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Autore fabbricati rurali

ra

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28 Gennaio 2010

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 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2012 alle ore 17:31

Buongiorno! Vorrei cortesemente porvi un quesito: un imprenditore agricolo a titolo principale è comproprietario con altri soggetti di due abitazioni, su una delle quali ha la residenza. Lo stesso imprenditore ha richiesto il requisito di ruralità x entrambi i fabbricati. Il primo, già censito al NCEU,con all.B al DM 014.07.2011 e relativa domanda di Variazione Catastale (…), il secondo, invece, censito con mod.26 e in questi giorni accatastato con procedura Docfa+alleg.AeB al DM 26.07.2012. La procedura è corretta?può l’imprenditore ottenere il requisito di r. sul fabb. dove non risiede?In caso di risposta negativa, come risolvere la cosa?Grazie per la disponibilità

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Autore Risposta

luciof

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 08:46

Da cosa ne so no. (sacricati il DL557 art. 9 e trovi tutto)

Deve essere abitazione dell'agricoltore o famigliari, o pensionato agricolo, o dipendente, o uso ufficio o agriturismo:

art. 9 comma 3 D.L. 30-12-1993 n. 557

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;

2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (43);



Oppure: (3bis)

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

oppure (3bis)

h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;

Oppure:

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Infine:

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

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traxam

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13 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 09:25

Ma gli allegati non sono il B e C della circolare del 2011??????

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ra

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28 Gennaio 2010

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 10:08

Come prima cosa, grazie per la tua risposta!

Una circolare del 22.02.2011 della dott.ssa Gabriella Alemanno riguardante "il trattamento tributario degli immobili rurale", riporta un riassunto delle leggi che nel tempo sono susseguite al DL 557 art.9. In modo particolare, cito testualmente "Relativamente agli immobili ad uso abitativo, l'innovazione normativa, infatti, ha modificato il concetto di 'possesso' dell'immobile abitativo, sostituendolo con quello di 'utilizzazione', anche per periodi saltuari, ai fini dell'esercizio dell'azienda agricola e superando i concetti di residenza, abitazione principale o dimora".

Speravo che questo mi fosse d'aiuto nel giustificare la richiesta dei requisiti di ruralità su due fabbricati residenziali da parte dello stesso imprenditore agricolo.

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luciof

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15 Febbraio 2012

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 11:48

Effettivamente il testo storico dell'art. 9 del 557 recitava:"il fabbricato deve essere posseduto..."

Ora nella nuova versione dell'art. 9, non è più chiesto il "possesso", ma solo "l'utilizzo. Non è richiesto neppure il "titolo idoneo" all'utilizzo. Tuttavia, l'intervento della Allemanno mi pare dica che l'agricoltore può servrirsi della tettoia, o della abitazione, anche saltuariamente, ma non credo che, a lume di buon senso, una casa o un'immobile che sia usato sempre da altri per usi non agricoli, diventi rurale per il semplice fatto che l'agircoltore lo usi anche lui ogni tanto (o dica di usarlo ogni tanto). Io non e la sentirei di sostenere quella tesi lì. Secondo me, l'utilizzo anche saltuario, di cui parla la direttrice, presuppone comunque un uso "prevalente", un po' come succede anche nel caso del reddito agricolo che deve essere "prevalente". Per esempio io ho chiesto la ruralità ad una casa che al momento è vuota, ma in passato è stata usata come abitazione di dipendenti azienda agricola. Ma se adesso nella casa ci fosse un inquilino, non credo proprio che mi basterebbe dire che una volta all'anno ci dorme anche l'agricoltore.
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luciof

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 11:55

"traxam" ha scritto:
Ma gli allegati non sono il B e C della circolare del 2011??????



Ci sono almeno due versioni degli allegati. L'ultima è quella che cita ra. Inoltre c'è da vedere anche la circolare n. 2/2012 AdT

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ra

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28 Gennaio 2010

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2012 alle ore 15:35

...quindi, se le cose stanno così, mi conviene annullare (con una istanza?) la prima delle due richieste? Che tra l'altro è già stata riportata in visura nelle annotazioni...Del resto, mi dispiacerebbe incorrere in sanzioni...

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luciof

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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2012 alle ore 10:14

Su cosa fare non saprei che dire. Nella autocertficazione (allegato B) cosa è stato dichiarato? Quale casella è stata barrata?

E' anche vero che sulle abitazioni non ci sono vantaggi fiscali (IMU) con la ruralità, infatti l'aliquota è la stessa, quindi teoricamente a nessuno dovrebbe interessare...

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ra

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28 Gennaio 2010

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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2012 alle ore 15:06

...abitazione utilizzata dal dichiarante...

Nel dubbio io procederei con l'annullamento della richiesta tramite istanza. Per ulteriore approfondimento potrei chiedere a questo punto ad un tecnico del Catasto...

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igeom

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16 Maggio 2012

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 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2013 alle ore 13:03

"luciof" ha scritto:
E' anche vero che sulle abitazioni non ci sono vantaggi fiscali (IMU) con la ruralità, infatti l'aliquota è la stessa, quindi teoricamente a nessuno dovrebbe interessare...





anch'io mi sono posto questa domanda e allora a che serve ora usufruire della ruralità dell' abitazione se non ci sono vantaggi fiscali , ma solo lo svantaggio di pagare 103 euro di sanzione per tardato accatastamento?

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rccsch

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03 Marzo 2005

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 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2016 alle ore 17:20

Buona sera a tutti.

Riapro la discussione in quanto ho ricevuto un rigetto alla richiesta di ruralità per due unità immobiliari ad uso abitazione dei dipendenti (con più di 100 giornate lavorative) dell'azienda agricola proprietaria dei due immobili.

la richiesta è stata rigettata perchè al momento della presentazione del docfa sia delle due abitazioni che degli immobili ad uso strumentale (aprile 2013) oltre alla richiesta ed ai modelli di autocertificazione previsti (mod. B e C) non ho riportato i dati anagrafici dei dipendenti.

Ho parlato con il dirigente dell'ufficio il quale mi ha riferito che secondo la loro interpretazione del decreto la richiesta del riconoscimento dei requisiti di ruralità presentata con i relativi modelli previsti è carente dei requisiti previsti dal decreto stesso, oltre che dalla circolare n. 2/2012.

Ho riletto la circolare citata ma non è specificato che bisognava indicare i dati anagrafici dei dipendenti.

Ora credo che il mio cliente sia costretto a fare ricorso.

A voi è capitata una cosa del genere? Vi risulta che andava presentato questo ulteriore adempimento?

Grazie a tutti

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SIMBA4

Iscritto il:
28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2016 alle ore 21:15

Salve

Nel mio ufficio provinciale (Rovigo) prima di respingere la ruralita' avrebbero chiesto una integrazione a chiarimento.

Se ritieni di essere nel giusto, fai ricorso.

Saluti cordiali.

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