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Argomento: Acquisto del diritto di accessione e condono edilizio
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totonno
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"utente" ha scritto: il diritto d'accessione prevede l'acquisizione dei beni edificati sui terreni percio' risolve l'aspetto privatistico del rogito. per la contestazione della mancata citazione del fabbricato in un rogito post legge 47/85 l'ho dovuto affrontare circa 1 anno fa', in concomitanza anche della dichiarazione di conformita' catastale, e si e' risolto, nonostante le forti perplessita' del notaio, e si e' risolta facendo fare apposita dichiarazione dal venditore in rogito. era un caso identico al tuo............ in sede d'acquisto, 2006, non si citano dei fabbricati di servizio esistenti. a marzo 2011 si vende l'intero compendio immobiliare e anche i fabbricati, nel frattempo denunciati. se ti serve ancora avere chiarimenti recupero il rogito e ti faccio sapere. saluti Ciao, Utente. Grazie anche a Te. Io credo che di casi come questi ce ne siano molti. Sento che siamo vicini alla migliore soluzione ! Visto che hai affrontato un caso molto simile al mio, Ti chiedo: 1 - I fabbricati erano abusivi? Sembra di sì perchè nel frattempo scrivi che sono stati denunciati.. 2- Cosa ha dichiarato il venditore? Sull'aspetto privatistico sono perfettamente il linea con Te, altrimenti quando si utilizza tale diritto di accessione? Un pò meno in linea, però, è il Notaio incaricato della stipula, debbo quindi convincerlo con le maniere forti. Saluti con gratitudine. :wink:
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totonno
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"dado48" ha scritto: "Gaetano59" ha scritto: Siccome ci dici che l'atto è stato fatto nel 1986 (quale prova migliore?), ci viene in aiuto il sacrosanto istituto giuridico dell'usucapione. Per poter disquisire sul problema di Antonio dovremmo fissare dei paletti cronologici: - il primo potrebbe essere la data di commissione dell'abuso - un secondo, la Legge 47/85 - un terzo, la data di presentazione della richiesta di Condono - eventuali altri Dopo l'intervento di Gaetano, ho trovato questo in rete www.altalex.com/index.php?idnot=15066 (non so se già riportato negli interventi precedenti): "L’art. 1418, ultimo comma, c.c. statuisce che il contratto è nullo “negli altri casi stabiliti dalla legge” e di questi casi, l’ipotesi di nullità prevista dal secondo comma dell’art. 40, L. n. 47/85 costituisce, per l’appunto, specifica applicazione. Ai fini della presente trattazione è importante individuare il momento storico rilevante ai fini della nullità assoluta degli atti di trasferimento di diritti reali sulle costruzioni ante 17 marzo 1985, che il legislatore con l’art. 40, secondo comma, L. n. 47/85 prende in considerazione ove difettano di un elemento essenziale rappresentato dalla licenza, dalla concessione, dal permesso di costruire ovvero dalla veridica dichiarazione di costruzione iniziata anteriormente al 1 settembre 1967. ........ E’ risaputo che la sanatoria amministrativa (accertamento di conformità) di una costruzione, in tutto o in parte, abusiva - in quanto ha l’effetto limitato di legalizzare ex nunc la costruzione dal solo punto di vista amministrativo, penale e fiscale - non può valere quale provvedimento idoneo a conferire certezza giuridica ai rapporti giuridici civili contrattuali sorti anteriormente all’epoca del suo rilascio. Solo la concessione o permesso di costruire in sanatoria per condono-oblazione rilasciata in diretta conseguenza di istanza inoltrata in data anteriore al formazione del contratto, in quanto costituisce provvedimento straordinario clemenziale dello Stato di regolarizzazione della costruzione, in tutto o in parte, abusiva i cui effetti per legge retroagiscono al momento dell’inoltro dell’istanza – può esercitare una reale incidenza ex tunc sull’atto dando certezza giuridica ai rapporti civili concernenti l’assetto proprietario del bene sorti anteriormente." Se leggo correttamente quanto esposto, non vi è la possibilità di convalida del contratto perchè