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Esenzioni catastali in merito LEGGE 5 OTTOBRE 1962 n. 1431 |

rafpenn
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27 Marzo 2007
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LEGGE 5 OTTOBRE 1962 n. 1431 “PROVVEDIMENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962”. ART. 28 GLI ATTI E I CONTRATTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE SONO ESENTI DALLE IMPOSTE DI BOLLO, DALLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA, NONCHÉ DAI DIRITTI CATASTALI. DETTI ATTI, OVE VI SIANO SOGGETTI, SCONTANO LE SOLE IMPOSTE FISSE DI REGISTRO O IPOTECARIE SALVO GLI EMOLUMENTI DOVUTI AI CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI, NONCHÉ I DIRITTI E I COMPENSI SPETTANTI AGLI UFFICI DEL REGISTRO E DELLE IMPOSTE DIRETTE O AGLI UFFICI TECNICI ERARIALI E DEL CATASTO. I fabbricati ricostruiti con i benefici di tale legge sono soggetti a tributi catastali o meno? Non riesco a capire. Grazie.
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