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Argomento: CONDONO EDILIZIO LEGGE 47/85 - QUESITO
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totonno
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"carlocinelli" ha scritto: "totonno" ha scritto: Buongiorno Carlo. A che prò mi inviti ? Per farmi sentiri dire che le mie discordanti perplessità inquinano il forum e possono generare e produrre effetti in chi ci legge ? No grazie, non ci sto. Saluti Antonio Inquinare lo hai scritto tu. Non mi mettere in bocca parole che non ho detto. Grazie Che possono generare e produrre effetti in chi legge è nella natura delle cose e non puoi farci niente tu e nemmeno io. Che non ci stai al confronto mi sembra un comportamento non corretto perché è come lanciare il sasso e tirare via la mano. Hai preteso dagli altri riferimenti normativi per ciò che sostenevano. Bisognerebbe tu facessi altrettanto per ciò che sostieni altrimenti che valenza possono avere le tue considerazioni? Cordialmente Carlo Cinelli Carlo Solo per chiarezza. Io non ti ho messo in bocca niente, non ho fatto nomi, ho ripreso solo in parte due affermazioni che provengono in generale da questa discussione, per giustificare cosa non mi porta a cogliere il tuo invito. Insomma, non ti va bene che si scriva quello che ritieni siano cose pesanti e non ti va bene neppure che ci rinunci dopo che mi viene invitato a prestare attenzione a cosa si riporta perchè è roba pesante e potrei generare grossi problemi con chi mi legge nel forum. Come se non mi rendessi neppure conto di cosa sto scrivendo. Questo è quello che ho inteso io. Mi sorprende anche che in qualcuno di voi ci sia stato sbigottimento in tutto quanto ho scritto sul condono edilizio a vagonate direi, e son d'accordo sul peso delle affermazioni. Son servite però solo a farmi presente di stare attento a quello che scrivo perchè potrei influenzare la platea. Rispondendo a Amastria, se mi consente, non so a chi si riferisca, forse non a me, però merita la mia replica. Io non ritengo di essere sapientone e non ostento nessuna immensa conoscenza della materia. Galletti, poi, in questo forum non ce ne sono. Personalmente non tollero che si dica che la opinione dell'altro interlocutore è inutile, che son tutte frottole, e che si utilizzi impropriamente questo spazio che ci è concesso, guarda caso quando lo stesso interlocutore esprime un dissenso. Ognuno dei partecipanti ha le sue buone ragioni per esprimere la propria opinione e si dovrebbe evitare di discreditare chi spende il proprio tempo per scrivere sul forum additandolo come galletto starnazzante e che il forum è diventato un pollaio perchè interviene nella discussione colui che ci sta sulle palle o che non concorda con il proprio pensiero. @Samsung Per me tu non sei carente in materia. perchè sostieni questo ? Per me Cinelli semplicemente non ha scritto tutto quello che si poteva ancora scrivere sull'argomento. Si è limitato, per me a riportare quello che a lui serve per consolidare il suo ragionamento. @Simba4 Molti Notai, lo sai, (oppure i colleghi stessi di parte acquirente), pretendono comunque che il tecnico del venditore faccia la dichiarazione di conformità catastale sotto la propria responsabilità e allora tutti i tecnici, per non saper nè leggere e nè scrivere (è un modo di dire) fanno il gesto dell'ombrello e rifanno la planimetria e il classamento del bene anche se non richiesto dalla circolare, lasciando inalterata la rendita originaria, il chè è un controsenso rispetto alla circolare stessa che tu citi. Se si ritorna alla normalità e alla serenità e alla correttezza che c'è stata tra noi nei primi post della discussione, non escludo che possa tendere la mano con la quale ho lanciato il sasso. Per adesso vorrei stare un attimo a riposo. Buon pomeriggio e Saluti
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carlocinelli
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"totonno" ha scritto:
@Samsung Per me tu non sei carente in materia. perchè sostieni questo ? Per me Cinelli semplicemente non ha scritto tutto quello che si poteva ancora scrivere sull'argomento. Si è limitato, per me a riportare quello che a lui serve per consolidare il suo ragionamento. Buon pomeriggio e Saluti Antonio Il riferimento al peso di ciò che dici ti dovrebbe gratificare invece di offendere, perdonami. Vuol dire che sei considerato, non il contrario. Mi preme anche sottolineare come stiamo forse trattando di uno degli argomenti più importanti della nostra professione: la regolarità e legittimità urbanistica e catastale degli immobili. Non della bontà di un Punto Ausiliario, con tutto il rispetto per il PA. Vengo alla risposta che hai dato a Samsung. Come ho scritto nell'intervento sopra non ho fatto altro che riprendere la pagina, per me scritta benissimo, di un sito internet notarile. Alla quale non trovo da aggiungere niente di determinante. Se tu hai delle argomentazioni da aggiungere fallo, chi te lo vieta. Ma non puoi dire che sono parziali senza dire cosa c'è da integrare. Cordialmente Carlo Cinelli
