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L'Irap non e' dovuta dal geometra che non ha collaboratori stabili |

uccellino
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gaetano59
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Il caso affrontato dalla Corte riguarda un contribuente che esercita la libera professione di geometra senza avvalersi di collaboratori stabili, nè di beni strumentali. Quindi...... a parte quello che ha proposto e vinto la causa.... che forse non aveva nenache una rollina, un metro e un computer, ce ne sarà qualcun'altro??? saluti
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uccellino
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"gaetano59" ha scritto: Il caso affrontato dalla Corte riguarda un contribuente che esercita la libera professione di geometra senza avvalersi di collaboratori stabili, nè di beni strumentali. Quindi...... a parte quello che ha proposto e vinto la causa.... che forse non aveva nenache una rollina, un metro e un computer, ce ne sarà qualcun'altro??? saluti E hai ragione pure tu, non lo conosco di persona, può essere che non abbia neanche il metro, però ho il dubbio che per "beni strumentali" intendono altro e comunque sia, anche se ce ne fossero solo due, è a beneficio dell'altro che ho inserito l'informazione. Chi ha interesse, l'approfondisca: chi no, chieda di cancellare il post. Non c'è problema. Auguri.
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gaetano59
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"uccellino" ha scritto: "gaetano59" ha scritto: Il caso affrontato dalla Corte riguarda un contribuente che esercita la libera professione di geometra senza avvalersi di collaboratori stabili, nè di beni strumentali. Quindi...... a parte quello che ha proposto e vinto la causa.... che forse non aveva nenache una rollina, un metro e un computer, ce ne sarà qualcun'altro??? saluti E hai ragione pure tu, non lo conosco di persona, può essere che non abbia neanche il metro, però ho il dubbio che per "beni strumentali" intendono altro e comunque sia, anche se ce ne fossero solo due, è a beneficio dell'altro che ho inserito l'informazione. Chi ha interesse, l'approfondisca: chi no, chieda di cancellare il post. Non c'è problema. Auguri. uccellino, forse sono stato frainteso! hai fatto benissimo a informarci di questa sentenza, figurati! Ben vengano sempre tutte le informazioni utili alla nostra professione! Il mio dire era riferito alla sentenza stessa, che ha ben precisato ""nè di beni strumentali", hai visto mai che se lo lasciavano sfuggire!!! Se si pensa che una semplice fotocopiatrice, o un PC e una stamapante, acuistati con partita IVA, da un tecnico libero professionista, sono "beni strumentali"..... mi chiedo chi possa mai non averli.... Cosa diversa sarebbe stata se la sentenza avesse fatto riferimento solo alla "presenza di collaboratori stabili" Saluti Gaetano
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uccellino
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"gaetano59" ha scritto: "uccellino" ha scritto: "gaetano59" ha scritto: Il caso affrontato dalla Corte riguarda un contribuente che esercita la libera professione di geometra senza avvalersi di collaboratori stabili, nè di beni strumentali. Quindi...... a parte quello che ha proposto e vinto la causa.... che forse non aveva nenache una rollina, un metro e un computer, ce ne sarà qualcun'altro??? saluti E hai ragione pure tu, non lo conosco di persona, può essere che non abbia neanche il metro, però ho il dubbio che per "beni strumentali" intendono altro e comunque sia, anche se ce ne fossero solo due, è a beneficio dell'altro che ho inserito l'informazione. Chi ha interesse, l'approfondisca: chi no, chieda di cancellare il post. Non c'è problema. Auguri. uccellino, forse sono stato frainteso! hai fatto benissimo a informarci di questa sentenza, figurati! Ben vengano sempre tutte le informazioni utili alla nostra professione! Il mio dire era riferito alla sentenza stessa, che ha ben precisato ""nè di beni strumentali", hai visto mai che se lo lasciavano sfuggire!!! Se si pensa che una semplice fotocopiatrice, o un PC e una stamapante, acuistati con partita IVA, da un tecnico libero professionista, sono "beni strumentali"..... mi chiedo chi possa mai non averli.... Cosa diversa sarebbe stata se la sentenza avesse fatto riferimento solo alla "presenza di collaboratori stabili" Saluti Gaetano Tutto a posto, stai tranquillo: avevo perso il ramoscello d'ulivo ... auguri!
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gaetano59
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Scusami.... ho risposto senza ....... rispondere agli auguri. AUGURI!!!!
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EFFEGI
f.g.
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16 Dicembre 2008
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Irpinia
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Se uno studio tecnico o un’attività professionale non può fare a meno della presenza del professionista di riferimento per funzionare regolarmente, il professionista stesso non è soggetto a Irap sul reddito. È quanto stabilito dalla Commissione Tributaria del Lazio con la Sentenza n. 238/01/2013 del 22 aprile 2013. La decisione assume particolare importanza per i professionisti tecnici come avvocati, notai, ingegneri, geometri, architetti, etc. La Sentenza, infatti, reinterpretando il concetto giuridico di lavoro “autonomo”, stabilisce che non sia dovuta l’imposta sui redditi delle attività produttive nei casi in cui: -il soggetto titolare dell’impresa è fondamentale per lo svolgimento del lavoro quotidiano e per la reale soddisfazione del cliente; -la presenza di collaboratori o di beni volti al miglioramento delle prestazioni è ininfluente; -l’assenza del titolare può pregiudicare il buon andamento dell’esercizio. In questi casi i professionisti si sottraggono all’Irap, a patto che rimanga “ nell’esercizio delle professioni intellettuali in via di principio, l’esistenza di un’organizzazione che possa funzionare separatamente e indipendentemente dall’intervento del professionista”. www.acca.it/Biblus-net/getdownload.asp?f... (Fonte biblus-net acca)
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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metto il link della ulteriore discussione impropriamente aperta da me per segnalare l'inserimento della sentenza in RISORSE --> NORMATIVA: www.geolive.org/forum/altro/suggerimenti... QUI: http://www.geolive.org/normativa/sentenze/2013/sentenza-tar-lazio-26feb2013-238-irap-professioni-non-dovuta-in-presenza-del-titolare-738/
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