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Circolare n° 2/E del 01.02.2016 - BCNC - punto 3.3.1. |

geofibo
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Gentili colleghi buongiorno. Ieri mi è pervenuta via emial dal Collegio di appartenenza, Ferrara, la Circolare in oggetto e leggendola mi ha sorpreso il punto 3.3.1. che riporto testualmente. "3.3.1. Attribuzione dei Beni Comuni Non Censibili (BCNC) In una particella ove è presente una sola unità immobiliare residenziale unitamente a cantine e autorimesse, l’eventuale area di corte va individuata, di norma, come area esclusiva dell’abitazione e, conseguentemente, considerata ai fini del classamento e della determinazione della superficie catastale della suddetta unità abitativa. Nel caso sopra prospettato, è da ritenersi, pertanto, impropria l’iscrizione di tale area di corte nell’ambito dei BCNC." Dalla lettura capisco che "di norma" in una particella con una sola unità immobiliare residenziale, con cantine e autorimesse, l'area deve essere iscritta come esclusiva dell'abitazione. Io in 25 anni di professione queste aree le ho sempre individuate come B.C.N.C. e i DOCFA mi sono sempre stati approvati. Siccome dalle "mie parti" le particelle con un'abitazione e una autorimessa sono la maggioranza dei casi, vi chiedo se intepretate la circolare nel modo seguente: dal 01 febbraio 2016 le corti delle particelle che presentano le caratteristiche sopra riportate vanno poligonate nella planimetria dell'unità abitativa, con conseguente aumento della superficie catastale e "di fatto" l'estinzione dei B.C.N.C. Vi ringrazio anticipatamente per gli eventuali commenti e condivisioni. Buon lavoro. Fabio.
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pacioto
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il mondo (purchè sia da rilevare)
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Buongiorno geofibo, posso dirti che a Padova questa procedura è già in essere, almeno per le unità immobiliari classificate in A/7; ricordo che il tecnico a cui feci le mie rimostranze per avermi sospeso un accatastamento in cui avevo assegnato il b.c.n.c. all'area scoperta mi disse che presto il nuovo modo di individuare l'area scoperta come corte esclusiva sarebbe stato presto ufficializzato con una circolare che immagino sia quella che tu citi. Non ho fatto ricerche su geolive, ma mi pare che tempo addietro la nuova provedura applicata a Padova fosse già stata oggetto di un post.
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geofibo
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Grazie Pacioto. Mi sono andato a leggere il post che mi hai indicato e in effetti è un po' singolare che un'Ufficio Territoriale applichi una norma prima che venga emanata. Io però capisco che da questa nuova circolare sono interessate tutte le categorie. Nel frattempo mi è sorto un'altro dubbio, unica particella, in caso di variazione di un'unità abitativa, ovviamente già censita, con un'autorimessa e un b.c.n.c., quindi tre subalterni: devo sopprimere il B.C.N.C. inserendo la corte nella planimetria dell'abitazione e rifare l'elaborato planimetrico ? Temo di si. Grazie. P.S. - scusate ma a Ferrara usiamo le "emial" non le email.
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Bepi
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Penso che sarà almeno 15 anni che in questo caso io non presento elaborato planimetrico, ma solo le due unità con la corte eslusiva legata all'abitazione. Sempre dovuto dalle indicazioni dell'AGENZIA a seguito di sospensione di una pratica. Saluti
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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Anche a mio avviso è stato sempre così, infatti...... Punto n. 100 - Circolare n° 134/1941 - La corte non deve essere dichiarata come B.C.N.C. ma come pertinenza elusiva della abitazione anche se nel lotto esistono locali accessori impropriamente dichiarati come locali autonomi(di deposito o locali garage) geototus.altervista.org/normativa/1941/c... saluti
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SIMBA4
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Salve quel punto 3.3.1 è stato scritto in modo disordinato e poco comprensibile, se in una particella ci fosse una abitazione (A2) e un magazzino (C2), stessa ditta ovviamente, a chi assegniamo la corte?? O la lasciamo a BCNC? Saluti cordiali
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alex79
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"SIMBA4" ha scritto: Salve quel punto 3.3.1 è stato scritto in modo disordinato e poco comprensibile, se in una particella ci fosse una abitazione (A2) e un magazzino (C2), stessa ditta ovviamente, a chi assegniamo la corte?? O la lasciamo a BCNC? Saluti cordiali Se la ditta è la stessa l'area va assegnata all'abitazione, anche perchè si presume che il c2 sia un accessorio di pertinenza dell'abitazione stessa. Io comunque quoto Cesko! Anche io ho sempre operato così. Il fatto di voler assegare l'area come B.C.N.C. quando ci sia solo un unica proprietà, a mio avviso si tratta solo di elusione fiscale. Saluti
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SIMBA4