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robertopi
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La conformità ediliza trae origine dagli artt 17 e 40 della L. 47/85, quella catastale come detto dalla 78/10. Il rilascio di un permesso a costruire in sanatoria è a tutti gli effetti un titolo abilitativo che garantisce pienamente la conformità edilizia/urbanistica. Non sta scritto da nessuna parte che questo sia un titolo parziale. Non c'è possibilità di sbagliare. Saluti
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totonno
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"robertopi" ha scritto: La conformità ediliza trae origine dagli artt 17 e 40 della L. 47/85, quella catastale come detto dalla 78/10. Il rilascio di un permesso a costruire in sanatoria è a tutti gli effetti un titolo abilitativo che garantisce pienamente la conformità edilizia/urbanistica. Non sta scritto da nessuna parte che questo sia un titolo parziale. Non c'è possibilità di sbagliare. Saluti Buongiorno. Il Permesso di costruire in sanatoria art. 36 del Testo Unico Edilizia, dpr n...., è diverso dal condono edilizio legge n. 734/1994 o 47/85. C'è un interessante articolo sull'argomento qui, che riporta una sentenza della cassazione: biblus.acca.it/sentenza-cassazione-condo... La differenza è molto ben messa in luce. Fondamentalmente, in parole molto povere, il PDCS necessita della doppia conformità agli strumenti urbanistici, la sua applicazione è sempre vigente, il CE è un provvedimento straordinario che si utilizza in limitati periodi di tempo ed ha una scadenza e soprattutto va in deroga agli strumenti urbanistici. La conseguenza che voglio evidenziare è che nel condono edilizio l'intervento realizzato in abuso non sarà mai conforme alle norme urbanistiche ed anche a quelle igienico-sanitarie, perchè le bypassa, le stralcia per definizione esatta del termine "condono", quanto meno nella stragrande maggioranza dei casi. Ritengo che nella redazione di una relazione tecnica di un atto di compravendita si debba tener conto anche di questo "pesante" aspetto. L'indagine che io faccio è proprio mirata a verificare se le opere condonate ai sensi della 47/85, abbiano la doppia conformità agli strumenti prima di dichiarare una conformità urbanistica impropriamente richiesta in sede di atto alle parti venditrici e ai tecnici abilitati, e che sostengo fino a che sarò in vita, non è essenziale ai fini del trasferimento immobiliare. Sull'ergomento, Roberto, c'è invece molta possibiità di sbagliarsi e dichiarare una cosa non vera per una non corretta interpretazione del titolo edilizio e della sua incidenza sulla regolarità e commerciabilità del bene. Saluti
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st-topos
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SIMBA4
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Ciao Antonio scusa totonno ma a cosa è stato fatto a fare il condono edilizio? ergo i tre condono edilizi? Per me è stato fatto per leggittimare il bene oggetto di condono, se non fosse così sai che fregatura. cordiali saluti
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robertopi
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Antonio, sulla differenza tra condono edilizio relativo alle tre leggi del 1985, 1994 e 2003 ed il permesso di costruire in sanatoria, per accertamento di conformità art. 13 L.47/85 oggi art. 36 DPR 380/01, non si discute. L’accertamento di conformità è richiedibile sempre ma a determinate condizioni, doppia conformità appunto. Il provvedimento di sanatoria a seguito di istanza, non è soggetto ad interpretazioni e deriva dall’iter delle tre leggi che lo hanno previsto. Una volta rilasciato il provvedimento finale, questo certamente non deroga alle norme in materia di igiene, non esiste infatti che si condoni un’abitazione che non rispetti i requisiti minimi. Tanto è vero che l’immobile condonato sarà suscettibile ad ottenere l’agibilità. Ci sono pochi ma grandi limiti a cui si deve l’immobile oggetto di condono deve sottostare, in primo luogo quello dell’esistenza dei vincoli, che resta tuttora un grosso problema irrisolto. Sappiamo bene (almeno da queste parti) che interi agglomerati urbani, consolidati da opere infrastrutturali, dovrebbero essere rasi al suolo per la presenza del vincolo paesaggistico ambientale. Ciò detto, quando vai a certificare la conformità edilizia (e ribadirei fortemente edilizia e non urbanistica) di un immobile condonato, lo fai in piena regola, poiché, al limite è il sindaco o chi per esso ad essere responsabile di un provvedimento eventualmente “difettoso”. Saluti ps al quesito di sole78, credo che non sia facile rispondere, perché in teoria l’immobile sarebbe regolare solo al momento del rilascio del provvedimento, ma volendo ci si potrebbe appellare proprio alla conformità agli strumenti urbanistici dell’epoca, ma questo credo sia più un discorso tecnico-legale. Ri-saluti
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EFFEGI
f.g.
