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Autore Ditta da intestare per ente urbano in partita 1

midiman
Antonio Fazio

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17 Dicembre 2005

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Lamezia Terme

 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2006 alle ore 07:52

Buongiorno a tutti,
cerco informazioni per come operare per esplicare l'incarico del caso che vi descrivero in seguito.
Sono stato nominato come C.T.U. in una causa di divisione ereditaria, tra i beni da dividere vi è un ex fabbricato rurale censito fino all'anno 2005 come FR div Sub (fabbricato rurale diviso in sub) riportato in partita 3 (senza intestati), nel 2005 l'ufficio provinciale di competenza dell AdT, con un procedimento di variazione d'ufficio per allineamento mappe ha cambiato la qualità da FR DIV SUB in ENTE URBANO riportandolo in partita 1. Mi ricordo per un altro caso in cui mi sono imbattuto che le operazioni da eseguire sono le seguenti: TM in deroga per corrispondenza topografica, successiva divisione del fabbricato con una procedura Docfa niente di più semplice, il mio dubbio stà nel fatto che la particella è attualmente in partita 1, quindi senza intestati, premetto che la sentenza del tribunale è già esecutiva ma riporta soltanto la descrizione delle quote da assegnare, è quindi non posso fare nessuna operazione di voltura, quale ditta andro ad inserire nel 3SPC?, posso utilizzare la procedura all'interno di Pregeo 9 indicando che la ditta dichiarante non coincide con quella intestata ai terreni è inserire quindi le quote che saranno confermate nella sentenza del giudice?
Ringrazio tutti coloro che vorranno darmi una mano!

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Autore Risposta

sickboy

Iscritto il:
06 Luglio 2005

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2006 alle ore 09:01

se la divisione è da cielo a terra ti conviene frazionare l' Ente urbano al terreni e ottieni due enti urbani senza intestati ma puoi anche fare a meno se vuoi risparmiare lavoro e soldi. La divisione vera e prorpia la fai con un docfa al fabbricati e lì puoi riportare le ditte esatte della sentenza.
Dopo i beni da trasferire e da volturare saranno sia che tu faccia il frz o no solo al fabbricati.

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midiman
Antonio Fazio

Iscritto il:
17 Dicembre 2005

Messaggi:
18

Località
Lamezia Terme

 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2006 alle ore 17:00

ti ringrazio per la risposta, il mio probblema riguarda il 3spc, è vero che la particella adesso è già ente urbano, ma questo non mi evità di presentare un tipo per corrispondenza topocartografica, 1° perche il 3spc serve come punto di collegamento tra la ditta ai terreni e il passagio ai fabbricati, 2° perche dovendo fare un docfa come nuovo accatastamento non mi fa proseguire s non si inserisce un numero di protocollo risalente ad un tipo mappale! forse mi conviene adottare il tuo primo consiglio, sperando che per l'ufficio provinciale dell'adt in questione è fattibile (purtroppo provincia che vai, catasto che trovi!)

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follia

Iscritto il:
20 Marzo 2005

Messaggi:
67

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 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2006 alle ore 04:59

Il caso è trattato dalla circolare n. 2/1984 di cui allego stralcio:

I.2.1 –CAMBIAMENTO NELLO STATO DEI TERRENI (MOD. 3 SPC)
La denuncia mod. 3 SPC, come è noto, deve essere prodotta da almeno uno dei titolari di diritti reali sul terreno oggetto della denuncia e per conseguenza sulle costruzione erette su di esso. L’attore della denuncia ha l’obbligo di precisare sul frontespizio con chiarezza la effettiva intestazione attuale della ditta comprensiva di tutti i portatori di diritti reali (generalità, luoghi e date dai nascita, diritti e relative quote), utilizzando se necessario un semplice foglio aggiuntivo: deve invece riportarne nella pagina 2 la intestazione di attuale allibramento in catasto terreni e i relativi numeri di partita ( dati che non sono più pertanto “riservati agli Uffici”), tenendo presente che per le particelle eventualmente risultanti a partita 1 i dati della partita da indicare sono quelli iscritti prima del passaggio alla stessa partita 1. Sulla base di tali elementi, nel caso di non rispondenza tra la ditta “dichiarata” e quelle iscritte in catasto deve infine riportare nell’apposito spazio gli estremi dei documenti traslativi non volturati o, a scelta, i corrispondenti estremi di presentazione delle domande di voltura non ancora introdotte, idonei entrambi a definire la sequenza storica dei passaggi.
Delle indicazioni fornite dal denunciante l’Ufficio è tenuto ad eseguire una verifica, intesa appunto a riscontrare la continuità delle intestazioni. Tale verifica comporta il necessario esame e predisposizione delle domande di voltura ma non impone l’immediata registrazione, anche se ciò è consigliabile quando possibile.
È invece assolutamente indispensabile introdurre in mappa eventuali frazionamenti condizionanti le domande di voltura da esaminare, che siano stati in precedenza rinviati; e questo almeno –in casi estremi –limitatamente alla porzione interessante l’oggetto della denuncia mod 3SPC.
Nella verifica si possono riscontrare due ipotesi di discontinuità: la prima si riferisce ad una soluzione di continuità a monte dell’ultimo passaggio (le particelle risultano già affette da annotazioni di riserva –Ris. 1 – per precedente discontinuità o risulteranno tali a volture registrate); la seconda ipotesi contempla invece la soluzione di continuità proprio a livello dell’ultimo passaggio (ditta “dichiarata”sul mod. 3SPC priva di titolo formale). In ogni caso se, eseguita la verifica non sia stata riscontrata la continuità storica catastale, occorre darne notizia –come qui sotto specificato –sul medesimo mod 3 SPC, poiché tale discontinuità dovrà essere formalizzata sui mod. 55 d’impianto.
In particolare quando ricorre la prima ipotesi, ne viene data nozione apponendo su tutti e tre gli esemplari del mod. 3SPC l’annotazione: “le particelle fg…. num… risultano gravate da annotazioni di riserva per discontinuità storica della ditta intestata in catasto”. L’annotazione dovrà tradursi, al momento dell’assunzione in CEU del mod. 55, nella dicitura: “Con riserva di perfezionamento della continuità storica della ditta “, da apporre a colonna sei nel quadro A; essa infatti deve intendersi come un elemento del collegamento storico fra il catasto terreni e quello edilizio urbano e pertanto rimarrà espressa solo sulla scheda mod. 55 d’impianto.
L’annotazione potrà poi essere sanata in qualsiasi momento, previa presentazione della documentazione idonea e con l’apposizione di un conseguente annotamento di convalida da registrarsi sempre sulla partita d’impianto, anche nel caso quindi che questa dovesse risultare “spenta”. Quando ricorre invece la condizione della seconda ipotesi (si tratta evidentemente di una storia catastale che si apre all’urbano su semplice dichiarazione di parte), occorre prevedere una opportuna intestazione in CEU apponendo inoltre idonea annotazione a colonna 6 del mod. 55.
Considerando che la intestazione definitiva nel C.T. può essere in ogni caso acquisita dal mod. 3SPC o perché direttamente dichiarata o attraverso gli eventuali documenti intermedi citati, su tutte tre le copie del modello stesso dovrà essere annotato: “Ditta dichiarata priva di titolo reso pubblico. L’immobile verrà intestato in C.E.U. riportando sia la ditta dichiarata che quella definitivamente risultante in C.T. con la clausola: ciascuno per i propri diritti”. Il mod. 55 di accatastamento auto allestito (§ 1.3.2.), dovrà pertanto essere intestato come sopra indicato.
L’Ufficio deve riportare col. 6 l’annotazione “Ditta intestata a seguito di dichiarazione di N.C., non convalidata da titolo reso pubblico, ai soli fini della conservazione del catasto senza pregiudizio di qualunque ragione e diritto”.
Il mod. 55 così cumulativamente intestato dovrà essere notificato alla ditta risultante in C.T., mentre il presentatore verrà reso automaticamente edotto della apposizione della annotazione attraverso la riconsegna della copia di ricevuta. Qualora l’ultima Ditta risultante in C.T. sia il demanio pubblico o anche patrimoniale di un Ente Territoriale, si raccomanda una particolare evidenza nella notifica all’Ente interessato.
Quando in seguito perverrà un atto relativo al trasferimento di una delle unità così intestate è ovvio che in presenza della dichiarazione del rogante che la ditta cedente non corrisponde a quella indicata in catasto, si dovrà apporre l’annotazione di riserva (RIS. 1) a col. 33 del mod. 55della nuova partita. Come sempre la riserva verrà sciolta- a seguito di specifica e documentata richiesta- nella partita in cui l’unità è allibrata all’epoca della richiesta stessa.
Eseguita la verifica, qualunque ne sia stata la conclusione –tanto di accertata –continuità che di discontinuità – la “copia” del mod. 3 SPC deve essere trattenuta dalla seconda sezione mentre l’”originale” e l’”attestato” devono passare alla quarta sezione per le ulteriori incombenze (§ 1.2.3.).
Una speciale procedura deve essere attuata per denunce riguardanti particelle già allibrata in catasto terreni alla partita 1. In tal caso l’Ufficio, eseguita la verifica come sopra e al fine di evitare una doppia tabella delle variazioni per permettere l’aggiornamento storico della ditta sulla base delle domande di voltura da esaminare, deve allestire una seconda sezione con la scheda mod. 55, portante: espressa nel quadro A, tutta la serie delle intestazioni successive a far capo dell’ultima intestazione catastale precedente il passaggio alla partita 1 e fino alla ditta dichiarata; nel quadro B, i codici di identificazione del catasto terreni e le relative superfici; ne quadro C, gli estremi degli atti relativi le domande di voltura esaminate. Tale scheda mod. 55, allestita pertanto –come si è detto- dalla seconda, passa poi alla quarta sezione per essere conservata previa assegnazione di un numero di partita (v. all. 1) ed eventuale corrispondenza dei codici di identificazione (§ 1.2.2.). Le domande di voltura esaminate e tradotte nel quadro A si intendono risolte e quindi da archiviare.
La successiva scheda di accatastamento (§ 1.3.2.) verrà assunta a suo tempo come pagina 2 della partita, ovviamente già annotata a mod. 57.

La procedura descritta consente fra l’altro che gli Uffici nel corso della campagna catastale, procedano al rilevamento di fabbricati con l’immediato passaggio dell’immobile alla partita 1 senza obblighi di preventivo riscontro dell’eventuale accatastamento il C.E.U. e neppure di segnalazione alla quarta sezione: infatti o l’accatastamento è già avvenuto – e automaticamente col passaggio alla partita 1 si sana l’errore di aver conservato doppiamente accatastato il bene in separate partite (ai terreni e all’urbano) - o esso avverrà in seguito a denuncia mod. 3SPC e sarà compito del professionista segnalare gli elementi atti a ricostruire la continuità storica catastale.

Per quanto riguarda l'intestazione del 3SPC occorre distinguere i due casi:
1. se la sentenza è già stata emessa (sic!) va allegata al tipo mappale e la ditta da indicare è quella a cui i beni sono stati assegnati dalla stessa.
2. se la sentenza non è stata ancora emessa i beni si intestano all'ultima ditta iscritta a C.T. e pertanto il passaggio di titolarità avverrà con Domanda di Voltura al C.E.U.

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