Allora le cose cambiano, cioè fino adesso helena parlavi di fr,mentre in realtà si trattava di fabbricato collabente per cui , date le condizioni, poteva non essere denunciato al catasto urbano.
E' anche vero ciò che dice topogeo, come precisato nella circolare 3/2006, le categorie fittizie (F). non sono sanzionabili.
Però la cosa si complica nel senso, che se si denunci adesso l'uiu come F/2, non è sanzionabile, ma non è corretto denunciarla in tale modo perchè attualmente è un'uiu in grado di produrre reddito.
Per cui direi che non dici niente di falso se dichiari che l'utilizzabilità dell tua uiu è coincidente con la dichiarazione docfa.
Come avrai capito però , che la cosa potrebbe "puzzare" a qualsiasi tecnico esamini la pratica.
Per cui direi che devi spiegare tutto nella relazione del docfa, cioè che si tratta di un ex fr, che i requisiti si sono persi in data...(quando per esempio è morto l'avente diritto per esempio 05/05/1950), e che il fabbricato non è stato piu utilizzato al punto da diventare collabente, privo di tetto e pericolante (ipotizzo), per tale motivo, non esistendo l'obbligo, l'uiu che era di fatto collabente , non è mai stata denunciata all'urbano. Solo ora, come da Pratica Edilizia, il fabbricato è stato ristrutturato.
Io farei una cosa del genere, però potresti anche confrontarti con i tecnici del tuo ufficio.
Saluti