti, grazie alla tua segnalazione ho potuto verificare la superficie indicata dal Comune. Però mi interessava anche sapere se nel 1992 era previsto il calcolo della superficie catastale. Altrimenti l'ha inserita l'Agenzia, quindi sarebbe da verificare se è corretto presumo o si accetta per fede!! Non so, ma questa cosa mi sa tanto possa creare ennesima confusione....
Per questo mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero.


bisognerebbe vedere il regolamento TARSU adottato dal tuo Comune all'epoca........perchè la legge dell'80% della superficie catastale ai fini TARSU è uscita solo nel 2006

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andras

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2009 alle ore 11:42

Penso che il problema, sia più che altro sulla determinazione della superficie, in quanto, a suo tempo, quando è entrata in vigore la legge il Comune ha chiesto di dichiararla. Ora fa i confronti con quanto risultante in visura (calcolata dall'Agenzia a questo punto) e fa pagare la differenza. Ma sulla superficie calcolata, dato che si paga la tassa (e si calcola il valore normale), non ho compreso se, verificando si riscontrassero delle 'anomalie', come si può procedere. Se avete riscontrato dei problemi in merito o se, in realtà, non esiste problema e me lo sto ponendo solo io.

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cecy

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 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2009 alle ore 19:02

... almeno la superficie delle aree urbane viene nella consistenza...

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2009 alle ore 19:42

"cecy" ha scritto:
... almeno la superficie delle aree urbane viene nella consistenza...


L'HO NOTATO QUESTO.......

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cecy

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 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2009 alle ore 19:53

succedera' un fango con le tarsu calcolate sulla superficie catastale....speriamo bene.....

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klaus

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 11:26

"AMOSTORTO" ha scritto:
a chi potesse interessare ho un aggiornamento sulla questione:
sulle stampe ad uso interno (uso ufficio) ho visto che magicamente sotto la dizione superficie catastale è stata aggiunta "tarsu".
insomma si è unificata la superficie catastale alla tarsu.
mah.



Forse non è stata unificata la superficie catastale alla TARSU.
A me risulta che sulle stampe ad uso interno è scritto: sup.catastale DPR 138/98 e TARSU e le due cifre sono diverse.
Così, come suggerito, ho pure fatto alcune visure per nota, nella casella ove un tempo c'era la superficie catastale, risultano 2 cifre separate da una barra (/): a volte sono uguali, a volte sono diverse (la seconda è inferiore). Dunque, presumo, che la prima sia la superficie catastale, la seconda quella TARSU. Dunque non dovrebbero essere state unificate.

Potete confermarmi?

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 11:58

salve
posso dirti che da quando l'ho postato sono cambiate un pò di cose.
in effetti ad oggi è stata sdoppiata la caratteristica metrica della tarsu con la superficie catastale nelle visure uso ufficio
il fatto che segnalavo era che i comuni equiparavano la superficie catastale alla tarsu.
da lì in poi , c'è stata la sospensione della visione dei dati metrici,poi ripristinata almeno per le categorie F.
saluti

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klaus

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 12:09

....quindi mi confermi che la superficie che i Comuni debbono applicare per la tassa rifiuti è quella TARSU (poi da calcolare all'80% come dice la L.311/2004)?

Il mio ed altri Comuni non ci sentono e per il calcolo della tassa rifiuti continuano ad applicare la sup. DPR 138/98 (quella del DOCFA).

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2009 alle ore 12:49

....confermare è una parola grande..
ti dico di si all 99%.
se hai voglia approfondisci
www.pregeo.it/normative/2005/F002.2005.p...

ti posso dire quello che ho capito:
L’art. 1, comma 340, della legge 311/2004 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria la superficie di riferimento per il calcolo della tassa rifiuti urbani non può essere inferiore all`80% della superficie catastale: a determinare tale superficie saranno i comuni sulla base dei dati catastali a loro disposizione.
Se risulterà che la superficie dichiarata è inferiore al minimo di legge suddetto, il comune provvederà alla relativa rettifica ed alla comunicazione al contribuente del nuovo valore.
Se non è possibile determinare tale superficie attraverso gli atti catastali a loro disposizione, i comuni chiederanno agli interessati di presentare la planimetria catastale del loro immobile, dalla quale sarà desunto il calcolo della superficie ai fini tarsu: ciò soprattutto a seguito di modificazioni o ristrutturazioni di edifici non seguiti da conseguente variazione catastale.
Quanto al calcolo della superficie per la determinazione della tassa rifiuti esso va effettuato sulla base di quanto previsto dall’Allegato C al D.P.R. 138/1998, che detta le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità a destinazione ordinaria: in realtà già in questa norma è introdotto un cambiamento rispetto alla regolamentazione precedente in quanto finora il calcolo delle superfici ai fini della Tarsu avveniva solo per quelle atte a produrre rifiuti e quindi al netto delle murature interne ed esterne e non, come ora, al lordo di dette superfici.
La procedura di calcolo prevede che (Determinazione Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005 www.pregeo.it/normative/2005/F010A.2005....
l’Agenzia comunichi ai Comuni che ne fanno richiesta i dati catastali aggiornati, sulla base dell’allegato C del Dpr 138/1998, relativi agli immobili presenti nell’area comunale di competenza. Per quanto riguarda i dati metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte delle unità immobiliari a destinazione residenziale (non tassabili ai fini tarsu): dette superfici sono calcolate senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal succitato dpr 138/98. Saranno poi i comuni, sulla base dei dati catastali ricevuti, a determinare la superficie tassabile ai fini tarsu, con le relative riduzioni ed agevolazioni, ed a verificare che sia rispettato il criterio della superficie complessiva non inferiore all’80 % di quella catastale convenzionale.
Ai fini di tale calcolo ti preciso che per le unità immobiliari abitative (cat. Da A/1 a A/9 e A/11)
- non sono considerate, oltre alle aree scoperte di pertinenza esclusiva (orti, giardinetti, cortili) le superfici scoperte di balconi e terrazzi sia comunicanti che non comunicanti con i vani principali;
- la superficie dei locali principali ed accessori ovvero di loro porzioni di altezza utile inferiore a m. 1,50 non entra nel computo della superficie catastale: se però il locale presenta altezza minima inferiore a m. 1,50 ma altezza massima superiore a tale limite, la superficie del locale si considera per intero.
- la superficie complessiva comprende non solo i vani principali ma anche quelli accessori ad accesso diretto quali ingressi, corridoi, bagni, wc, ripostigli e simili;
- per villette ed appartamenti sviluppati su più piani, nella superficie va anche compresa la proiezione orizzontale di scale, rampe e ascensori, indipendentemente dal numero dei piani;
- per le cantine e soffitte accessibili direttamente dall’appartamento con scale o accesso dall’interno dei locali principali, la superficie va considerata solo per il 50 % del totale;
- per le cantine e soffitte non accessibili direttamente dall’appartamento ma con scale o accesso esterni ai locali principali, la superficie va considerata solo per il 25 % del totale;
- sono escluse le parti comuni condominiali;
- la superficie dei locali va calcolata considerando la superficie lorda che comprende per intero anche le murature interne ed esterne perimetrali dell’immobile fino ad un massimo di 50 cm.; quelle comuni per il 50 % della loro misura fino ad un massimo di 25 cm.
aggiugere od integrare secondo le Vostre conoscenze.
saluti

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