lo stesso non poteva, in ogni modo, contenere gli estremi della richiesta di sanatoria, presentata successivamente alla stipula. Attendiamo altre delucidazioni da Gaetano a proposito dell'usucapione per continuare. Ciao, buon lavoro. Dado48, al di là di ogni atteggiamento ruffiano da parte mia, sei un mito!! Comunque, anche da quanto hai trovato, credo che la nullità dell'Atto per la L.47/85 sia inevitabile, perchè entra anche nell'aspetto giuridico del trasferimento di immobili abusivi. Quello che però ancora non mi è chiaro, è che l'immobile nell'atto non c'è, quindi non si entra nell'aspetto urbanisitico di questo, sul trasferimento. Perchè devo considerare l'aspetto sanzionatorio che impone la L.47/85, quando il bene non è l'oggetto del trasferimento, ma questi è il terreno su cui sopra c'è un elemento accessorio, che comunque per Accessione viene trasferito insieme al fondo a cui serve? Saluti validati e non nulli. :wink:
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gaetano59
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"simba64" ha scritto:
Per Totonno Considerando la soluzione di gaetano59 e la tua successiva risposta, mi permetto di chiarificare questo pero'. Ma l'usucapione perche' sia leggittimata non occorre una sentenza di un tribunale? Sinceramente mi sembra una soluzione troppo impegnativa in termini di tempo e denaro. Come ti ho suggerito prima, forse e' meglio sentire anche altri notai. Ciao, adesso me ne vado anch'io, ci risentiamo fra giorni No! Il notaio può rogitare, con la formula “ quanto alla provenienza dichiara il venditore di essere proprietario in virtù di maturata usucapione per possesso”animo domini”, pacifico, ininterrotto, pubblico, per oltre un ventennio. …. In questo caso specifico, poi, Il notaio credo che non avrà alcuna difficoltà a ricevere la dichiarazione in quanto c’è la prova inconfutabile del possesso … l’atto (nullo) "utente" ha scritto:
il diritto d'accessione prevede l'acquisizione dei beni edificati sui terreni percio' risolve l'aspetto privatistico del rogito. per la contestazione della mancata citazione del fabbricato in un rogito post legge 47/85 l'ho dovuto affrontare circa 1 anno fa', in concomitanza anche della dichiarazione di conformita' catastale, e si e' risolto, nonostante le forti perplessita' del notaio, e si e' risolta facendo fare apposita dichiarazione dal venditore in rogito. era un caso identico al tuo............ in sede d'acquisto, 2006, non si citano dei fabbricati di servizio esistenti. a marzo 2011 si vende l'intero compendio immobiliare e anche i fabbricati, nel frattempo denunciati. se ti serve ancora avere chiarimenti recupero il rogito e ti faccio sapere. Non credo che per il caso specifico l’accessione ci possa essere d’aiuto: tratto dallo studio n. 4509 del Consiglio Nazionale del Notariato La commercializzazione dei fabbricati tra Testo unico sull’edilizia e legge n. 47 del 1985 sul condono edilizio (*). 4 .3. Acquisto per accessione La legge è chiara nel presupporre come atto d’acquisto dell’unità immobiliare (o come atto costitutivo di un diritto reale su di essa) un negozio giuridico frutto di autonomia negoziale. Si tratta in ogni caso di acquisto a titolo derivativo, che presuppone un soggetto, titolare di un diritto reale sul bene, che ne trasferisce ad altri la titolarità. E’ ovvio pertanto che la normativa in discorso non trova applicazione per gli acquisti a titolo originario (usucapione, occupazione, accessione). Proprio sfruttando questa necessaria distinzione tra atti a titolo derivativo (soggetti alla normativa qui considerata) ed atti a titolo originario (estranei alla normativa stessa) nella prassi è accaduto di sfruttare il meccanismo dell’accessione per aggirare la legge che impone l’osservanza di determinate autodichiarazioni a pena di nullità. E’ insomma accaduto che un soggetto, proprietario di un terreno, abbia costruito su di esso abusivamente e non abbia chiesto il condono dell’abuso realizzato. Successivamente viene alienato il terreno, ma nell’atto non si fa menzione della costruzione abusiva, perché ormai è scaduto il termine per effettuare il condono ed altresì perché si è