semplifichi, permettimi, un passaggio essenziale, che spiega l'insorgere di quest'ultimo caos normativo.
provo a risponderti, inerendomi nei vari punti.
"georase" ha scritto:
Cari colleghi
come ho potuto appurare da recenti newsletter nella conversione in Legge del Decreto Sviluppo 2011 si parla di introdurre una norma secondo la quale chi è possesore di fabbricati rurali, ed è in possesso dei requisiti di ruralità, entro il 30.09.2011 deve fare richiesta all'Agenzia del Territorio per far si che questa attribuisca all'abitazione rurale la categoria A/6 e agli altri fabbricati la categoria D/10.
A questo punto mi viene da pensare che i nostri cari legislatori, non contenti che il cittadino sia già nella m...a vogliano fare ancora un pò più di confusione
e' tutto identificabile nell'iniziativa che l'ANCI ha promosso per incassare l'ICI dal mondo rurale.
in questo caso la paternita' ha un nome e cognome ben preciso: ANCI.
il motivo scatenante sono le due sentenze della Cassazione che identificavano solo come esenti dall'ICI le categorie catastali riconducibili in qualche modo al mondo rurale.
Tutto nasce, pero', al momento della formazione del catasto dei fabbricato, cioe' il tentativo del censimento massivo di tutto il patrimonio immobiliare italiano.
e' stata fatto fatto un decreto che non normava il patrimonio edilizio ma che si riconduceva solo all'aspetto impositivo del problema.
si parla del 1992.
cioe' non si e' regolamentato il mondo rurale che cosi' facendo veniva inserito automaticamente nella base impositiva.
quello di positivo, che l'allora UTE aveva fatto, era stato l'introduzione del concetto soggettivo ed oggettivo dell'accatastamento e della base impositiva.
cioe' era stato individuato non l'immobile, come soggetto impositivo passivo assoggettato alle imposte, ma la persona fisica, o giuridica, che deteneva l'esenzione delle varie imposte.
questo e' stato un grande passo in avanti per l'equita' fiscale nel nostro paese.
ora con le sentenze della Cassazione, invece, si e' tornati al caos precedente.
cioe' si e' spostato di nuovo l'attenzione sull'immobile.
questo significa che oggi c'e' la possibilita' di censire come rurale una villa con piscina, perche' chi censisce ha tutti i requisiti per chiedere ed ottenere la ruralita', per poi assistere ad una vendita successiva ad un soggetto che con il mondo rurale non ha nulla da spartire e che in virtu' dell'originale censimento non paga nulla, ne ICI ne tasse affini.
e questo era quello che succedeva fino al 1992-1993.
il grave e' che anche in questa occasione il mondo politico e' stato succube dell'iniziativa giudiziaria evitando di entrare nel merito e nelle motivazioni delle sentenze
cioe' non ha voluto normare in modo chiaro ed univoco la distinzione tra l'imposizione rurale e quello civile.
e qui, debbo dire che con rammarico, neppure lAdT e' riuscita a difendere quel gran passo di civilta' impositiva che era stata fatta nel lontano 1992-1993, cioe' identificando come impositivo il soggetto titolare del bene giuridico e non la natura del fabbricato.
[quote="georase"] 1° la questione non era già stata risolta?? come riportava l'articolo del Sole 24ore del 25.03.2011