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"totonno" ha scritto: Il Permesso di costruire in sanatoria art. 36 del Testo Unico Edilizia, dpr n...., è diverso dal condono edilizio legge n. 734/1994 o 47/85. C'è un interessante articolo sull'argomento qui, che riporta una sentenza della cassazione: biblus.acca.it/sentenza-cassazione-condo... La differenza è molto ben messa in luce. Fondamentalmente, in parole molto povere, il PDCS necessita della doppia conformità agli strumenti urbanistici, la sua applicazione è sempre vigente, il CE è un provvedimento straordinario che si utilizza in limitati periodi di tempo ed ha una scadenza e soprattutto va in deroga agli strumenti urbanistici. La conseguenza che voglio evidenziare è che nel condono edilizio l'intervento realizzato in abuso non sarà mai conforme alle norme urbanistiche ed anche a quelle igienico-sanitarie, perchè le bypassa, le stralcia per definizione esatta del termine "condono", quanto meno nella stragrande maggioranza dei casi. Ritengo che nella redazione di una relazione tecnica di un atto di compravendita si debba tener conto anche di questo "pesante" aspetto. L'indagine che io faccio è proprio mirata a verificare se le opere condonate ai sensi della 47/85, abbiano la doppia conformità agli strumenti prima di dichiarare una conformità urbanistica impropriamente richiesta in sede di atto alle parti venditrici e ai tecnici abilitati, e che sostengo fino a che sarò in vita, non è essenziale ai fini del trasferimento immobiliare. Sull'ergomento, Roberto, c'è invece molta possibiità di sbagliarsi e dichiarare una cosa non vera per una non corretta interpretazione del titolo edilizio e della sua incidenza sulla regolarità e commerciabilità del bene. Saluti Mi fa piacere che ti stai documentanto bene, e hai trovato in rete un'ottima sentenza che conferma quanto da me detto in precedenza, ossia che: il condono quale legge speciale derogativa non è da confondere con la c.d. "doppia conformità" di cui all'art. 36 del d.P.R. 380/01, ma ritengo che ancora una volta ti stai arrampicando sugli specchi nell'insistere che con il condono l'immobile non diventa legittimo urbanisticamente. Con il P.d.C. in sanatoria ai sensi della L. 47/85, L. 724/94 (e non 734/94 come da te citato e anche nell'articolo, ma è una svista credo) nonchè ai sensi della legge 326/2003 l'immobile "a prescindere" se le stesso sia stato realizzato in "conformità" o in "contrasto" con le norme vigenti all'epoca della costruzione, viene di FATTO RESO LEGITTIMO URBANISTICAMENTE nonchè anche commercializzabile naturalmente. Le leggi del condono sono leggi speciali derogative con il solo rispetto di alcuni vincoli (sismici, idrogeologici, paesaggistici etc) e hanno avuto un inizio e una fine, e spero che non ne vengano emanate altre. Viceversa il permesso di costruire in sanatoria richiesto e rilasciato ai sensi dell'art. 36 e 37 del d.P.R. 380/01 è sempre attuale (non ha una scadenza) purchè venga verificata SEMPRE la conformità urbanistica all'epoca della costruzione e alla data di presentazione della richiesta di sanatoria, senza poter derogare in alcun modo alle norme urbanistiche. Concludo dicendo che, il RILASCIO del PERMESSO DI COSTRUIRE in SANATORIA in ENTRAMBI i casi, rende l'immobile sia quello CONDONATO sia quello sanato con la doppia conformità, LEGITTIMO DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO.
