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Circolare N° 5 del 24.01.1970 |

odeallavita
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Salve Come da oggetto cerco la Circolare N° 5 del 24.01.1970. Se mi date un link per lo scarico vi ringrazio. saluti
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dado48
(GURU)
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Non sapendo se mi è possibile indicare il sito di un nostro collega, ti ho inviato un " mp" con le indicazioni per raggiungerlo. E' un indirizzo che è in ogni modo visibile nei suoi messaggi. Al suo interno troverai quanto stai cercando, l'ho già verificato. Ciao, buon lavoro.
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odeallavita
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07 Marzo 2008
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Salve Grazie mille. saluti
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gianni04
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28 Luglio 2006
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"odeallavita" ha scritto: Salve Grazie mille. saluti odeallavita! è entrato a tutti gli effetti l'autunno, perché vedo.... Topografo Scarso... che sta ripassando la lezione di topografia! e se ne frega lui se grandina e cadono fulmini! hai poi trovato la circolare? io si! ciao
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odeallavita
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07 Marzo 2008
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Salve Si, l'ho trovata nel sito di Alberto, (baccarini) che è una miniera. Ti spiego a cosa mi serve. Un collega mi ha chiesto di informarmi sulla veridicità dell'obbligo di staccare una particella attorno ad un fabbricato quando la particella originaria supera di 10 volte la superficie di esso. Ho cercato nel sito e ho trovato alcune discussioni tra cui una tesi di Dioptra che riferiva del limite di 10 volte: l'area della particella non può esere superiore a 10 volte l'area del fabbricato inserito, altrimenti bisogna staccare un'area cortilizia. Ho continuato a cercare e mi sono ritrovato un documento di Padova che riportava come riferimento la circolare citata. www.pregeo.it/0001.%20Scheda%20Risoluzio... Ho cercato quindi la circ 5/1970 e poi anche la circolare 63/1970 e poi la legge originaria a cui fanno riferimento le circolari Legge del 01/10/1969 n. 679. NON c'è traccia di questa norma, anzi si consigliava di trattare le aree cortilizie con l'elaborato planimetrico. L'unico riferimento è fatto nel caso di particelle di "grandi estensioni" e si dice che se il tecnico non presenta una area cortilizia sarà il catasto in fase di lustrazione che lo farà, anche in base allo stato dei luoghi. Da ultimo, a correzione delle precedenti circolari e leggi, con l'art 13 del DM 28/98 si definisce la corte con relativo fabbricato come particella unica. Circ. 5/1970 Nel caso di fabbricati costruiti su particelle di grandi dimensioni, ove il compilatore, …, non abbia riportato le linee delimitanti l’area cortiliva, l’Ufficio assegnerà un nuovo numero unicamente all’area coperta e soltanto in sede di verificazione quinquennale determinerà … l’esatta linea perimetrale da assegnare alla particella individuante il fabbricato; … . Circ. 63 24.11.1970 e) ove il compilatore del tipo mappale abbia indicato nel tipo stesso un’area di corte eccessiva nei confronti della superficie e dell’importanza del fabbricato, lU.T.E. ne chiede al tecnico la congrua riduzione sul tipo mappale o la riduce d’ufficio, riservandosi – in sede di verifica sopralluogo – di precisarne meglio i contornida introdurre definitivamente in mappa; Circ. 166 1984 I.2.2. - TIPO MAPPALE (Gia' MOD. 4, ORA MOD. 51). E' opportuno anzitutto precisare lo scopo dell'elaborato: il tipo mappale, che e' l'allegato del mod. 3 SPC, ha la esclusiva funzione di rappresentare i corpi di fabbrica, la cui presenza varia catastalmente il terreno che li supporta e li circoscrive da inedificato a edificato. Correggendo pertanto una interpretazione diffusa sull'uso di questo elaborato ed un orientamento pur sperimentato, si riconosce che l'ipotesi di utilizzare il tipo mappale come strumento per acquisire, oltre che corpi di fabbrica, anche la individuazione delle porzioni di aree scoperte - esclusive e non - si e' rilevata non sempre praticabile, in quanto spesso non tutte le dividenti trovano facile rappresentazione nella mappa, e comunque inopportuna in quanto la relativa gestione trova la sua sede naturale negli atti del catasto urbano La scrivente e' venuta partento nella terminazione di acquisire le suindicate informazioni attraverso un eleborato di catasto urbano che consenta fra l'altro una piu' efficace possibilita' di rappresentazione e di identificazione delle aree scoperte ( I.3.1.). Art. 13. Tematismo del possesso o della proprieta' [...] 