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Argomento: addio postazioni self-service
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bioffa69
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BRESCIA
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...ho trovato solo un post dove si e' parlato di questo (almeno con le parole di ricerca NON COMMERCIALIZZABILE), mi sembra si dica che non si puo' vendere e che per effettuare visure della prop. del sig. Rossi devo avere l'incarico. Pertanto si deduce anche da li', che se non ho un incarico scritto, non posso farla , ne tantomeno cederla a terzi (nemmeno gratuitamente, visto che non avrei potuto farla).
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bioffa69
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"Silvano" ha scritto:
Obbiettate che questa sia una fonte di reddito in meno? Ovvio... ora in inprecate, on in alternativa dalla lo stesso al tuo cliente come fa tutto il mondo. D'altra parte non si potrebbero nemmeno fotocopiare i libri.... Non importa, io so' che lo fa tutto il mondo, ma non e' questo che mi interessa, che senso ha, perche' tutti rubano devo farlo anch'io?... Sto' cercando il significato e la relativa procedura, non entro nel merito di chi se ne frega della scritta e la fa' circolare, io non l'ho mai fatto ed e' per quello che cercavo di capire (chi e' chiaramente interessato a rispettare quanto scritto sulle visure) come si comporteranno coloro che hanno sempre rispettato la non commercializzazione della visura di sister. Comunque grazie del tuo parere.
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Silvano
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Mi risulta difficile capire il problema, io faccio visure esclusivamente a scopo interno e considero queste non cedibili, ovvero non considero plausibile che queste escano dal mio studio come non considero plausibile che un tecnico richieda ad un altro tecnico visure a pagamento quando può averle a 62centesimi se non gratis recandosi all'adt... Per poterle riutilizzare e cedere a terzi si vada sull'apposita pagina del sito sister dove vengono spiegate le modalità di riutilizzo commerciale.
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bioffa69
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"Silvano" ha scritto: Mi risulta difficile capire il problema, io faccio visure esclusivamente a scopo interno e considero queste non cedibili, ovvero non considero plausibile che queste escano dal mio studio come non considero plausibile che un tecnico richieda ad un altro tecnico visure a pagamento quando può averle a 62centesimi se non gratis recandosi all'adt.... ...anch'io le tengo per me le visure, e' questo il problema, i miei clienti tecnici, non fanno catasto, sanno praticamente 0 dello stesso e tantomeno hanno fatto il contratto con geoweb, qualsiasi richiesta la fanno a me (non saprebbero nemmeno come si fanno le visure), sicuramente non vanno all'Ufficio per una visura. "Silvano" ha scritto: Per poterle riutilizzare e cedere a terzi si vada sull'apposita pagina del sito sister dove vengono spiegate le modalità di riutilizzo commerciale. ...questo mi sembra utile, riesci a darmi qualche indicazione, non riesco a trovare la pagina di cui parli. grazie ciao
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Silvano
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Riporto i Commi 367, 368 e 369 dell'Art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311: Legge 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) 367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio. 368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del territorio. 369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. ([size=9]comma così modificato dall'articolo 1, comma 385, della legge n. 296 del 2006[/size]) Mi sembra sufficientemente chiaro. Ciao, buon lavoro a tutti.
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bioffa69
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BRESCIA
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...dado48, grazie mille. E' quello che ero sicuro d'vere trovato ma non riuscivo piu' a rintracciare. Grazie.
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AMOSTORTO
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grazie dado48 per aver trovato la/e leggi. tuttavia a me è ancora poco chiaro. mi perdonate se insisto? 385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' soppresso. 386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: "370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall' Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto. ma siamo sicuri che si riferisce a noi? e non a società tipo geoweb o visura? 371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio. 372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, e' soggetto altresi' ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni". la domanda è:perche se vado al catasto e non ho dei costi da sostenere secondo voi si possono applicare correttamente gli art. sopra riportati? (a parte la privacy ) saluti
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bioffa69
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BRESCIA
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....ho parlato stamattina col dirigente, fornendo estremi della legge riportata da dado48, il dirigente sa' che siamo costretti ad avere incarico scritto per poter cedere una visura non commercializzabile ed ha aggiunto che sa' che tutti le distribuiscono ma secondo lui, solo perche' fino ad ora non vi sono stati controlli, cosa che non esclude assolutamente possa avvenire. E' assolutamente cosciente che le code agli sportelli dell'Agenzia torneranno a crearsi come qualche anno fa' (almeno cosi' faranno tutti quelli che non vorranno rischiare di incorrere in sanzioni).
