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Argomento: Donazione e rigetto scia al comune - frazionamento immobile

Autore Risposta

CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 18:45

"Latemar" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"cassini" ha scritto:
Che c'entra la Banca Cesko?

Stiamo parlando di una Donazione



Intendevo in un 'futuro trasferimento'.... ovvero se il donante vorrà vendere l'immobile ed il potenziale acquirente vorrà accendere un mutuo per acquisto come prima casa!

Fermorestando che le Banche quando c'è a monte un atto di donazione, nel 99% dei casi sono sempre ostative (ammeno che no ci sia una polizza assicurativa).

Carlo scusami, ma mi sono proiettato nel futuro, non pensando al presente



Che cavolo c'entra questo con il tema ?



fatti i c***i tuoi e leggi gli interventi successivi!

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 18:45

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 18:54

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 18:55

@cassini giusto quello che hai scritto peró nel caso in specie, se non ho capito male, l'utente riceve in donazione un porzione di immobile urbanisticamente frazionata con una scia.

Ma dopo l'atto hanno annullato questa scia e questa divisione ...e' un caso ancora diverso.
Il ricevente ora si tiene il bene. Nessuno gli annulla l'atto ma, con le regole attuali, non potrà commercializzarlo "regolarmente" e avrà problemi anche con le pratiche edilizie. Suppongo.

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 18:55

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 18:58

"Pippocad" ha scritto:
Il ricevente ora si tiene il bene senza problemi. Nessuno gli annulla l'atto ma, con le regole attuali, non potrà commercializzarlo "regolarmente" e avrà problemi anche con le pratiche edilizi. suppongo.



è così.... è inutile prendersi in giro!

il donante anche in caso di un semplice spostamento di un tramezzo della sua unità immobiliare, avrà problemi a vita.

questa è la realtà

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marra1

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Provincia di Avellino

 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 19:00

Ho letto tutto il post, ho letto la legge regionale, è sono addivenuto ad una conclusione. Secondo il mio modesto parere il comune ha preso una cantonata, vedasi il comma 3 bis dell'art. 55 ( Per gli edifici esistenti nelle zone di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. (28a)). L'ntervento è ammesso. Il già citato comma 4 del medesimo art., non va ad interessare il comma 3bis ma solo i commi 2, 3 e 7, non pertinenti al caso.


Sarebbe opportuno, quindi, di produrre una istanza di riesame al comune per far correggere una loro svista.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 19:04

"marra1" ha scritto:
Ho letto tutto il post, ho letto la legge regionale, è sono addivenuto ad una conclusione. Secondo il mio modesto parere il comune ha preso una cantonata, vedasi il comma 3 bis dell'art. 55 ( Per gli edifici esistenti nelle zone di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. (28a)). L'ntervento è ammesso. Il già citato comma 4 del medesimo art., non va ad interessare il comma 3bis ma solo i commi 2, 3 e 7, non pertinenti al caso.


Sarebbe opportuno, quindi, di produrre una istanza di riesame al comune per far correggere una loro svista.



Quindi.... un riesame da parte dell'Ente o un ricorso al TAR?

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 19:05

@ Pippocad

Sono d'accordo con te.

Proprio per questo metterei su piani diversi le due cose.

Secondo me l'atto può essere valido. Si tratta di vedere come regolarizzare l'immobile.

@ Marra

Le tue osservazioni sono interessanti.

Io credo comunque che una via per arrivare a destinazione, che sia in un modo o in un altro, si trova sempre.

Riflettiamo anche su una eventuale deruralizzazione del fabbricato.

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 19:07

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 19:09

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 19:19

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 19:28

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cassini

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 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 19:33

Mi pare di aver letto in qualche intervento di BiagioOmbrin integrato da asordi che in zona agricola e per fabbricati rurali (non civili) il Comune di competenza non prevede quanto riportato da Marra e precedentemente da Biagio Ombrin. Sbaglio?

Quindi una norma più restrittiva che ci potrebbe anche stare.

E credo sia proprio li la motivazione del diniego da parte del Comune.

Ma perché allora non passare per una eventuale deruralizzazione pagando gli oneri e dopo frazionare?

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 19:46

"marra1" ha scritto:
Ho letto tutto il post, ho letto la legge regionale, è sono addivenuto ad una conclusione. Secondo il mio modesto parere il comune ha preso una cantonata, vedasi il comma 3 bis dell'art. 55 ( Per gli edifici esistenti nelle zone di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. (28a)). L'ntervento è ammesso. Il già citato comma 4 del medesimo art., non va ad interessare il comma 3bis ma solo i commi 2, 3 e 7, non pertinenti al caso.


Sarebbe opportuno, quindi, di produrre una istanza di riesame al comune per far correggere una loro svista.



Ciao marra1.

Provo a dire il mio pensiero ed a ripetermi purtroppo perchè il mio pensiero è stato offuscato da chi ha il solo interesse di buttare la discussione in caciara.

Escluso la nulllità dell'atto e la responsabilità del notaio, perchè andando per questa strada non si rispetta la volonta del donante e nè del donatario che sono sacri e possono essere messi in discussione solo tra le parti. E' proprio da escludere. Non è nell'interesse delle parti che si trasferiscono il bene che hanno comunque assolto l'adempimento di pagare le imposte dovute al fisco.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere comunicati con la CILA anche quando riguardano il frazionamento e quando la tipologia dei lavori ha una modesta entità. Qui è stata fatta una SCIA per cui il tecnico redattore ha ritenuto i lavori di quella tale entità che avrebbe dovuto essere stata eseguita con SCIA pertanto sono lavori urbanisticamente rilevanti che devono però sottostare alla normativa edilizia e devono essere quindi esaminati dal comune il quale, per forza di cose ha dovuto annullare la SCIA per cointrasto coin la normativa urbanistica che non consente il frazionamento che si è considerato effettuato con l'esecuzione di lavori urbanisticamente rilevanti. Il Comune non poteva farci nulla, purtroppo, se non annullare la SCIA. E' nel suo dovere.

A mio parere è da escludere, pertanto, che il Comune abbia preso una cantonata, ed io non richiederei un riesame della pratica.

A questo punto è opportuno andare a parlare preventivamente con il comune per sottoporgli l'intenzione di presentare una CILA in sanatoria che è ammissibile in quanto non influisce sull'aspetto urbanistico essendo stati eseguite semplici opere di manutenzione straordinaria proprio come la legge consente di fare.

Nel caso della CILA non c'è neanche da aspettare i trenta giorni, ovviamente, per evitare brutti scherzi occorre andare a parlare con il comune ed accordarsi preventivamente e se non lo si fa il comune stesso potrebbe considerare la pratica un balzello furbo per saltare il controllo del comune e un nuovo contenzioso.

Altrimenti l'altra soluzione è quella di ripristinare l'unica proprietà con un nuovo atto stavolta di compravendita e rifondere le due unità immobiliare ripristinandole in una unità come all'origine, ma questo il catasto potrebbe storcere il naso perchè avrebbe un danno erariale che difficilmente vorrà perdere, dopo averlo ottenuto.

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