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Usucapione + comunione legale dei beni |

bertone
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Buongiorno a tutti, devo fare un atto dove uno di tre fratelli acquista le rimenenti quote di beni che hanno usucapito assieme (1/3 ciascuno). I beni usucapiti sono di fatto la continuazione storica di beni derivanti da parentela legata al papà dei tre fratelli. Il notaio mi fa difficoltà in quanto sostiene che gli intestatari dei beni usucapiti sono, oltre ai tre fratelli, anche le loro mogli (se in comunione legale dei beni), anche se non inserite nella sentenza di usucapione. Il mio problema è legato al fatto che l'unico dei tre fratelli sposato (in comunione legale dei beni) vive in Canada, ed ho la procura fatta solo da lui, senza la moglie. E' corretta l'affermazione del notaio? In base quale legge i beni usucapiti entrano in comunione legale dei beni? Grazie a tutti. Roberto
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geoalfa
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"bertone" ha scritto: ............. uno di tre fratelli acquista le rimanenti quote di beni che hanno usucapito assieme (1/3 ciascuno). (1 -) I beni usucapiti sono di fatto la continuazione storica di beni derivanti da parentela legata al papà dei tre fratelli. (2 -) Il notaio mi fa difficoltà in quanto sostiene che gli intestatari dei beni usucapiti sono, oltre ai tre fratelli, anche le loro mogli (se in comunione legale dei beni), anche se non inserite nella sentenza di usucapione. (3 -) Il mio problema è legato al fatto che l'unico dei tre fratelli sposato (in comunione legale dei beni) vive in Canada, ed ho la procura fatta solo da lui, senza la moglie. (4 -) E' corretta l'affermazione del notaio? (5 -) In base quale legge i beni usucapiti entrano in comunione legale dei beni? ..... 1) e 2) dal diritto: "salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge è quello della comunione legale dei beni. Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con conseguente annotazione a margine dello stato civile che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale. Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto cioè dinanzi ad un notaio). Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio. Essi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie. Specificamente, ricadono in comunione: • gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio; • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1° co. c.c.); • gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi; • i risparmi dei coniugi. Mentre sono esclusi dalla comunione i seguenti beni (art. 179 cc.): • beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio; • beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione); • beni di uso strettamente personale; • beni che servono all'esercizio della professione; • beni ottenuti a titolo di risarcimento danni; • pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa; • beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato. " pertanto, devi inquadrare meglio il diritto, e soprattutto la provenienza e data della stessa ed il notaio ...... pure! perché è assai importante e discriminatorio se la provenienza è anteriore al 1975 o meno (entrata in vigore della legge). 3 ) eventualmente sarà necessaria anche la procura della moglie. 4 ) in genere i notai, se non fuorviati da documenti fasulli, sono ben attenti a queste cose, come del resto dovrebbe essere sempre, è insito nella professione! c'è da stare attenti all'epoca in cui è maturata la usucapione se antecedente o posteriore al matrimonio. cordialità 5 ) ma è la legge sul diritto di famiglia il cui n. ora mi sfugge, ma se fai una semplicissima ricerca lo trovi da te!
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bertone
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Grazie mille per l'esaustiva risposta. Sta di fatto che conoscendo la cronistoria dei beni immobili, i diritti reali su questi sono tutti riconducibili a quelli che aveva il padre dei tre fratelli. Se tutto fosse filato liscio (quindi senza usucapione), gli immobili sarebbero beni personali dei tre fratelli, quindi esclusi dalla comunione legale. Il notaio però mi ha detto che in merito dovrebbe esserci una recente modifica alle norme e che mi saprà dire: vi terrò informati. Roberto
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geoalfa
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scusami tanto, ma non riesco a collegare la proprietà del padre con la usucapione ! "bertone" ha scritto: ............. Sta di fatto che conoscendo la cronistoria dei beni immobili, i diritti reali su questi sono tutti riconducibili a quelli che aveva il padre dei tre fratelli. Se tutto fosse filato liscio (quindi senza usucapione), gli immobili sarebbero beni personali dei tre fratelli, quindi esclusi dalla comunione legale. ................. forse che i figli hanno fatto una usucapione contro il padre?! questo sarebbe molto strano e non possibile! oppure il padre era proprietario di una quota ed i figli hanno poi usucapito la quota di altri? dovresti esse più preciso, che poi non tutte le risposte sono uguali! cordialità
