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FABBRICATI NON DICHIARATI |

BOJINOV
Iscritto il:
13 Marzo 2006
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223
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Alta Valdera (PI)
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ho un fabbricato che è compreso nella lista dell'a.d.t. tra i fabbricati non dichiarati in catasto: l'edificio è stato realizzato 10 anni fa, ma poi i lavori sono stati sospesi per motivi economici. i lavori sono al grezzo: sono stati realizzati, muri, solai, copertura e pareti interne (restano da eseguire impianti, intonaci, pavimenti e rivestimenti, infissi e finiture). per cui l'immobile non può essere censito nella categoria ordinaria. ora il mio dubbio è: l'edificio va comunque accatastato come F/3 oppure, non dovendo alla data odierna effettuare passaggi di proprietà, non c'è l'obbligo di accatastamento? ho letto sul sito dell'a.d.t. ma francamente non riesco a darmi una risposta.
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Risposta |

pep55
Iscritto il:
17 Gennaio 2008
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22
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Se il proprietario del fabbricato non deve procedere al trasferimento dello stesso, non ricorre l'obbligo dell'accatastamento. Infatti, l'art. 3 del DM 2 gennaio 1998 recita, al comma 2: Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'art.4, POSSONO (e non DEVONO) formare oggetto di accatastamento... i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; ...... Intendendo, con questo, che non vi è un obbligo di accatastamento, ma la possibilità di farlo; e ciò quando vi è la necessità di trasferire l'immobile che, ai sensi della legge 52/1985, nell'atto pubblico, deve essere identificato. Quindi, nel tuo caso, non ricorre l'obbligo dell'accatastamento. A conferma, sul sito dell'AdT, nella pagina dedicata ai fabbricati non censiti, è indicata tale circostanza, peraltro confermata nel modello di segnalazioni incoerenze; modello che il proprietario deve compilare e che deve presentare all'Agenzia del Territorio competente. Spero d'aver eliminato i tuoi dubbi in merito. Buon Lavoro.
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studiomanera
Iscritto il:
31 Marzo 2006
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21
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riporto: Art. 3 - Immobili oggetto di censimento 1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite all'articolo 2. 2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili: 1. fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; 2. costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; 3. lastrici solari; 4. aree urbane. 3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: 1. manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; 2. serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; 3. vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; 4. manufatti isolati privi di copertura; 5. tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 mc; 6. manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. 4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonch´ quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità. deduco che la sgnalazione di incoerenza per i fabbricati in corso di costruzione và indicata nel campo "ovvero"....o sbaglio?
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studiomanera
Iscritto il:
31 Marzo 2006
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"pep55" ha scritto:
A conferma, sul sito dell'AdT, nella pagina dedicata ai fabbricati non censiti, è indicata tale circostanza, peraltro confermata nel modello di segnalazioni incoerenze; no non mi sembra proprio che ci sia la casellina da spuntare per fabbricati in corso di costruzione...o sbaglio?
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arcibaldo
Iscritto il:
24 Gennaio 2008
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roma
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io do' un'altra interpretazione. Tutti i fabbricati vanno iscitti. Alcune tipologie (elenco) possono essere iscritte senza rendita ... ciao
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CESKO
Iscritto il:
07 Novembre 2006
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Agro Nocerino Sarnese
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