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Veneto - Adria città Etrusca
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Salve Dopo l'entrata in vigore della circ. 2/E del 2016 io mi adeguerò a quello che dciderà la mia Agenzia Provinciale (Rovigo) sul da farsi, fino ad ora non c'è mai stato problema a censire l'abitazione + garage e la corte come BCNC. Non ritengo di aver eluso mai niente allo stato Italiano, anche perchè il BCNC (corte) l'ho sempre calcolata in percentuale alle u.i. a cui era a servizio. Saluti cordiali
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anonimo_leccese
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"CESKO" ha scritto: Anche a mio avviso è stato sempre così, infatti...... Punto n. 100 - Circolare n° 134/1941 - La corte non deve essere dichiarata come B.C.N.C. ma come pertinenza elusiva della abitazione anche se nel lotto esistono locali accessori impropriamente dichiarati come locali autonomi(di deposito o locali garage) Naturalmente intendeva Esclusiva,...forse un cosidetto lapsus froidiano...  - Non per qualche cosa, ma perchè aprire una discussione apposita, quando lo stesso tema è stato già segnalato nella discussione sul nuovo docfa ed è più pertinente,..giusto per disperdere le discussioni in rivoli che non portano a nulla !!! Buon pomeriggio
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zenith
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Padova
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Cavolo, anche io ho sempre censito il cortile comune ai più sub (es. abitazione e garage) come Bene Comune Non Censibile... Ricordo che ancora ai tempi della presentazione a mano, in catasto a Padova fu proprio un tecnico di turno a correggermi l'elenco subalterni suggerendomi di scrivere B.C.N.C. cortile comune ai sub. 1-2-3-ecc. e come dice Simba sempre accettati anche a Rovigo. Quindi d'ora in avanti saranno solo i vani scala comuni a più unità (tipo condominio) oppure le rampre di accesso ai garages interrati i nuovi B.C.N.C? Mi adeguerò senz'altro alle direttive della circolare...però pensate per esempio nel caso di costruzione di un garage nuovo in un cortile...ora con il b.c.n.c. variavo la sagoma del cortile ed accatastavo la nuova u.i. costo tot. 50 euro....con le nuove direttive devo ripresentare anche la planimetria dell'abitazione visto che nella stessa viene rappresentata anche l'area cortilizia, oltre a quella del garage, costo euro 50 + 50 = 100! Salviamo l'Italia...
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alex79
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"SIMBA4" ha scritto: Salve Dopo l'entrata in vigore della circ. 2/E del 2016 io mi adeguerò a quello che dciderà la mia Agenzia Provinciale (Rovigo) sul da farsi, fino ad ora non c'è mai stato problema a censire l'abitazione + garage e la corte come BCNC. Non ritengo di aver eluso mai niente allo stato Italiano, anche perchè il BCNC (corte) l'ho sempre calcolata in percentuale alle u.i. a cui era a servizio. Saluti cordiali Simba, premesso che la mia affermazione non era rivolto a te e non voleva assumere nemmeno un tono accusatorio. Quindi mi scuso per questo se dovessi esserti sentito chiamato in causa. Sicuramente, e non ne dubito, tu avrai sempre conteggiato in percentuale anche l'area scoperta identificata come B.C.N.C. ma sono convinto che la maggior parte di chi opera, o meglio ha operato così fino ad ora, non ne ha tenuto conto, anche perchè sai benissimo che con il Docfa non è computabile in maniera automatica. Cordialità
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bioffa69
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BRESCIA
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"zenith" ha scritto: Cavolo, anche io ho sempre censito il cortile comune ai più sub (es. abitazione e garage) come Bene Comune Non Censibile... Ricordo che ancora ai tempi della presentazione a mano, in catasto a Padova fu proprio un tecnico di turno a correggermi l'elenco subalterni suggerendomi di scrivere B.C.N.C. cortile comune ai sub. 1-2-3-ecc. e come dice Simba sempre accettati anche a Rovigo. Quindi d'ora in avanti saranno solo i vani scala comuni a più unità (tipo condominio) oppure le rampre di accesso ai garages interrati i nuovi B.C.N.C? Mi adeguerò senz'altro alle direttive della circolare...però pensate per esempio nel caso di costruzione di un garage nuovo in un cortile...ora con il b.c.n.c. variavo la sagoma del cortile ed accatastavo la nuova u.i. costo tot. 50 euro....con le nuove direttive devo ripresentare anche la planimetria dell'abitazione visto che nella stessa viene rappresentata anche l'area cortilizia, oltre a quella del garage, costo euro 50 + 50 = 100! Salviamo l'Italia... La circolare parla esplicitamente in caso di una unità residenziale, per cui si parla sempre di casi di villette, a schiera o meno, non cambia nulla neli fabbricati dove esistono almeno 2 unità abitative. Per quanto riguarda questa attribuzione della corte esclusiva all'abitazione e non più comune alla stessa ed all'autorimessa, per esempio, devo dire che Mantova saranno 20 anni che già procede in tale modo, Brescia invece procede in questo modo da 3 o 4 anni, anche se la parte che conduce all'autorimessa la mettiamo ancora come comune, forse cambieremo anche questo. Saluti
