Per opportuna informazione comunichiamo che il c.d. Decreto Sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5.5.2011, in corso di pubblicazione sulla G.U., all’art 5 comma 15 prevede:
“All’articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole “1° maggio 2011” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2011”.
Si tratta, in buona sostanza, di una proroga di due mesi per l’applicazione delle sanzioni (quadruplicate), richiamate nella recente circolare n°4/2011 dell’Agenzia del Territorio (inviata con la ns. Informativa N°11 del 30/04/2011).
Per memoria riportiamo il testo del comma 12 dell’art. 2 del Dlgs 23/2011:
A decorrere dal 1° maggio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell’Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell’importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data č devoluto al comune ove č ubicato l’immobile interessato.