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carlocinelli
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Buongiorno Antonio Infatti. E' ben messa in luce la differenza. "totonno" ha scritto:
Fondamentalmente, in parole molto povere, il PDCS necessita della doppia conformità agli strumenti urbanistici, la sua applicazione è sempre vigente, il CE è un provvedimento straordinario che si utilizza in limitati periodi di tempo ed ha una scadenza e soprattutto va in deroga agli strumenti urbanistici. La conseguenza che voglio evidenziare è che nel condono edilizio l'intervento realizzato in abuso non sarà mai conforme alle norme urbanistiche ed anche a quelle igienico-sanitarie, perchè le bypassa, le stralcia per definizione esatta del termine "condono", quanto meno nella stragrande maggioranza dei casi. Ritengo che nella redazione di una relazione tecnica di un atto di compravendita si debba tener conto anche di questo "pesante" aspetto. L'indagine che io faccio è proprio mirata a verificare se le opere condonate ai sensi della 47/85, abbiano la doppia conformità agli strumenti prima di dichiarare una conformità urbanistica impropriamente richiesta in sede di atto alle parti venditrici e ai tecnici abilitati, e che sostengo fino a che sarò in vita, non è essenziale ai fini del trasferimento immobiliare. Sull'ergomento, Roberto, c'è invece molta possibiità di sbagliarsi e dichiarare una cosa non vera per una non corretta interpretazione del titolo edilizio e della sua incidenza sulla regolarità e commerciabilità del bene. Saluti Ma come fanno ad avere la doppia conformità se sono state sanate con Tipologia 1 o 2? La Legge 47/85 prevedeva anche l'Art. 13 per le doppie conformità, e questo è stato un antesignano per tutte le norme successive riguardanti lo stesso tema. Non esiste da nessuna parte l'assioma: - doppia conformità = regolarità urbanistica - condono = non regolarità urbanistica Cordialmente Carlo Cinelli
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totonno
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"SIMBA4" ha scritto: Ciao Antonio scusa totonno ma a cosa è stato fatto a fare il condono edilizio? ergo i tre condono edilizi? Per me è stato fatto per leggittimare il bene oggetto di condono, se non fosse così sai che fregatura. cordiali saluti La risposta che mi dò io è questa, Stefano. Premesso che il condono non è una fregatura ma è una opportunità. Il condono immobiliare è stato istituito per non demolire gli immobili abusivi che cominciavano a diventare parecchi in tutta Italia. Si voleva evitare di demolire mezza Italia, mettere in galera metà popolazione, per consentire di mantenere questi immobili sul mercato e per impinguare le casse dello Stato. La loro svalutazione avrebbe portato all'abbandono del bene immobile e a un impoverimento della popolazione e dello Stato, in un epoca di grande rilancio per l'economia e grossi investimenti. Purtroppo non si è tenuto conto degli enormi danni provocati sull'intero territorio della nostra penisola. Consiglio di cercare su internet e di raggruppare le varie Leggi urbanistiche che si sono susseguite in Italia e i motivi per le quali sono state promulgate in quel modo e di quel periodo. La cronologia messa assieme è un mattone molto noioso però se qualcuno riesce a unire per conto suo tutti i tasselli della storia in senso cronologico trova molte risposte utili sicuramente alla redazione della relazione tecnica per la compravendita. Mentre per il conseguimento della bellissima "conformità urbanistica", non ho risposte e non so neanche cosa sia, nella redazione della mia relazione tecnica per compravendita è importantissimo citare i titoli autorizzativi che hanno permesso la costruzione del bene e individuare l'eventuale esecuzione di opere in difformità totale o parziale o in assenza di titoli abilitativi. Nell'eventualità della presenza di abusi, indicare quali adempimenti e costi il venditore deve affrontare per regolarizzare il bene da cedere. E' molto riduttivo, per me, che possa bastare una ipotetica e inutile "Dichiarazione di conformità urbanistica" sull'immobile, soprattutto perchè crea molti imbarazzi illusori sulle parti che si vogliono trasferire il bene illuminati dal miraggio dell'assicurazione che si evitano le liti e di scongiurare una nullità dell'atto che le parti stesse non hanno poi alcun vantaggio a richiedere al giudice. Saluti
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pan