3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all'ordinaria coltura. Ora che mi sono chiarito posso affermare che siamo incorsi in una Leggenda metropolitana. Non esiste un limite fisso ma bensì un limite di eccessività che, penso, dipenda dagli usi e costumi locali. saluti
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geobax
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...forse dovresti leggere il dm 28/98...e mi ricordo una discussione molto interessante con un caro amico... ciao
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odeallavita
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Salve Non ho trovato nulla di diverso da quello che ho scritto precedentemente. Mi dai un riferimento più preciso? saluti
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geobax
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Art. 13. Tematismo del possesso o della proprieta' [...] 3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all'ordinaria coltura. ciao
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odeallavita
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"geobax" ha scritto: Art. 13. Tematismo del possesso o della proprieta' [...] 3. I fabbricati con le relative aree pertinenziali costituiscono distinte particelle. Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all'ordinaria coltura. ciao Salve L'avevo letto ma si tratta di una definizione, tra l'altro per metà, sconfessata dal secondo periodo:"Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all'ordinaria coltura." cioè se sono delimitate si rilevano, altrimenti no. Da questo ne deriva, per me che la creazione ad arte dell'area pertinenziale da una particella più grande NON è obbligatoria e men che meno il parametro delle 10 volte. Tra l'altro quella definizione si spiega con lo scopo di NON dare 2 numeri distinti all'area del fabbricato e all'area della corte. saluti
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geobax
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"odeallavita" ha scritto:
Salve L'avevo letto ma si tratta di una definizione, tra l'altro per metà, sconfessata dal secondo periodo:"Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all'ordinaria coltura." cioè se sono delimitate si rilevano, altrimenti no. saluti Mi spiace, ma non rilevo alcuna sconfessione e non concordo con la tua interpretazione finale, che definerei un po' troppo "generica". ciao
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odeallavita
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"geobax" ha scritto: "odeallavita" ha scritto:
Salve L'avevo letto ma si tratta di una definizione, tra l'altro per metà, sconfessata dal secondo periodo:"Non sono oggetto di rappresentazione le aree pertinenziali non delimitate sul terreno, ovvero eccedenti il doppio dell'area coperta in pianta dalle costruzioni, qualora le stesse aree siano destinate all'ordinaria coltura." cioè se sono delimitate si rilevano, altrimenti no. saluti Mi spiace, ma non rilevo alcuna sconfessione e non concordo con la tua interpretazione finale, che definerei un po' troppo "generica". ciao salve Non volevo assolutamente mettermi in contrasto con Geobax, per me è un Guru oltre la definizione di Pregeo.it. Solamente lamentavo uno scarso impegno nel redigere la legge per quanto riguarda il Tipo Mappale. Per il frazionamento è stata fatta una Istruzione e di più mentre per il tipo mappale, che avrebbe bisogno anch'esso di molta cura non è stato detto molto. Il fatto stesso che ci stiamo ragionando con molti dubbi, almeno da parte mia, lo dimostra. La stessa Modesta entità è stata trattata con dovizia di particolari, mentre per il Tipo Mappale solo 2 righe. Ora inserisco, per completezza doverosa anche la tua citazione. saluti
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