Hai ragione sul fatto che molti comuni non sono organizzati nel recepire lo stato legittimo come pratica edilizia autonoma, ma il deposito è previsto dall'art.34 bis del DPR 380/01.
1.Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure
previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti
e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie,
sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
Presa da:
www.ingenio-web.it/articoli/d-p-r-380-20... Tornando però alla tua domanda, a seguito di quanto tu giustamente mi hai segnalato sullo stato legittimo, riprendo la mia iniziale risposta e tolgo il suggerimento dell'eventuale deposito dello stato legittimo.
"Manero" ha scritto:
Dipende dalla loro realizzazione e se rientrano tra gli interventi previsti nel titolo abilitativo. Se sono interventi rientranti nelle tolleranze esecutive, realizzati durante la esecuzione di un intervento regolarmente autorizzato o dotato di titolo abilitativo, non è richiesta la sanatoria e nessun sanzionamento.
L'apertura di una porta interna, o una diversa distribuzione interna, se non è una difformità ad un progetto abilitato, non è tra le tolleranze esecutive di cui all'articolo riportato sopra. (Salvo se l'opera rientra nell'Art.48 della L.47/85).
Quindi, aggiungo, l'opera realizzata in assenza di titolo (qualora occorresse all'epoca di realizzazione) è sempre soggetta a sanatoria o, quantomeno, a sanzione amministrativa.