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Nel frattempo sole78 ha presentato il cambio di destinazione d'uso e glielo hanno anche approvato Questa cosa chiamata "impropriamente" conformità urbanistica non è altro che la corrispondenza dello stato di fatto al titolo autorizzativo, che sia condono, pdc pdcs ecc ecc Rimane il dubbio delle concessioni a sanatoria (condono) non ancora definite e per le quali (47/85 - per i condoni successivi non so) è sufficiente il pagamento delle prime due rate dell'oblazione. Ci sono condoni presentati senza uno straccio di elaborato grafico e per questi dichiarare una qualsiasi corrispondennza credo non sia possibile. Edit Ho quotato totonno senza volerlo
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totonno
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"robertopi" ha scritto: Antonio, sulla differenza tra condono edilizio relativo alle tre leggi del 1985, 1994 e 2003 ed il permesso di costruire in sanatoria, per accertamento di conformità art. 13 L.47/85 oggi art. 36 DPR 380/01, non si discute. L’accertamento di conformità è richiedibile sempre ma a determinate condizioni, doppia conformità appunto. Il provvedimento di sanatoria a seguito di istanza, non è soggetto ad interpretazioni e deriva dall’iter delle tre leggi che lo hanno previsto. Una volta rilasciato il provvedimento finale, questo certamente non deroga alle norme in materia di igiene, non esiste infatti che si condoni un’abitazione che non rispetti i requisiti minimi. Tanto è vero che l’immobile condonato sarà suscettibile ad ottenere l’agibilità. Ci sono pochi ma grandi limiti a cui si deve l’immobile oggetto di condono deve sottostare, in primo luogo quello dell’esistenza dei vincoli, che resta tuttora un grosso problema irrisolto. Sappiamo bene (almeno da queste parti) che interi agglomerati urbani, consolidati da opere infrastrutturali, dovrebbero essere rasi al suolo per la presenza del vincolo paesaggistico ambientale. Ciò detto, quando vai a certificare la conformità edilizia (e ribadirei fortemente edilizia e non urbanistica) di un immobile condonato, lo fai in piena regola, poiché, al limite è il sindaco o chi per esso ad essere responsabile di un provvedimento eventualmente “difettoso”. Saluti Non riesco a leggere il tuo intervento, Roberto. Scrivi di condono e sanatoria come se fossero la stessa cosa, per questo ti avevo risposto in precedena rilevando la differenza tra i due. Poi aggiungi l' accertamento di conformità che è un altra cosa ancora, perchè la conformità la rilascia il comune, mentre la sanatoria richiesta con SCIA o CILA la autodichiara il tecnico redattore della pratica insieme all'esecutore dell'abuso. La scelta dipende dalla tipologia dell'abuso. Condivido con te invece la differenza tra conformità edilizia e quella urbanistica. Se non si conosce la differenza non riusciamo a valutare il rischio di ricadere nella nullità dell'atto di trasferimento. Saluti
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SIMBA4
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Salve Dato che siamo in argomento, qualcuno sa dire se un condono edilizio sia possibile considerarlo come legge urbanistica? Cordiali saluti
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totonno
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"carlocinelli" ha scritto:
Ma come fanno ad avere la doppia conformità se sono state sanate con Tipologia 1 o 2? Carlo Cinelli Quando l'intervento condonato in tipologia 1 o 2 è realizzato in assenza di titolo autorizzativo, assenza della quale ho il rischio di vedermelo demolito o senza valore economico devo fare richiesta di condono edilizio, ma ci possono essere due casi a seconda del culo che possiedo: 1_ L'abuso Può essere stato realizzato in conformità agli strumenti urbanistici di allora e di adesso. 2_ L'abuso può essere stato costruito in difformità parziale o totale agli strumenti urbanistici di allora e di adesso. Non è che il condono veniva richiesto per conformare l'edificio agli strumenti urbanistici, ma solo per evitare il rischio di vederselo demolire e di poterlo vendere perdendoci quattrini. Lo dico sempre io che quella sul condono è una legge fatta veramente bene. Saluti
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totonno
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"EFFEGI" ha scritto:
Mi fa piacere che ti stai documentanto bene, e hai trovato in rete un'ottima sentenza che conferma quanto da me detto in precedenza, ossia che: il condono quale legge speciale derogativa non è da confondere con la c.d. "doppia conformità" di cui all'art. 36 del d.P.R. 380/01, ma ritengo che ancora una volta ti stai arrampicando sugli specchi nell'insistere che con il condono l'immobile non diventa legittimo urbanisticamente. ... Mi dispiace, ma ho interrotto la lettura del tuo messaggio sulla premessa. Mi si è rotto lo specchio. Saluti
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