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Autore Occhio al D.Lgs. 231/2007....

stecar80

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29 Marzo 2004

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80

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 00:03

Non c'entra nulla con l'attività topografico/catastale ma credo sia ugualmente interessante e importante.



NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO (D. LGS. 231/2007): DAL 30 APRILE 2008 CAMBIANO
LE REGOLE PER ASSEGNI E CONTANTE
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007, dal 29 dicembre 2007 mutano gli scenari dei
comportamenti di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro e di finanziamento di attività
terroristiche, coinvolgendo interlocutori tra i più disparati, quali banche, intermediari finanziari,
professionisti, agenti immobiliari, case da gioco. Ma in modo particolare, gli effetti della nuova
legge si faranno sentire in maniera tangibile per tutti i cittadini a partire dal 30 aprile 2008,
quando cambieranno radicalmente le regole sull’utilizzo del denaro contante e degli assegni al
portatore. E’ questo uno dei mutamenti di maggiore impatto sulla vita dei cittadini determinati
dalla pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” – e della conseguente entrata in vigore – del decreto
legislativo 231/2007 che innova in modo significativo la disciplina della lotta al riciclaggio di
denaro sporco.

I nuovi limiti abbassano la soglia da 12.500 euro a 5.000 euro
Scenderà innanzitutto da 12.500 a 5.000 euro il limite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di
denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore.
Dall’importo di 5 mila euro in su, non si potranno pertanto effettuare pagamenti di denaro contante e gli assegni di importo
pari o superiore a 5 mila euro dovranno essere emessi muniti della clausola di “non
trasferibilità”.
Inoltre, un’operazione unitaria di importo superiore a 5 mila euro non potrà essere
artificiosamente frazionata in tante tranche inferiori a 5 mila euro : anche in questi casi resta
impedito l’uso del contante e degli assegni trasferibili.
Operazione frazionata è definita dalla legge “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di
valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni in momenti
diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza
dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Definizione certa delle operazioni frazionate
La definizione di operazione frazionata ha, dunque, un contenuto innovativo rispetto al sistema
previgente. Per quanto riguarda la cronologia della pluralità di operazioni, viene fissato un arco
temporale certo entro il quale l’operazione può ritenersi unica. Sotto questo aspetto,
l’innovazione semplifica ed elimina le incertezze di carattere soggettivo, poiché il legislatore, pur
riproducendo il riferimento all’unitarietà sotto il profilo economico – presente già nella
precedente formulazione – fissa il termine rilevante ai fini della qualificazione dell’operazione
quale frazionata. Da un punto di vista funzionale, invece, la novella disposizione pone a carico
dei soggetti destinatari della normativa esaminata, l’onere di individuare gli elementi idonei a
ricondurre una pluralità di operazioni a unità.
Rivoluzione per gli assegni
Cambia in maniera radicale lo scenario per l’emissione degli assegni da parte di banche e
Poste. Infatti :
1.- sia i libretti di assegni bancari e postali che gli assegni circolari di importo inferiore a 5 mila
euro verranno consegnati al cliente con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità, a
meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili. In questo ultimo caso, il
richiedente dovrà però pagare un’imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno;
2.- gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (e cioè gli assegni che il traente
variamente emette con le formule “a me stesso”, “a sé medesimo”, “a me medesimo”, “a m.m.”,
ecc.) potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o alle Poste. In altri termini,
non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare “al portatore”;
3.- gli assegni di cui è consentita la girata e cioè quelli trasferibili, dovranno recare la girata
“piena” : ossia il beneficiario dell’assegno va identificato con i dati anagrafici o con la ragione
sociale e quando avviene da parte sua la girata dell’assegno, occorre l’indicazione del suo
codice fiscale. Esce di scena, quindi, la possibilità di far circolare gli assegni al portatore
mediante la cosiddetta girata “ in bianco”.
I libretti di deposito
Le nuove disposizioni riguardano poi, i libretti di deposito. Viene infatti stabilito che il saldo dei
libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5 mila euro.
Di conseguenza, i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5
mila euro, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 231/2007, devono essere estinti a
meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l’importo sopra menzionato entro
il 30 giugno 2009.
Infine la nuova legge dispone che in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali
al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o alle Poste, i dati
identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
Profili sanzionatori
L’utilizzo di denaro contante o di assegni non predisposti con le formalità di legge, comporta
una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l’uno e il 40% dell’importo trasferito. Va
ricordato tra l’altro, che i destinatari del decreto – per esempio i professionisti e le banche – che
in relazione ai loro compiti di servizio, hanno notizia di infrazioni, ne devono riferire entro trenta
giorni al Ministero dell’Economia.

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Autore Risposta

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12182

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 08:02

certamente apprezzo di più la poesia che hai pubblicato nel post che precede

cordialità

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stecar80

Iscritto il:
29 Marzo 2004

Messaggi:
80

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 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 09:27

ci credo bene..... 8O :? :x :cry:

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