Volevo segnalare l'emissione, da parte della Agenzia delle Entrate, della risoluzione n. 111 del 22.05.2007 (che allego nel seguito) e che riguarda le modalità occorenti per dichiarara rurale - e perciò fiscalmente esente dal reddito che esso produce - un fabbricato. Sembra, quindi, che gli Enti percettori delle imposte devono esercitare - come è logico che sia - un potere di tipo accertativo sul contribuente.
Cordialità a tutti.
Oggetto:
Riconoscimento della ruralita' delle costruzioni
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
La Direzione in indirizzo ha posto un quesito concernente il
trattamento delle richieste di certificazione - avanzate da alcuni
contribuenti - per il riconoscimento della ruralita' dei fabbricati. La
richiesta si ricollega alla istanza presentata dalla sig.ra ALFA, la quale
ha chiesto all'Ufficio di ..... la verifica straordinaria per la concessione
della ruralita' per alcune unita' immobiliari.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Il disposto dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito
da lla legge 26 febbraio 1994 n. 133 impone, ai fini di realizzare
l'inventario del patrimonio edilizio, l'iscrizione di tutti i fabbricati
nell'archivio catastale.
Tuttavia tale iscrizione non comporta, ipso facto, la perdita dei
requisiti di ruralita' dei fabbricati, in quanto la medesima norma prevede,
infatti, che il catasto in cui i fabbricati debbano essere iscritti - il
catasto edilizio urbano - cambi nome, da catasto edilizio urbano a catasto
fabbricati e che i fabbricati rurali iscritti in detto archivio mantengano
la qualificazione di ruralita'.
Con apposito regolamento emanato con DPR 23 marzo 1998, n. 139, sono
stati definiti i nuovi criteri di riconoscimento della ruralita' ai fini
fiscali. Sulla base di tali nuove disposizioni i fabbricati rurali vengono
suddivisi in due categorie:
a) fabbricati o porzioni di essi destinati ad edilizia abitativa;
b) costruzioni strumentali all'attivita' agricola.
Con particolare riferimento alla prima categoria, il citato DPR 139
del 1998 stabilisce che al fine di poter riconoscere come rurale un
fabbricato e' necessario che sussistano congiuntamente tutte le seguenti
condizioni:
1) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno agricolo o
detenuto dall'affittuario o dal conduttore del terreno stesso, ovvero da
soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di
attivita' svolta autonomamente in agricoltura;
2) l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per usi
agricoli, dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un titolo
idoneo, od utilizzato da dipendenti di attivita' agricole a tempo
indeterminato od assunti a tempo determinato per un periodo non inferiore a
cento giornate, ovvero senza limiti di tempo in caso di attivita' di
alpeggio in zone di montagna;
3) il terreno a cui il fabbricato e' asservito deve avere una
superficie non inferiore a 10.000 mq e deve essere censito al catasto
terreni con attribuzione di specifico reddito agrario. La superficie da
considerare a tale scopo e' ridotta a mq 3.000 se il terreno e' utilizzato
per coltivazioni intensive o culture specializzate in serra o per la
funghicoltura;
4) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto
conduttore del fondo deve essere superiore alla meta' del suo reddito
complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti
pensionistici erogati a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Nel caso
di terreni montani detto limite e' ridotto dalla meta' ad un quarto. Per
coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A. il volume di affari deve
essere assunto pari al limite massimo previsto per l'esonero dalla
presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n.
633 del 1972;
5) il fabbricato non deve essere, comunque, riconducibile alle
categorie catastali A/1 od A/8, cioe' non deve essere definito abitazione di
lusso ai sensi del D.M. 2 Agosto 1969.
Alla luce di questi elementi si ritiene che, considerata la spiccata
autonomia tra la disciplina catastale e quella fiscale, il riconoscimento
della ruralita' di cui al citato articolo 2 del D.P.R. n. 139 del 1998
discende automaticamente dalla medesima norma al verificarsi di tutte le
condizioni in essa individuate.
Si e' del parere, pertanto, che non sia necessario ai fini del
predetto riconoscimento uno specifico provvedimento certificatorio da parte
dell'amministrazione finanziaria che attesti la ruralita' del fabbricato;
tale adempimento non e' previsto infatti in alcuna disposizione di legge o
di prassi amministrativa. Ne' sembra possa ravvisarsi un onere di
certificazione nella circolare n. 96 del 9 aprile 1998 emanata dal
Dipartimento del Territorio, laddove si afferma che: "la valutazione della
sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della
ruralita' delle costruzioni e' compito precipuo degli uffici preposti
all'accertamento delle imposte sugli immobili". Quanto affermato nella
citata circolare attiene invero esclusivamente alle ordinarie prerogative
esercitabili dall'Agenzia delle entrate in sede di eventuale controllo dei
redditi imputabili ai predetti fabbricati.
In conclusione si ritiene che non sussista alcun obbligo in capo agli
Uffici dell'Agenzia delle entrate di rilasciare certificazioni che attestino
la ruralita' di un fabbricato. Sara' cura del soggetto che chiede
l'accatastamento o la variazione di accatastamento, valutare la ricorrenza
di tutte le condizioni previste dalla norma al fine di qualificare rurale il
proprio fabbricato e, in caso positivo, applicare le norme che ne
disciplinano il regime fiscale.