confidato nell’acquisto per accessione. Si è posto il problema, per tale fattispecie, se un atto di cessione del terreno, senza alcun riferimento alla sovrastante costruzione, coinvolgesse fisiologicamente anche quest’ultima. Detto in altre parole, mentre il meccanismo dell’accessione sviluppa tutto il suo potenziale operativo con l’opera materiale di costruzione del bene, esso perde tale connotazione allorquando il terreno cui la costruzione accede venga negoziato, perché in tal caso la costruzione rappresenta un bene distinto rispetto al terreno e la negoziazione di qualunque unità immobiliare, comunque avvenga, deve necessariamente assoggettarsi alla disciplina che concerne la negoziazione di tali beni, evidentemente nell’intento di garantirne in modo pieno la conformità urbanistica. "totonno" ha scritto:
Gaetano, la tua "via di fuga" è interessantissima e da tenere in considerazione, proverò a proporla e Vi informerò sull'esito. Vediamo se il Notaio se la sente! Grazie. Ben vengano altri punti di vista che contribuiscono a sviscerare il problema, nel frattempo ci ho riflettuto ancora e.... mi sono ancora più convinto che quella dell'usucapione sia l’unica soluzione “pulita” per sistemare il tuo caso. Ho detto la mia, non devo convincere nessuno, fai le tue ricerche e le tue valutazioni, parlane con un notaio (vero), il caso è interessante, poi ci fai sapere l'epilogo. Saluti, usucapiti
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totonno
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Usucapione abbreviato (art. 1159 c.c.) : il termine è ridotto a 10 anni per chi acquista in buona fede, da chi non è proprietario, un immobile (o diritti reali di godimento), con atto debitamente trascritto. Per avverarsi l’usucapione abbreviata sono necessari 3 ulteriori requisiti: l’acquisto in buona fede da chi non è proprietario dell’immobile; l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto; la trascrizione del titolo stesso. Il Notaio (vero, garantisco io) contattato per la risoluzione del caso, sostiene che l'Atto sia nullo e quindi considerandolo tale, è come se non ci fosse. In assenza di titolo, dispensando il Notaio dalle ricerche sulle trascrizioni e ipotecarie, un soggetto può trasferire un bene che ritiene di sua proprietà senza titolo trascritto, ad altro soggetto. L'atto sottoscritto, viene registrato e regolarmente trascritto, avviando il processo temporale dell'usucapione ridotta a dieci anni ai sensi dell'Art.1159 del c.c. sopra riportato. L'acquirente, quindi ha la piena titolarità legittima del bene fin da subito , ma non può trasferirlo prima dei dieci anni. Il bene da trasferirsi deve essere intero e non per quote, perchè l'usucapione interessa un intero bene e non una sua porzione anche se indivisibile. Pertanto il possibilie acquirente non deve essere proprietario per quote del bene in questione e non può comprare le quote degli altri titolari, ma deve appunto acquistare un intero bene per potersi avvalere dei disposti dell'Art.1159 del c.c. Saluti ridotti a dieci anni. :wink:
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SIMBA64
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Infatti, come volevasi dimostrare, l'usucapione per essere leggittimata deve essere supportata da una sentenza di un giudice, con tutta la documentazione del caso. Per totonno Ma la nullita' dell'atto chi dovrebbe dichiararla? Penso sempre un tribunale Ciao Antonio buona Pasqua anche a te
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gaetano59
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"SIMBA64" ha scritto: Infatti, come volevasi dimostrare, l'usucapione per essere leggittimata deve essere supportata da una sentenza di un giudice, con tutta la documentazione del caso. Non mi pare che Antonio abbia detto questo, anzi tutto il contrario! o forse ho capito male? Per Antonio, Non ho capito se il notaio ritiene la soluzione dell'usucapione applicabile o no? Saluti
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SIMBA64