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bertone
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"geoalfa" ha scritto: scusami tanto, ma non riesco a collegare la proprietà del padre con la usucapione ! "bertone" ha scritto: ............. Sta di fatto che conoscendo la cronistoria dei beni immobili, i diritti reali su questi sono tutti riconducibili a quelli che aveva il padre dei tre fratelli. Se tutto fosse filato liscio (quindi senza usucapione), gli immobili sarebbero beni personali dei tre fratelli, quindi esclusi dalla comunione legale. ................. (1) forse che i figli hanno fatto una usucapione contro il padre?! (2) questo sarebbe molto strano e non possibile! (3) oppure il padre era proprietario di una quota ed i figli hanno poi usucapito la quota di altri? dovresti esse più preciso, che poi non tutte le risposte sono uguali! cordialità (1) forse che i figli hanno fatto una usucapione contro il padre?! No, non è questo il caso, sarebbe una cosa alquanto anomala; (2) questo sarebbe molto strano e non possibile! vedi sopra (3) oppure il padre era proprietario di una quota ed i figli hanno poi usucapito la quota di altri? Questo è il caso, essendo + complesso ora tento di illustrarlo. A) Partendo da lontano, il padre assieme ad altri suoi 3 fratelli era comproprietario di 1/4 di nn. beni immobili; B) fra i 4 fratelli c'era già un'accordo (scrittura privata) su come spartire il possesso dei nn. beni immobili, ma non sono mai andati dal notaio per la divisione; C) nel frattempo, uno è andato all'esterno, e tutti sono morti, lasciando i legittimi eredi; D) essendo impossibile riunire tutti gli eredi per procedere ad una regolare divisione (molte persone, delle quali alcune residenti all'estreno, in qualche caso morti anche gli eredi degli eredi), rispettando quanto pattuito al punto B), ogni gruppo - eccetto uno - degli eredi dei rispettivi 4 fratelli di cui al punto A), ha fatto regolare usucapione della propria porzione di beni, tutti amichevolmente dallo stesso avvocato (quindi 3 usucapioni); E) Praticamente ora ho tre fratelli, figli del padre citato in A) che hanno usucapito dei beni, beni che intendono vendere. Nella sua complessità, spero di averlo esposto in modo chiaro Forse ora comprendi il perchè della mia riflessione sulla comunione legale..... Saluti
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gaetano59
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I tre fratelli avrebbero dovuto inserire nella denuncia di successione del padre i beni (da lui) usucapiti, scrivendo nelle osservazioni relative "cespite usucapito dal de cuius nei modi e termini di legge". Successivamente i tre figli potevano rivolgersi - in qualità di eredi- all'avvocato per la causa di dichiarazione di avvenuta usucapione di detti immobili, sempre in testa al loro genitore (perchè questa è la verità a quanto dici). Se invece, erroneamente, la causa l'hanno impostata loro come soggetti che hanno fatto l'usucapione, allora si pone, giustamente, il problema della comunione. Saluti
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bertone
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"gaetano59" ha scritto:
(1) I tre fratelli avrebbero dovuto inserire nella denuncia di successione del padre i beni (da lui) usucapiti, scrivendo nelle osservazioni relative "cespite usucapito dal de cuius nei modi e termini di legge". (2) Successivamente i tre figli potevano rivolgersi - in qualità di eredi- all'avvocato per la causa di dichiarazione di avvenuta usucapione di detti immobili, sempre in testa al loro genitore (perchè questa è la verità a quanto dici). (3) Se invece, erroneamente, la causa l'hanno impostata loro come soggetti che hanno fatto l'usucapione, allora si pone, giustamente, il problema della comunione. Saluti Grazie per le info. Purtroppo le cose stanno come al punto (3), con padre morto nel 1966, epoca dove certe finezze burocratiche (1)(2) forse erano ignorate. A dire il vero una lieve speranza c'è l'ho in quanto all'epoca avevano presentato regolare denuncia di successione del padre, mettendo nell'asse ereditario la quota di 1/4 di tutti gli nn. beni (vedi punto A) del mio precedente post). Inoltre nella sentenza di usucapione c'è scritto "usucapiti i seguenti immobili, già pro-quota di loro proprietà", pertanto hanno usucapito dei beni di cui in parte ne erano già proprietari . Adesso non vorrei che la sentenza di usucapione abbia fatto un bel RESET e faccia titolo di provenienza....... Ciao P.S. in veneto: ""...l'he an gran casin ..."" :lol:
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bertone
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Fine del post. Ieri dal notaio: bisogna rettificare trascrizione della sentenza di usucapione includendo le mogli in comunione legale. Mi ha risposto di andare dall'avvocato che ha seguito la sentenza di usucapione: gli ho risposto " ... per carità!!! Per cortesia, sistemi tutto lei", non voglio rischiare di correre come un pazzo a Dx e Sx per poi dover rifare il tutto.
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