Diritto di Proprietà - modi di acquisto La proprietà si può acquistare solo nei modi previsti dalla legge
all’art. 922, in cui sono istinti in due grandi categorie:
- 1) acquisto a titolo derivativo:
Si ha quando si acquista il diritto di proprietà sulla cosa direttamente dal precedente proprietario, per effetto di un:
- 1a) contratto (compravendita, donazione, ...) - 1b) successione per causa di morte. - 1c) ( sentenza …). Chi trasferisce il diritto è chiamato
dante causa,
chi lo acquista
avente causa.
In ipotesi di acquisto a titolo derivativo e per usucapione prevale quest’ultimo Cassazione Civile, II° Sezione,
Sentenza n. 15503 del 6.12.2000:
“Il principio secondo il quale il conflitto tra l’acquisto a titolo derivativo e l’acquisto per usucapione è sempre risolto a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta la usucapione, e della anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo, trova applicazione anche in relazione all’acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, essendo quest’ultimo un acquisto non a titolo originario, ma a titolo derivativo, in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato da quest’ultimo all’acquirente”.
- 2) acquisto a titolo originario:
Si ha quando l’acquisto del diritto di proprietà non ha alcun rapporto con il precedente proprietario (che potrebbe anche non esistere.
Tale modo di acquisto della proprietà libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario e fa estinguere anche i diritti reali e le garanzie reali in precedenza costituiti sulla cosa.
Modi di acquisto a titolo originario: 1) L’occupazione. E’ un modo con il quale si acquista la proprietà delle cose mobili che non appartengono a nessuno;
Tale proprietà si acquista semplicemente mediante l’impossessamento della cosa e l’intenzione di fare propria la cosa.
Possono essere di nessuno solo le cose mobili (gli immobili, cosiddetti beni vacanti, che non appartengono a nessun privato sono di probità dello Stato o delle Regioni a statuto speciale).
Il codice considera cose di nessuno, suscettibili di occupazione, due serie di cose:
-1a) Le cose abbandonate che diventano di nessuno dopo l’abbandono da parte del proprietario il quale se ne è liberato con l’intenzione di rinunciare alla proprietà;
-1b) Gli animali che formano oggetto della pesca ( la caccia, NO, ora la fauna selvatica è diventata patrimonio indisponibile dello Stato).
Vi è una terza serie di cose che possono essere occupate, non menzionate dal codice :
- 3a) Le cose mobili altrui mediante il consenso, espresso o tacito del proprietario ( cogliere fiori o legna sul fondo altrui con il consenso del proprietario..).
- 3b) L’invenzione (ritrovamento).
Invenzione vuol dire
“trovare per caso” e indica il ritrovamento da parte di un soggetto di un bene mobile smarrito dal proprietario (il proprietario né ha perduto il possesso senza rinunciare alla proprietà, dunque non può formare oggetto di occupazione).
Il ritrovatore deve consegnare l’oggetto rinvenuto al proprietario o all’ufficio comunale degli oggetti smarriti che ne rendo noto il ritrovamento con la pubblicazione nell’albo pretorio;
Trascorso un anno dalla pubblicazione senza che il proprietario si presenti, questo perde la proprietà della cosa e ne diventa proprietario il ritrovatore.
Se invece si presenta, il proprietario deve al ritrovatore un premio, pari ad 1/10 del valore della cosa.
Per invenzione si può anche acquistare la proprietà di un tesoro, ovvero qualunque cosa mobile di valore, nascosta o sotterrata, di cui nessuno è in grado di dimostrare di esserne proprietario.
Esso appartiene, di regola, al proprietario del terreno in cui viene ritrovato.
Invece, se chi ha rinvenuto il tesoro è diverso dal proprietario:
a) Se il ritrovamento è avvenuto per caso il tesoro spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore;
b) Se il ritrovamento è avvenuto su incarico del proprietario il tesoro spetta al solo proprietario del fondo, mentre al ritrovatore spetta il compenso che gli era stato
promesso per scavare.
c) Se il tesoro è di interesse storico, archeologico, o artistico, esso appartiene di diritto allo Stato che darà un premio allo scopritore e al proprietario del fondo.
3c) L’ Accessione.
Per regola generale, la proprietà di una cosa qualificabile come principale (es.: un fondo) fa acquistare anche la proprietà delle cose qualificabili come ad essa
accessorie (es. una piantagione).
3c1.) Accessione di cosa mobile a cosa immobile.
Ogni bene che venga materialmente unito ad un bene immobile accede, ossia diventa proprietà del proprietario del bene immobile.
- Se qualcuno costruisce su suolo altrui all’insaputa del proprietario del suolo, quest’ultimo ha la facoltà di scegliere se tenersi la costruzione (pagando una
somma pari al costo dall’opera o al maggior valore conseguito dall’opera) oppure obbligare l’altro a demolire la costruzione.
- Se, invece, il proprietario è a conoscenza delle opere altrui, non ne potrà esigere la demolizione.
- Se, il proprietario, nel costruire sul proprio fondo, sconfini in buona fede occupando con la costruzione parte di un fondo contiguo, il giudice potrà, su richiesta
del costruttore, attribuirgli la proprietà della parte sul fondo altrui, obbligandolo però a pagare il doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento
dei danni.
3c2) Accessione di cosa immobile a cosa immobile.
E’ il caso dell’
Alluvione (3c2a) :
la crescita di un fondo determinata dai depositi di terra lasciati via via del fiume che lo bagna.
Il proprietario del fondo a valle acquista, per accessione, la proprietà degli incrementi che il suo fondo ha ricevuto.
E dell’
Avulsione (3c2b) :
il distacco ad opera di un fiume di una parte di terreno e la sua unione con un altro terreno;
In questo caso chi ha ricevuto l’incremento ne diventa proprietario, ma deve dare un’indennità al proprietario del fondo dal quale si è staccata la porzione di terreno.
3c3) Accessione di cosa mobile a cosa mobile.
E’ il caso della unione e commistione
(3c3a):
- Se due o più cose vengono ad unirsi (unione) o a mescolarsi (commistione) in modo da formare un tutt’uno e non poter più essere distinte, il proprietario della cosa
principale (quella che ha un valore notevolmente superiore all’altra) diventa proprietario del tutto, pagando all’altro il valore della sua cosa;
- Se invece il valore delle singole cose è grosso modo equivalente, i proprietari acquistano la comproprietà sulla cosa risultante dall’unione o dalla commistione;
- A meno che la cosa non possa ancora essere separata, i proprietari manterranno la proprietà antecedente al fatto.
(es. la vernice di X è stata usata per verniciare la macchina di Y).
Le stesse regole trovano applicazione nella
specificazione:
- Si ha quando un soggetto acquista la proprietà di materiali altrui che ha adoperato per realizzare una certa cosa.
Lo
specificatore, può acquistare la proprietà dell’oggetto pagando al proprietario il prezzo della materia, ma se il valore della materia sorpassa quello della mano d’opera,
l’oggetto rimane al proprietario della materia che dovrà però pagare allo specificatore il prezzo della mano d’opera.
vedi anche:
http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/principianti-allo-sbaraglio/diritto-di-abitazione-non-inserito-nel-mod4-34823/start/30/#messaggio226287