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Riporto l' essenza dei Commi che ci interessano, premettendo agli altri il Comma 368 che spiega quando si ha riutilizzazione commerciale: 368. si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti sono ceduti a terzi dai soggetti che li hanno acquisiti dagli uffici dell'Agenzia del territorio. 367. è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti che risultino acquisiti dagli archivi catastali 369. non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti sono forniti al solo soggetto per conto del quale l'acquisizione stessa è stata effettuata. Il nostro lavoro, nella maggior parte dei casi, è compreso nel Comma 369: è indispensabile chiedere sempre al cliente la Delega con l'autorizzazione ad acquisire i documenti: nessuno potrà sanzionarci. Altro è invece il caso in cui il nostro cliente è il collega che è il tecnico del cliente finale: in questo caso ricadiamo nel Comma 368 e, pertanto, sono da applicarsi i Commi indicati da Amostorto. "Bioffa69" ha scritto: E' assolutamente cosciente che le code agli sportelli dell'Agenzia torneranno a crearsi come qualche anno fa' (almeno cosi' faranno tutti quelli che non vorranno rischiare di incorrere in sanzioni). Attenzione, il Comma 368 recita: "i ... documenti ... sono ceduti ...a terzi ...dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell'Agenzia del Territorio". pertanto, si ricade nella riutilizzazione commerciale anche quando le visure sono rilasciate dall'Ufficio in front office. Ulteriori apporti ??? Ciao, buon lavorto a tutti.
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AMOSTORTO
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grazie per il tuo tempo dado48. inizio a vedere la luce. saluti anche al sor bioffa.
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Alberto
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Secondo me si sono dimenticati di modificare la norma scritta: ciò aveva senso quando le visure si pagavano, quindi il ridistribuire a terze persone un documento senza versare i dovuti tributi, portava un danno alle casse dello stato; ora che sono gratuite non capisco perchè la nrma non è stata modificata, lasciandola in vigore per le sole ispezioni alla conservatoria. Con riferimento al citato art. 369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Io da sempre, quando un cliente/collega mi richiede una visura catastale, mi faccio mandare un fax o una mail con la richiesta, quindi giro la visura via mail a chi me la ha richiesta e conservo la richiesta nel faldone del cliente. Io mi ritengo in regola, l'uso che poi viene fatto della visura non dipende dalla mia volontà e non è sotto il mio controllo.
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dado48
(GURU)
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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"Alberto" ha scritto: Io da sempre, quando un cliente/collega mi richiede una visura catastale, mi faccio mandare un fax o una mail con la richiesta, quindi giro la visura via mail a chi me la ha richiesta e conservo la richiesta nel faldone del cliente. Io interpreto il Comma 369 in altro modo più restrittivo: "369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata." Quel solo, secondo me, sta a significare che vi può essere solo un (uno) soggetto che conferisce l'incarico con atto scritto: in questo caso si applica in pieno il Comma 369. Ma, quando il lavoro è eseguito per un collega, i soggetti sono due e, sempre secondo la mia interpretazione, vi è riutilizzo commerciale. A quel punto "i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze". Chi siano i riutilizzatori commerciali non so proprio: tu, che hai ricevuto l'incarico dal collega ??? oppure il collega che ha ricevuto l'incarico dal cliente finale ??? Per ultimo, attenzione al Comma 372: 372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, e' soggetto altresi' ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Ulteriori commenti e chiarimenti ??? Ciao, buon lavoro a tutti.
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AMOSTORTO
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salve, non credo sia proprio sviscerato l'argomento. mmmh non so... mi sfugge l'essenza. comunque lunedì le password 25 saranno ancora attive a macchia di leopardo sul territorio. bah. saluti
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Alberto
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Brescia
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"dado48" ha scritto:
"369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto, l'acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata." Appunto "dado48" ha scritto:
Quel solo, secondo me, sta a significare che vi può essere solo un (uno) soggetto che conferisce l'incarico con atto scritto: in questo caso si applica in pieno il Comma 369. Infatti io la visura la faccio per chi mi ha dato l'incarico scritto e la mando solo a lui ed a nessun altro. "dado48" ha scritto:
Ma, quando il lavoro è eseguito per un collega, i soggetti sono due e, sempre secondo la mia interpretazione, vi è riutilizzo commerciale. Il soggetto per me è uno, sarà poi il collega che dovrà stare attento affinchè ciò non avvenga, ma in tal caso la responsabilità a mio avviso sarà solamente sua. "dado48" ha scritto:
Chi siano i riutilizzatori commerciali non so proprio: tu, che hai ricevuto l'incarico dal collega ??? oppure il collega che ha ricevuto l'incarico dal cliente finale ??? Se il collega mi chiede la visura perchè deve usarla lui non c'è riutilizzo, se invece oltre ad usarla lui la manda al notaio, al commercialista, all'agente immobiliare ......... Però mi dovete spiegare che danno viene arrecato allo stato, la visura è gratuita, quindi cosa vogliono che per la stessa visura si vada in 10 a fare la coda in catasto?
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