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zenith
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"bioffa69" ha scritto: "zenith" ha scritto: Cavolo, anche io ho sempre censito il cortile comune ai più sub (es. abitazione e garage) come Bene Comune Non Censibile... Ricordo che ancora ai tempi della presentazione a mano, in catasto a Padova fu proprio un tecnico di turno a correggermi l'elenco subalterni suggerendomi di scrivere B.C.N.C. cortile comune ai sub. 1-2-3-ecc. e come dice Simba sempre accettati anche a Rovigo. Quindi d'ora in avanti saranno solo i vani scala comuni a più unità (tipo condominio) oppure le rampre di accesso ai garages interrati i nuovi B.C.N.C? Mi adeguerò senz'altro alle direttive della circolare...però pensate per esempio nel caso di costruzione di un garage nuovo in un cortile...ora con il b.c.n.c. variavo la sagoma del cortile ed accatastavo la nuova u.i. costo tot. 50 euro....con le nuove direttive devo ripresentare anche la planimetria dell'abitazione visto che nella stessa viene rappresentata anche l'area cortilizia, oltre a quella del garage, costo euro 50 + 50 = 100! Salviamo l'Italia... La circolare parla esplicitamente in caso di una unità residenziale, per cui si parla sempre di casi di villette, a schiera o meno, non cambia nulla neli fabbricati dove esistono almeno 2 unità abitative. Per quanto riguarda questa attribuzione della corte esclusiva all'abitazione e non più comune alla stessa ed all'autorimessa, per esempio, devo dire che Mantova saranno 20 anni che già procede in tale modo, Brescia invece procede in questo modo da 3 o 4 anni, anche se la parte che conduce all'autorimessa la mettiamo ancora come comune, forse cambieremo anche questo. Saluti In Veneto per redigere le pratiche docfa in modo uniforme, la "Direzione Regionale del Veneto e Trentino Alto Adige dell'Agenzia del Territorio" e la "Consulta Regionale dei Geometri e Geometri Laureati del Veneto", nel novembre 2012 hanno sapientemente predisposto un vademecum di 470 pagine con indicate le disposizioni e le normative di riferimento di tutti i casi di docfa possibili (lo trovi in internet così lo puoi scaricare, scrivi vademecum docfa Veneto), se vai a pag. 60 e 61 trovi l'esempio in questione...e il cortile viene indicato proprio come B.C.N.C.
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bioffa69
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e così sarà ancora se si tratta di fabbricati con almeno due unità abitative, la circolare è chiara, non cambia niente riguardo alle corti, se si tratta di palazine / condomini. Forse hai interpretato male la mia sopra. Saluti
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Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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Salve. L'aspetto controverso di quel punto della circolare mi aveva già colpito nel cenno che ne fece Anonimo_Leccese in altra discussione www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/cir... dove non capivo se parlasse di “furbetti del bcnc” con ironia o con convinzione. Sono però certo che qualcuno che ne sia convinto c'è davvero. Ebbene, fermo restando l'obbligo di adeguarsi alle norme, per quanto criticabili, non sarebbe male tenere viva l'attenzione sulle conseguenze negative delle stesse, anche per non perdere l'occasione e l'abitudine di evidenziarle a chi di dovere quando se ne presenti l'occasione. Censire come BCNC la corte che serve soltanto appartamento e autorimessa, e tuttalpiù una cantina, è una forma di difesa dall'abuso che troppi Uffici Provinciali hanno sempre commesso pretendendo che l'autorimessa fosse censita autonomamente quando, nella realtà, non avrebbe potuto affatto produrre reddito autonomo e sarebbe stato corretto censirla come locale accessorio dell'appartamento. Diversi Uffici lo permettevano e molti lo chiedevano, come mi dimostrò un Collega di altra provincia che mi chiese lumi avendo ricevuto da un bolognese la richiesta di accatastare separatamente l'autorimessa; cosa che “da lui” non passava neppure per la testa. Probabilmente l'unificazione dei comportamenti a livello nazionale è un bene, ma se deve avvenire adeguandosi agli usi peggiori non ne sono più tanto sicuro: il punto n. 100 citato da Cesko evidenzia l'anomalia di dichiarare autonomamente locali di deposito o autorimesse. Dunque questi dovrebbero essere locali accessori e di conseguenza le corti sarebbero esclusive. In tutta Italia. Che l'attuale circolare scelga la strada maggiormente penalizzante, conservando più U.I.U. e tartassando anche la corte, mi pare puro e semplice accattonaggio amministrativo. Seguirla obtorto collo è una necessità di sopravvivenza, impegnarsi per cambiarla sarebbe un dovere civico. Seguirla con soddisfazione, e vantando annosi precedenti in merito, mi preoccupa. Mi piacerebbe veder promuovere una revisione complessiva, capace magari di coinvolgere le questioni urbanistiche che a volte impattano con la situazione catastale equivocando il concetto di Unità Immobiliare e speculando sul numero... Leonardo
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