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Autore Fabbricati rurali

luciano

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26 Giugno 2003

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 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 19:18

Gentili colleghi, desidererei alcuni chiarimenti relativi alla complessa interpretazione dell’attuale normativa sull’accatastamento dei fabbricati rurali, anche se l’argomento è già stato più volte affrontato.
Un mio cliente (ex imprenditore agricolo, ora pensionato) ha una porzione di FR adibita a ricovero attrezzi agricoli, dove attualmente tiene qualche macchina operatrice per la lavorazione di un appezzamento di terra prospiciente la sua abitazione.
La normativa vigente, art. 9 comma 1 del D.L. 557/93, riporta che “al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle Finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di “catasto dei fabbricati” , altresì al comma 3 del medesimo decreto viene riportato che “Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all’edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: possesso, utilizzazione, superficie poderale, reddito, tipologia, ubicazione, ampiezza, iscrizione… , mentre al comma 3 bis viene citato che “Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole …” .
Ora tutto ciò premesso il mio cliente, anche alla luce della recente normativa (circolare n. 7 del 2007) deve provvedere a censire al catasto fabbricati la sua porzione di FR predisponendo le pratiche PREGEO e DOCFA e per l’eventuale riconoscimento della ruralità è sufficiente compilare il modello “Allegato 3 alla circolare n. 7-2007” medesima?
E’ gradito un confronto sull’argomento.

grazie

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Autore Risposta

luciano

Iscritto il:
26 Giugno 2003

Messaggi:
101

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 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2008 alle ore 20:16

Scusate, riformulo il quesito:
D.L. 557/93, comma 3bis "Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole …”, quindi nel mio caso come requisito per il riconoscimento della ruralità è necessario che ci sia la vendita dei prodotti ricavati dai terreni?

grazie e scusate per la banalità della domanda.

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geosim

Iscritto il:
08 Ottobre 2005

Messaggi:
832

Località
Grosseto

 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2008 alle ore 21:29

Prima di tutto ti consiglio di consiglio di eliminare uno dei due topic che hai inviato in maniera da proseguire la discussione su uno solo (basta cliccare in alto a destra sul messaggio, solo tu puoi farlo).
Riguardo al quesito in realtà non è affatto banale in quanto le interpretazioni in merito sono spesso discordanti e cambiano da luogo a luogo.
prima di tutto vorrei ribadire che, secondo l'attuale normativa, tutti gli edifici attualmente censiti come fabbricati rurali dovranno prima o poi mutare la loro posizione ed essere classati al catasto dei fabbricati con le usuali procedure PREGEO e DOCFA, questo a prescindere da eventuali riconoscimenti dei requisiti di ruralità. Il possesso dei requisiti di ruralità è rilevante per determinare quando questa variazione dovrà essere effettuata oltre naturalmente alla loro necessità per invocare eventuali agevolazioni fiscali (ICI ecc.).
Altra puntualizzazione riguarda chi è tenuto a controllare ed avvallare il possesso dei predetti requisiti, questa non è una attività propria dell'Agenzia del Territorio ma è dovuta dall'ente impositore (per esempio il comune per quanto attiene all'ICI); per capirci l'AdT non certifica e non può certificare alcun requisito di ruralità ma attesta esclusivamente l'esistenta di un immobile di proprietà di tizio ed avente una determinata consistenza e valore; sarà poi cura del proprietario autocertificare o attestare l'esistenza dei requisiti di ruralità direttamente all'ente impositore invocando le agevolazioni in merito il quale potrà disporre i controlli che ritiene opportuni. L'AdT richiede una autocertificazione in merito per stabilire la sussistenza o meno di sanzioni per omessa o tardiva dichiarazione del fabbricato.
Riguardo ai fabbricati strumentali esiste un interpretazione secondo la quale per poterli ritenere tali gli stessi devono essere a servizio di una attività agricola vera e propria in atto e quindi va dimostrata la sua esistenza mediante l'attribuzione di una Partita IVA, la vendita di beni prodotti in azienda, l'accesso a contributi comunitari o qualcosa di simile. Tale interpretazione esclude di fatto la cosidetta agricoltura "amatoriale o per autoconsumo" e le aziende cessate. Ripeto comunque che questa è una interpretazione della norma, secondo me tra l'altro estremamente ristrettiva.
Buon lavoro

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luciano

Iscritto il:
26 Giugno 2003

Messaggi:
101

Località

 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2008 alle ore 21:32

grazie geosim, la rimozione dell'altro topic può essere effettuata solo dagli amministratori del sito, in quanto è già "postata".
Concordo anch'io con la tua interpreazione.
Buona serata e grazie ancora.

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