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"gaetano59" ha scritto: "SIMBA64" ha scritto: Infatti, come volevasi dimostrare, l'usucapione per essere leggittimata deve essere supportata da una sentenza di un giudice, con tutta la documentazione del caso. Non mi pare che Antonio abbia detto questo, anzi tutto il contrario! o forse ho capito male? Per Antonio, Non ho capito se il notaio ritiene la soluzione dell'usucapione applicabile o no? Saluti Forse sto capendo male io, o forse mi sto spiegando male, quello che voglio dire e' questo: l'usucapione sia che esercitata dall'attuale proprietario, che dall'eventuale nuovo proprietario, dovra' comunque essere resa definitiva, e soprattutto legale, con una sentenza. Altrimenti che valore potrebbe avere di fronte alla legge e di fronte a terzi? Non e' la prima volta che ho visto atti pubblici nei quali il notaio dice che il nuovo proprietario acquista la possibilita' di esercitare l'usucapione. Ma sinceramente e' una forma, scielta dal notaio, che a me personalmente non condivido, perche' questo implica quello che ho detto prima. Cioe' il perfezionamento della pratica dell'usucapione, con tutto cio' che ne consegue. Saluti usucapibili
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totonno
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Con l'usucapione sarei attratto da come la pensa Gaetano. Il Notaio, diciamo, che vuole consolidarlo per altri dieci anni in modo definitivo con un Atto di trasferimento, da eseguirsi oggi, espressamente regolare, che non sia viziato da chiare omissioni che ne decr***** la certa nullità come il caso di quello precedente. In questo modo poi, non si avvierebbe il processo di consolidamento dell'usucapione ventennale che ha una fine nella redazione di una Sentenza giudiziaria, il quale, secondo il Notaio, non è consigliabile ridurlo ad una semplice dichiarazione unilaterale sul nuovo atto di compravendita, anche se non è stato così categorico sull' eliminare a priori tale soluzione abbreviata. Diciamo che ha storto un pò il naso. Nel frattempo che ci si può pensare, siamo arrivati alla conclusione ipotetica, ancora, che e' tuttavia preferibile consolidare al massimo il diritto della proprietà attendendo, appunto, i dieci anni dell'usucapione abbreviata, procedendo però al trasferimento della proprietà oggi. Così tagliamo la testa al povero toro e non se ne parla più. Io ho molta fiducia nel Notaio, che conosco, e con il quale ho un rapporto di collaborazione da tanti anni. Devo dire che è rimasto molto perplesso e indeciso sul da farsi a riprova che la questione è delicata, perchè un atto nullo in maniera così categorica, nè io, nè lui, ci siamo mai trovati ad affrontare, per cui sono molto più portato a trovare insieme a lui la soluzione più idonea e più sicura. Non è finita qui. Fino a che l'Atto non sarà trascritto, io non sono tranquillo. Saluti fiduciosi. :wink:
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gaetano59
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"totonno" ha scritto: Con l'usucapione sarei attratto da come la pensa Gaetano. Il Notaio, diciamo, che vuole consolidarlo per altri dieci anni in modo definitivo con un Atto di trasferimento, da eseguirsi oggi, espressamente regolare, che non sia viziato da chiare omissioni che ne decr***** la certa nullità come il caso di quello precedente. In questo modo poi, non si avvierebbe il processo di consolidamento dell'usucapione ventennale che ha una fine nella redazione di una Sentenza giudiziaria, il quale, secondo il Notaio, non è consigliabile ridurlo ad una semplice dichiarazione unilaterale sul nuovo atto di compravendita, anche se non è stato così categorico sull' eliminare a priori tale soluzione abbreviata. Diciamo che ha storto un pò il naso. Nel frattempo che ci si può pensare, siamo arrivati alla conclusione ipotetica, ancora, che e' tuttavia preferibile consolidare al massimo il diritto della proprietà attendendo, appunto, i dieci anni dell'usucapione abbreviata, procedendo però al trasferimento della proprietà oggi. Così tagliamo la testa al povero toro e non se ne parla più. Io ho molta fiducia nel Notaio, che conosco, e con il quale ho un rapporto di collaborazione da tanti anni. Devo dire che è rimasto molto perplesso e indeciso sul da farsi a riprova che