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Autore CALCOLO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SANATORIA

SIMBA964

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20 Marzo 2014 alle ore 17:05

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 08:27

Buon giorno colleghi vi presento un caso di pratica per ottenere la sanatoria edilizia di un fabbricato.

Il fabbricato è stato costruito più o meno negli anni 73/74, e il progetto prevedeva che il fabbricato fosse posizionato entro il lotto in un determinato punto, poi successivamente è stata rilasciata abitabilità dall'ente comunale.

Ora questo fabbricato è stato acquistato da un avvocato per mezzo di decreto di trasferimento, ma in sede di verifica ci si è accorti che lo stesso è posizionato diversamente (all'interno del lotto).

L'immobile è spostato completamente rispetto al progetto iniziale, e il suo perimetro non si sovrappone in nessun modo rispetto alla prevista posizione dell'originaria concessione edilizia.

Inoltre detto fabbricato risulta assolutamente conforme agli strumenti urbanistici attuali ed anche a quelli del 1973/74.

La domanda è, come si potrebbe calcolare la sanzione amministrativa per chiedere la sanatoria di detto fabbricato??

Perchè anche l'ente Comunale non sa bene che tipo di sanzione applicare.

Saluti cordiali

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Autore Risposta

albopada

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 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 12:29

A mio avviso, vista la regolarità urbanistica, trattandosi di solo spostamento del fabbricato, a meno di problemi con i confini, non credo che sia oggetto di sanatoria comunale. Unica cosa da regolarizzare è la posizione in mappa del fabbricato attraverso un Tipo mappale.

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DUCHESSA

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09 Settembre 2013 alle ore 12:13

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 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 12:48

Se esiste l'abitabilità non occorre sanatoria solo una verifica della posizione (TM) corretta riguardo al catasto

Se proprio si vuole essere spreconi o "burocraticamente" fiscali (direi talebanamente burocrati) potrebbe bastare una SCIA in sanatoria per errato posizionamento con sanzione amministrativa di euro 286,oo (vecchie cinquecentomilalire)

Saluti

DUCHESSA

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Salvatore_B.

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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 14:30

Non so perché, ma mi trovo perfettamente d'accordo con la MARCHESA.

Dico "non so perché" non tanto per gettera ombra di dubbio su quello che dice la MARCHESA, ma perché questa è una di quelle stupide storie dai mille risvolti.

Stupide perché in quegli anni, come accadeva per le pratiche catastali, si lavorava senza l'idea della conformità al progetto; d'altronde la storia delle tolleranze di cantiere spuntò molti anni dopo (con la 47/1985).

Il comune aveva dieci anni di tempo per accertare eventuali irregolarità; ora non può far nulla, specie che allora rilasciò il certificato di abitabilità.

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SIMBA964

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
20 Marzo 2014 alle ore 17:05

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 15:04

Salve



Grazie a tutti delle risposte, ma guardate che la questione è molto più complessa di quanto si pensi, ci sono anche delle sentenze che parlano in merito, e non tutti i comuni sono concordi sul da farsi.

Anche il mio comune non sa bene come muoversi, stiamo concordando che tipo di sanzione appliccare, e alla fine vi farò sapere.

Più che altro volevo riferimenti normativi per sapere controbbattere al meglio.



Saluti cordiali

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gaetano59

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 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 15:38

Ciao SIMBA64,

hai ragione la situazione è molto complessa, Ti allego un link, che può esserti utile per iniziare a dipanare la matassa.

www.bosettiegatti.eu/info/quesiti/ediliz...



saluti

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 15:58

L'argomento non è per nulla banale, come evidenzia lo stesso link di gaetano.

Tra l'altro quello della posizione del fabbricato è un aspetto che dobbiamo considerare quando ci viene richiesta una conformità urbanistica, e dovrebbe comparire in ogni stima di valore. Saper determinare se è possibile sanare la difformità e valutare la sanzione è fondamentale per l'ottenimento del giusto valore dell'immobile.

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Salvatore_B.

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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 16:05

"samsung" ha scritto:
L'argomento non è per nulla banale, come evidenzia lo stesso link di gaetano.



già!

si dice che l'oblazione è legata all'estinzione del reato.

ma se reato ci fu, dal 1974 ad oggi è più che prescritto...

boh?

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 16:28

"Salvatore_B." ha scritto:
si dice che l'oblazione è legata all'estinzione del reato. Ma se reato ci fu, dal 1974 ad oggi è più che prescritto...


Avevo già avuto modo di distinguere sull'estinzione del reato ed a tale proposito ho trovato:

La permanenza dell’abuso ai fini penale ed amministrativi
... Per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla sua ultimazione), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare "secundum ius" lo stato dei luoghi, con l'ulteriore conclusione che l'Autorità, se emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente "contra jus", ancora sussistente (Consiglio Stato, sez. IV, 16/04/2010, n. 2160).

