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Argomento: Pubblicato in G.U. il "decreto Salva casa"

Autore Risposta

Parisi

Iscritto il:
28 Ottobre 2008

Messaggi:
108

Località
Terranuova Bracciolini, Arezzo

 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2024 alle ore 18:55

Come dicie l'art.9 da un titolo abilitativo. Non è possibile presentare un elaborato che raffiguri lo stato legittimo se non allegato ad una pratica edilizia che riguarderà l'immobile



"Manero" ha scritto:
"Parisi" ha scritto:


Molti comuni non accettano un deposito dello stato legittimo, ma esso è da un'eventuale atto di compravendita, come riporta anche il DPR 380



Non capisco. Lo stato legittimo è regolato per Legge nazionale, i Comuni non possono rifiutarsi di accettarne il deposito, perchè negherebbero un diritto del cittadino acquisito per Legge.

Come stabilito dall’art. 9 bis del D.P.R. 380/2001 lo stato legittimo dell’immobile è “lo stato stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

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Manero

Iscritto il:
11 Agosto 2022 alle ore 12:24

Messaggi:
572

Località

 1 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2024 alle ore 09:52

Hai ragione sul fatto che molti comuni non sono organizzati nel recepire lo stato legittimo come pratica edilizia autonoma, ma il deposito è previsto dall'art.34 bis del DPR 380/01.

1.Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

Presa da: www.ingenio-web.it/articoli/d-p-r-380-20...



Tornando però alla tua domanda, a seguito di quanto tu giustamente mi hai segnalato sullo stato legittimo, riprendo la mia iniziale risposta e tolgo il suggerimento dell'eventuale deposito dello stato legittimo.

"Manero" ha scritto:


Dipende dalla loro realizzazione e se rientrano tra gli interventi previsti nel titolo abilitativo. Se sono interventi rientranti nelle tolleranze esecutive, realizzati durante la esecuzione di un intervento regolarmente autorizzato o dotato di titolo abilitativo, non è richiesta la sanatoria e nessun sanzionamento.

L'apertura di una porta interna, o una diversa distribuzione interna, se non è una difformità ad un progetto abilitato, non è tra le tolleranze esecutive di cui all'articolo riportato sopra. (Salvo se l'opera rientra nell'Art.48 della L.47/85).



Quindi, aggiungo, l'opera realizzata in assenza di titolo (qualora occorresse all'epoca di realizzazione) è sempre soggetta a sanatoria o, quantomeno, a sanzione amministrativa.

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