la questione è delicata, perchè un atto nullo in maniera così categorica, nè io, nè lui, ci siamo mai trovati ad affrontare, per cui sono molto più portato a trovare insieme a lui la soluzione più idonea e più sicura. Non è finita qui. Fino a che l'Atto non sarà trascritto, io non sono tranquillo. Saluti fiduciosi. :wink: Antonio, se il notaio ha parlato di usucapione abbreviata, forse non ha "centrato" il problema, in quanto il venditore ha già maturato l'usucapione "canonico" ultraventennale e la prova assoluta di questo è l'atto nullo fatto nel 2006. L'eventuale acquirente non deve aspettare altri 10 anni per consolidare, a sua volta, (un altro) usucapione. Il possesso "ad usucapionem" si trasmette con continuità, senza interruzione del decorso del tempo necessario a maturarlo. L'usucapione abbreviata è un altro istituto, si applica per altri casi! se vuoi, ne parliamo un attimo. Il classico esempio di usucapione abbreviata: Tizio vende un bene non suo a caio (ad es. un terreno di una persona che abita lontano) dichiarando (falsamente) innanzi al notaio di possederlo da oltre un ventennio. In questo caso, l'acquirente, in buona fede, sulla scorta del titolo "astrattamente idoneo" al trasferimento della proprietà, trascorsi i dieci anni matura l'usucapione abbreviata e quindi il suo diritto di proprietà non potrà più essere insidiato da eventuali azioni del proprietario originario. A quest'ultimo se dovesse "svegliarsi" oltre i dieci anni, non resta altro che intentare una causa di risarcimento contro colui che ha venduto senza titolo, ma non potrà più attaccare l'acquirente. I diritti dell'acquirente in buona fede son fatti salvi. Per lo stesso motivo, ti dico che non è vero che un bene non può essere venduto se non trascorrono i dieci anni, perchè il possesso (in buona fede) continua ad esercitarsi dall'uteriore acquirente. Anzi..... se mai un acquirente si convincesse di non poter vendere per dieci anni e questa sua convinzione fosse in qualche modo esternata ad altri, verrebbe meno la sua "buona fede" (perche a quel punto dimostrebbe di sapere) e quindi crollerebbero i presupposti dell'usucapione abbreviata. Come vedi, l'usucapione abbreviata non c'entra nulla con il tuo caso, perciò penso che il notaio abbia bisogno di rifletterci ancora un pò su. Saluti e Buona Pasqua
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geoalfa
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salve! per vari motivi ho solo seguito saltuariamente questa discuscussione interessantissima al punto tale che sono stati di fatto, aperti più fronti!..... che possono disorientare! Antonio, capisco che non vuoi fare un torto al notaio di cui sei collaboratore da diversi anni, ma come già detto - secondo me e secondo gli atti che ci hai descritto - è lui che deve rivedere la propria posizione e trovare il bandolo, senza tirare in ballo nè la demolizione, nè l'usucapione! se così non è vedremo do po Pasqua di riparlarne! ora invio a tutti i migliori auguri
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totonno
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"gaetano59" ha scritto: Antonio, se il notaio ha parlato di usucapione abbreviata, forse non ha "centrato" il problema, in quanto il venditore ha già maturato l'usucapione "canonico" ultraventennale e la prova assoluta di questo è l'atto nullo fatto nel 2006. L'eventuale acquirente non deve aspettare altri 10 anni per consolidare, a sua volta, (un altro) usucapione. Il possesso "ad usucapionem" si trasmette con continuità, senza interruzione del decorso del tempo necessario a maturarlo. L'usucapione abbreviata è un altro istituto, si applica per altri casi! se vuoi, ne parliamo un attimo. Il classico esempio di usucapione abbreviata: Tizio vende un bene non suo a caio (ad es. un terreno di una persona che abita lontano) dichiarando (falsamente) innanzi al notaio di possederlo da oltre un ventennio. In questo caso, l'acquirente, in buona fede, sulla scorta del titolo "astrattamente idoneo" al trasferimento della proprietà, trascorsi i dieci anni matura l'usucapione abbreviata e quindi il suo diritto di proprietà non potrà più essere insidiato da