Altre considerazioni?
Ciao, buon lavoro.

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gaetano59

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04 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 16:35

Ciao Claudio,

hai perfettamente ragione, infatti è utile ricordare che l'abuso edilizio ha due "colpevoli" se mi si passa il termine, con due reati distinti:

Uno è soggettivo (chi lo ha commesso) ed è il reato penale che è soggetto all'istituto della prescrizione;

L'altro è oggettivo (cioè il manufatto abusivo) ed è il reato amministrativo, che NON si prescrive mai, al massimo, se ci sono i presupposti, si può "sanare" e quindi estinguere per intervenuta concessione in sanatoria.

Saluti, Gaetano

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 16:48

"DUCHESSA" ha scritto:
Se esiste l'abitabilità non occorre sanatoria solo una verifica della posizione (TM) corretta riguardo al catasto

Se proprio si vuole essere spreconi o "burocraticamente" fiscali (direi talebanamente burocrati) potrebbe bastare una SCIA in sanatoria per errato posizionamento con sanzione amministrativa di euro 286,oo (vecchie cinquecentomilalire)

Saluti

DUCHESSA



non sono d'accordo sulla presentazione della SCIA, in quanto siamo di fronte non tanto ad un cambiamento della volumetria ma di fronte ad un cambiamento della sagoma della struttura con spostamento del sito d'impianto, pertanto occorre la DIA in sanatoria con il pagamento della sanzione amministrativa minima di Euro 516,00

saluti

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SIMBA964

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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20 Marzo 2014 alle ore 17:05

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 16:50

"gaetano59" ha scritto:
Ciao SIMBA64,

hai ragione la situazione è molto complessa, Ti allego un link, che può esserti utile per iniziare a dipanare la matassa.

www.bosettiegatti.eu/info/quesiti/ediliz...



saluti



Ciao gaetano, grazie del link, il mio caso è ancora più complicato perchè lo spostamento del fabbricato è totalmente fuori dalla posizione originaria prevista dal progetto, la faccenda quindi si complica ulteriormente.

Quoto gli ultimi due interventi uno tuo e uno di dado48, l'abuso edlizio non si prescive mai, in qualche maniera, se possibile, bisogna sanarlo.

Saluti cordiali

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Salvatore_B.

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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 16:51

in tal caso, poiché il comune oltre a non vigilare, rilasciò agibilità (era possibile con le norme di allora questo totale spostamento?), si potrebbero chiedere i danni al comune...

problema spinosissimo...

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DUCHESSA

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 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 19:11

1- non esiste abuso edilizio se il progetto è conforme alle norme urbanistiche vigenti all'epoca di realizzazione

2- negli anni '70 il certificato di abitabilità era quasi sempre preceduto da verifiche in loco da parte dell'ufficio tecnico comunale

3- non esiste varizione di sagoma o altro problema, solo un errore grafico nel riportare l'esatta ubicazione del fabbricato

4 - con eccesso di zelo la questione potrebbe benissimo essere sanata oggi per allora con una SCIA in sanatoria per diversa ubicazione con la sanzione minima di 256 euro

5 - evito di parlare di culpa in vigilando dell'ufficio che ha rilasciato l'abitabilità

Concludendo, tempo e soldi sprecati su una questione banale e irrilevante

Amabili saluti a tutti

DUCHESSA

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 19:21

"DUCHESSA" ha scritto:
1- non esiste abuso edilizio se il progetto è conforme alle norme urbanistiche vigenti all'epoca di realizzazione

2- negli anni '70 il certificato di abitabilità era quasi sempre preceduto da verifiche in loco da parte dell'ufficio tecnico comunale

3- non esiste varizione di sagoma o altro problema, solo un errore grafico nel riportare l'esatta ubicazione del fabbricato

4 - con eccesso di zelo la questione potrebbe benissimo essere sanata oggi per allora con una SCIA in sanatoria per diversa ubicazione con la sanzione minima di 256 euro

5 - evito di parlare di culpa in vigilando dell'ufficio che ha rilasciato l'abitabilità

Concludendo, tempo e soldi sprecati su una questione banale e irrilevante

Amabili saluti a tutti

DUCHESSA



Forse non è molto chiaro il concetto di SCIA

Si può ricorrere al titolo abilitativo semplificato per restauro e risanamento conservativo, mutamenti di destinazione d'uso funzionali, manutenzioni sulle parti strutturali, frazionamento o accorpamento di più unità abitative, ampliamento dei fabbricati all'interno della sagoma esistente, senza creazione di volumi autonomi, modifiche prospettiche, come l'apertura di finestre, varianti a permessi di costruire che non incidono su volumetrie e parametri urbanistici e realizzazione di parcheggi a piano terra o nel sottosuolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici.

quindi nel caso specifico, per sanare la difformità ribadisco occorre la DIA in sanatoria e non la SCIA in sanatoria

saluti

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