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obbligo di accatastamento piccoli manufatti |

lorenzo73
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10 Gennaio 2007
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salve vado subito al sodo ll comune mi ha fatto una accertamento su una particella del terreni nella cui visura compare sempre la dizione di "fabbricato rurale". L'amministrazione comunale mi intima all'accatastamento all'nceu dei manufatti presenti in quella particella. In effetti su questo terreno insistono dei piccoli manufatti esistenti dai primi del secolo condonati ma mai accatastati. Si tratta sostanzialmente di piccoli ripostigli. La domanda è: sono obbligato per legge ad accatastarli? Oppure posso non accatastarli ai sensi dell' art.3 comma 3 e 4 del decreto del ministero delle finanze del 2 gennaio 1998, n.28, che recita: 3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2 ; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3 ; f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unita'. se i ripostigli hanno una di queste caratetristiche o rientrano in una di queste tipologie, posso non accatastarli oppure questo decreto è superato da altra normativa? sapete aiutarmi?
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amal
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Se hanno le caratteristiche da te richiamate (piccoli ripostigli in mezzo al terreno non a servizio di altra unità) direi che non vi è l'obbligo di accatastamento. relazione il tutto al Comune allegando la norma da te richiamata. Ciao Alberto "amal"
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lorenzo73
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molte grazie per la risposta. Non mi è però chiaro questo concetto sul comma 3 del succitato articolo: "3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale" in pratica che significa?
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amal
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09 Febbraio 2003
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"lorenzo73" ha scritto: molte grazie per la risposta. Non mi è però chiaro questo concetto sul comma 3 del succitato articolo: "3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale" in pratica che significa? Se il fabbricato, ancorchè piccolo, può produrre reddito autonomamente (possibilità di affittarlo, ecc) allora va accatastato, se invece è un accessorio del terreno (es. locale attrezzi, vano pompe, ecc) allora non va accatastato sempre che rispetti i limiti di cui sopra. Ciao Alberto "amal"
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lorenzo73
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10 Gennaio 2007
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chiarissimo :wink: grazie ancora
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anonimo_leccese
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29 Ottobre 2009
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Collegandomi a questa discussione, ( è la prima che ho trovato sottomano, in quanto la funzione ricerca ancora non dà i risultati in ordine cronologico,pertanto se è stata superata da altre non sò, non posso leggermi 84 risultai...vero jarod ? ) dato che c'è un pò di putiferio nelle zone costiere circa l'accatastamento o meno di manufatti realizzati, con tanto di concessione demaniale ovviamente, sulle spiagge o quantomeno su suolo demaniale, se quei manufatti che vengono regolarmente smontati d'inverno e rimontati per 3/4 mesi circa d'estate, vige effettivamente l'obbligo dell'accatastamento ? Nel mio, come tanti altri casi nel salento, trattasi comunque non di capanno ricovero uinserf o atrrezzature da spiaggia, ma bensi un piccolo locale adibito a bar di 50 mq. circa, pertanto è oggetto di ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale".? Altri colleghi si son "rassegnati" a farlo,...ma ne siamo veramente sicuri ? Nella famosa riviera romagnola, per esempio, come vi siete regolati ? Si mi son letto anche questo,... ma non fà specifico riferimento alla precarietà/smontabilità o meno,...siete a conoscenza di qualche sentenza ? www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...
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lorussod
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30 Maggio 2006
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Cari colleghi, secondo cosa si intende per altezza utile inferiore a 1.80 mt? Chiedo questo perchè ho avuto in merito una accesa discussione con un tecnico AGT, dove io sostengo che è data dalla media delle altezze interne, mentre lui sostiene che va presa esternamente sul lato di falda più bassa e misurata fino all'estradosso del solaio. Grazie per le risposte
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SIMBA64
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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"lorussod" ha scritto: Cari colleghi, secondo cosa si intende per altezza utile inferiore a 1.80 mt? Chiedo questo perchè ho avuto in merito una accesa discussione con un tecnico AGT, dove io sostengo che è data dalla media delle altezze interne, mentre lui sostiene che va presa esternamente sul lato di falda più bassa e misurata fino all'estradosso del solaio. Grazie per le risposte Altezza utile: vuol dire altezza che può essere utilizzata, può essere usata, quindi eventualmente è all'intradosso del solaio e non all'estradosso: Poi per come poni la domanda: secondo me ha ragione il tecnico catastale, l'altezza inferiore è l'altezza più piccola o bassa che si trova in un locale che presenta altezze diverse. Se ti può servire una delle ultime circolari del catasto fabbricati spiega molto bene il discorso delle altezze e viene specificato che non è più possible descrivere i locali delle planimetrie con altezze medie, proprio perchè altrimenti si genera confusione nel calcolo dei poligoni. Saluti da una altezza, semplice che più semplice non si può
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lorussod
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Grazie della risposta. Ho posto la questione perchè ho fatto una istanza in autotutela relativa ad un pollaio che è stato oggetto di accertamento da parte dell'ufficio con conseguente attribuzione di rendita presunta e alla mia domanda su come dovevo considerare l'altezza lui mi ha risposto (testualmente): "prendi un metro, lo metti dalla parte esterna del fabbricato in prossimità della falda più bassa e misuri da terra fino alla parte superiore del solaio di copertura, dopodichè fai una foto e, se l'altezza risulta essere inferiore a 1.80 mt ti annulliamo l'atto"
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Oxil
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Leggo nel Decreto del 02/01/1998 n. 28: (...) e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 mc; Queste condizioni non mi sono molto chiare, poniamo che un fabbricato abbia un'altezza utile di 2 m, quindi maggiore di 1,80 m e un volume di 80 mc, lo si può non accatastare? Oppure se è superiore a 1,80 m bisogna comunque accatastare anche se il volume è inferiore a 150 mc? Grazie e cordiali saluti
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george_ces
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Credo che con un'altezza superiore a 1,80 m ci sia l'obbligo di accatastarlo.
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Oxil
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Grazie molte per la risposta. Cordiali saluti
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Oxil
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Vorrei sottopprre all'attenzione del forum questo caso concreto. Si tratta di un porcile di cui riporto un sezione trasversale. Al piano terra l'altezza utile è di 1,75 m, c'è un solaio in legno con sopra un sottotetto alto 1,10 al colmo. In questo caso si può evitare l'accatastamento? Grazie e cordiali saluti Clicca sull'immagine per vederla intera
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Veneto - Adria città Etrusca
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Salve riporto art. 3 del dm 28 del 1998 Art. 3. Immobili oggetto di censimento 1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unita' immobiliari, come definite all'articolo 2. 2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) aree urbane. 3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2 ; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3 ; f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unita'. Se sono soddisfatte tutte queste condizioni si può evitare l'accatastamento del porcile. Saluti cordiali
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Oxil
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04 Aprile 2016 alle ore 08:34
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E' sull'altezza utile che ho dei dubbi: devo considerare l'altezza di 1,75, m quindi inferiore a 1,80 m o anche 1,10 m della parte sottotetto anche se separata da un solaio? Grazie e cordiali saluti
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