eventuali azioni del proprietario originario. A quest'ultimo se dovesse "svegliarsi" oltre i dieci anni, non resta altro che intentare una causa di risarcimento contro colui che ha venduto senza titolo, ma non potrà più attaccare l'acquirente. I diritti dell'acquirente in buona fede son fatti salvi. Per lo stesso motivo, ti dico che non è vero che un bene non può essere venduto se non trascorrono i dieci anni, perchè il possesso (in buona fede) continua ad esercitarsi dall'uteriore acquirente. Anzi..... se mai un acquirente si convincesse di non poter vendere per dieci anni e questa sua convinzione fosse in qualche modo esternata ad altri, verrebbe meno la sua "buona fede" (perche a quel punto dimostrebbe di sapere) e quindi crollerebbero i presupposti dell'usucapione abbreviata. Come vedi, l'usucapione abbreviata non c'entra nulla con il tuo caso, perciò penso che il notaio abbia bisogno di rifletterci ancora un pò su. Saluti e Buona Pasqua Gaetano, felice di approfondire con Te. Quando un soggetto si appropria di un bene immobile sa benissimo, in buona fede, per necessità, che passati i venti anni in cui lo cura e ne gode i frutti senza che nessuno lo contesti, matura il diritto di usucapione. La differenza tra l'usucapione e l'usucapione abbreviata è che nel secondo, il soggetto a favore ha un titolo di proprietà avendo acquistato da un soggetto che crede di esserne il proprietario senza titolo. L'acquirente, nel caso di usucapione abbreviata, è certamente messo a conoscenza nell'atto che va a firmare, del fatto che per dieci anni non potrà alienare il bene, così come il venditore dichiara che il bene è nel suo pieno possesso ma che lo cede senza averne titolo trascritto. Certo è che le parti devono avere una fiducia tra loro, incondizionata. Il rischio che arrivi un terzo che vanta un qualche diritto, non è così leggero come sembra. Nel mio caso i venditori sono tre fratelli che vendono al coniuge di uno di loro, oppure a una ditta di cui è socio uno dei tre fratelli, questo comunque lo decidererebbero loro, ma nonn siamo ancora così avanti. Saluti brevemente usucapiti. :wink:
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gaetano59
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"totonno" ha scritto:
Gaetano, felice di approfondire con Te. Quando un soggetto si appropria di un bene immobile sa benissimo, in buona fede, per necessità, che passati i venti anni in cui lo cura e ne gode i frutti senza che nessuno lo contesti, matura il diritto di usucapione. La differenza tra l'usucapione e l'usucapione abbreviata è che nel secondo, il soggetto a favore ha un titolo di proprietà avendo acquistato da un soggetto che crede di esserne il proprietario senza titolo. L'acquirente, nel caso di usucapione abbreviata, è certamente messo a conoscenza nell'atto che va a firmare, del fatto che per dieci anni non potrà alienare il bene, così come il venditore dichiara che il bene è nel suo pieno possesso ma che lo cede senza averne titolo trascritto. Certo è che le parti devono avere una fiducia tra loro, incondizionata. Il rischio che arrivi un terzo che vanta un qualche diritto, non è così leggero come sembra. Nel mio caso i venditori sono tre fratelli che vendono al coniuge di uno di loro, oppure a una ditta di cui è socio uno dei tre fratelli, questo comunque lo decidererebbero loro, ma nonn siamo ancora così avanti. Saluti brevemente usucapiti. Antonio secondo me stai un pò mischiando le due fattispecie. Le cose tirate in ballo sono diverse e complesse. Penso che a questo punto abbiano bisogno di essere "metabolizzate". Può darsi che riparlarndone con il notaio dopo qualche giorno di "riflessione" il tutto potrebbe apparire sotto una luce diversa. Saluti e Auguri, Le trasmissioni riprenderanno Martedì 10. :lol:
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geoalfa
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Ritengo che sarà gradito a tutti conoscere l'epilogo di questa corposa vicenda che ha coinvolto un Notaio, dopo aver constatato i ripetuti inserimenti di passaggi già noti, penso sia il minimo si possa fare! saluti
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