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Autore Problema usufrutto

melina83

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09 Luglio 2011

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 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2018 alle ore 21:23

Devo presentare una successione del 1954 in cui una casa è intestata per l'usufrutto alla madre (deceduta poi nel 1980) e la nuda proprietà alla figlia ( la de cuius di cui devo presentare la successione). [Poiché il bene era di proprietà del padre e secondo le norme del codice civile prima del 1975 era cosi la devoluzione]. Ora alla morte di Pinco pallina avvenuta nel 1954 succedono i quattro figli ed il marito. Ora siccome l'usufrutto era gia della madre poi deceduta nel 1980. Mi chiedo se devo indicare nella successione semplicemente nuda proprietà diviso i 4 figli. E poi togliere l'usufrutto della madre morta nel 1980. Ma fra gli eredi cera anche il marito a cui sarebbe toccato l'usufrutto di 1/3. Che devo indicare? Forse un diritto di usufrutto dopo il 1980 a favore del marito?

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Autore Risposta

EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2018 alle ore 22:38

L'usufrutto della madre morta nel 1980 era di tipo generale o parziale?

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melina83

Iscritto il:
09 Luglio 2011

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 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2018 alle ore 22:47

Generale cioè mamma usufruttuaria figlia nuda proprietà . Poiché a sua volta deriva dalla morte del padre a cui era succeduta solo 1 figlia e la moglie.

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2018 alle ore 23:09

Non ho elementi e/o riferimenti normativi, prassi, sentenze, ecc. però credo che l'usufrutto del coniuge non si è costituito nel 1954 per già presenza di ulteriore usufrutto di un terzo soggetto.

In poche parole per la successione del 1954 dichiari come eredi i 4 figli ed il coniuge mentre in voltura non indichi il coniuge come usufruttuario perchè già vi era un usufruttuario.

Se il marito vive ancora, a seguito di riunione d'usufrutto dell'usufruttuaria morta nel 1980, in sede di cancellazione dell'usufrutto della mamma inserirei l'usufrutto del marito (per 1/3).

Naturalmente le mie suddette supposizioni di cui sopra potrebbero non corrispondere alla normativa dell'epoca che non conosco.

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melina83

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09 Luglio 2011

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 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2018 alle ore 23:29

Il marito è morto. Non so quando di preciso. Ma a questo punto spero prima del 1980. L'altra soluzione non mi è chiara. Cioè ammesso che la de cuius aveva solo la nuda proprieta e l'usufrutto era della madre 1/1 . Non poteva dividersi con il genero l'usufrutto perché lei era viva... Ma appena è morta?

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barabba

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 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2018 alle ore 18:54

Scusa se torno all'origine, ma secondo l’articolo 127 del Codice civile anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975: "Quando con il coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli naturali, il coniuge ha il diritto all’usufrutto di una quota di eredità. L’usufrutto è della metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi."

Quindi se il bene derivava dalla successione del padre, l'usufrutto della madre era di 1/2 e sulla quota di 1/2 in piena proprietà che va in successione si costituisce l'usufrutto per 1/3 del marito.

La successione di Pinco Pallina va fatta quindi sulla quota di proprietà per 1/2 e sulla quota di nuda proprietà per l'altro 1/2.

Fai la voltura relativa alla successione e quindi le due riunioni di usufrutto (questo se suoi avere una continuità storica corretta).

Buon lavoro

Marco



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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2018 alle ore 23:04

Quindi la madre non aveva l'usufrutto generale ma per metà.

Pertanto il marito aveva ereditato 1/3 di usufrutto sulla metà piena proprietà della moglie.

A meno che l'usufrutto generale era stato attribuito alla madre per testamento e non per successione legittima.

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melina83

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09 Luglio 2011

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 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2018 alle ore 00:35

Torniamo alla domanda iniziale e alle notizie certe. Mi trovo un certificato catastale, in cui l'immobile ha come ditta iniziale maria usufrutto, giuseppina proprietà. Ma volevano dire nuda proprietà ovviamente. Allora giuseppina muore nel 1954 lascia il marito e 4 figli. Allora se non ci fosse indicato lusufrutto a favore della madre. La devoluzione sarebbe stata usufrutto 1/3 il marito di giuseppina, i 4 figli si dividevano per 1/3 la nuda proprietà , per gli altri 2/3 la piena proprietà. Ora la mia domanda è: essendo gia gravato l'immobile del diritto di usufrutto a favore di una terza persona cioè la madre; che cosa prevedeva la legge: le possibilità sono diverse cioè: 1) la madre maria usufrutto e i 4 figli la nuda proprietà e poi la proprietà piena alla morte della nonna. Oppure 2) alla morte della nonna finalmente il marito si prendeva a sua volta l'usufrutto oppure 3) contemporaneamente alla morte de giuseppina lusufrutto veniva spezzato in 2 fra marito e mamma. Non so

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2018 alle ore 23:17

Prima di tutto lascia perdere quello che c'è scritto in visura o meglio chiedi un allineamento sulla base di quanto sotto esposto (la vedo dura se non hai una copia della successione del padre).

Se la madre (A) e la figlia (B) avevano ereditato dal padre (X) per successione legittima, la madre aveva ereditato metà usufrutto e la figlia metà nuda proprietà e metà piena proprietà.

Alla morte della figlia (B), nella voltura successione, intesta al marito (C) 1/3 di usufrutto della metà piena proprietà (ovvero 1/6 di usufrutto) ed intesta ai figli (D), (E), (F) e (G) 1/6 complessivi di nuda proprietà sulla quota di usufrutto della madre e 3/6 complessivi di nuda proprietà sulla quota della nonna, quindi intesta ai figli 2/6 complessivi di piena proprietà, lasciando quindi 3/6 di usufrutto alla madre (A).

Quindi alla morte del marito (C) presenta la voltura per riunione d'usufrutto trasformando i complessivi 1/6 di nuda proprietà (a favore dei figli) in piena proprietà.

Alla morte (1980) della madre (A) presenta la voltura per riunione d'usufrutto e intesta tutto per 1/4 di piena proprietà a ciascuno dei figli.

Poichè alla fine l'unica successione e i due cessati usufrutti risalgono al massimo al 1980 (non vi saranno nemmeno implicazioni di natura fiscale) non vedo perchè andare a studiarsi le norme degli anni '50 visto che, anche in caso di erronee volturazioni intermedie, alla fine solo i figli restano pieni proprietari di tutto.

Visto anche che nella denuncia di successione della figlia (A) devi semplicemente dichiarare 1/2 della nuda proprietà e 1/2 della piena proprietà e quindi la successione non avrà alcun problema e quindi sarà sempre correttamente compilata, indipendentemente da quello che dichiari nelle relative volture.

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