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Autore A propositi di FR e ICI

Alberto

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27 Dicembre 2004

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Brescia

 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2010 alle ore 18:29

So che se ne è già parlato, ma questa mi sembra interessante :

prot. 6143/2010 - dall'Ufficio Provinciale di Brescia

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Autore Risposta

mcuto

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22 Novembre 2004

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 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 15:21

L'ufficio provinciale di Brescia ribadisce quanto riportato nella circ. 7/2007 e del DL 577/1993.
La Corte di Cassazione, però con sentenza 7102 del 24.03.2010, ammette l'esenzione dei fabbricati rurali solo se censiti nelle apposite categorie catastali, ovvero D/10 e A/6, escludendo tutte le altre categorie ordinarie.
Inoltre, per far capire come siamo contraddittori in Italia, vi ricordo che la categoria A/6 è stata soppressa con circolare n. 5 del 14.03.1992 del MINISTERO delle FINANZE.
A chiarimento aggiungo la scansione dell'articolo uscito sul sole 24 ore dell'11 Aprile 2010.
Adesso cosa si fa? Si ripristinano tutti gli A/6? O si aprono migliaia di contenziosi?

Il dibattito continua.
saluti a tutti

Clicca sull'immagine per vederla intera

By mcuto at 2010-04-16[/img]

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venturiniluciano

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 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 17:30

qui trovate il testo della sentenza
http://venturiniluciano.it/download/sent...

ora divento borioso e superbo
secondo me hanno preso un abbaglio clamoroso
categoria A/6 storicamente era un fabbricato urbano con dicitura "rurale" perchè talmente povero ma talmente povero che risultava spesso privo di riscaldamento, servizio igienico e suddivisione in stanze, dicesi in parole povere "casolare", unica eccezione "el fogolar" cioè il camino per scaldarsi
ora che sostengano che i rurali di allora siano i fabbricati che dobbiamo accatastare oggi, la vedo difficile
quindi mi chiedo
allora sono borioso e superbo se penso di saperne d+ ?
indi per cui verrò tacciato di impudenza? messo alla gogna ? condannato per villipendio?

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mcuto

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22 Novembre 2004

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 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 19:03

[quote]venturini Luciano
categoria A/6 storicamente era un fabbricato urbano con dicitura "rurale" perchè talmente povero ma talmente povero che risultava spesso privo di riscaldamento, servizio igienico e suddivisione in stanze, dicesi in parole povere "casolare", unica eccezione "el fogolar" cioè il camino per scaldarsi
ora che sostengano che i rurali di allora siano i fabbricati che dobbiamo accatastare oggi, la vedo difficile
quindi mi chiedo
allora sono borioso e superbo se penso di saperne d+ ?
indi per cui verrò tacciato di impudenza? messo alla gogna ? condannato per villipendio?[/quote]

Concordo in pieno

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jema

(GURU)

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26 Aprile 2007

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2010 alle ore 19:29

"venturiniluciano" ha scritto:
secondo me hanno preso un abbaglio clamoroso


Direi che "hanno messo l’accento sulle contraddizioni implicite del processo decisionale".

***************************
Io villipendio, Tu villipendi, Lui ...
:lol:

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Alberto

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27 Dicembre 2004

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 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2010 alle ore 07:47

"mcuto" ha scritto:
vi ricordo che la categoria A/6 è stata soppressa con circolare n. 5 del 14.03.1992 del MINISTERO delle FINANZE.



La categoria A/6 in relatà non è mai stata soppressa, non basta una circolare per abolire una categoria catastale, tant'è che nell'elenco delle categorie catastali disponibile sul sito dell'Agenzia compaiono sia le categorie A/5 che A/6 ed anche nel quadro tariffario del DOCFA 4 queste categorie compaiono.

Nella circolare 10/2005 è sctritto:
"Per le tipologie residenziali quali le A/5 ed A/6 la qualificazione nella specifica categoria è essenzialmente dettata dall’assenza di un servizio igienico di uso esclusivo, ovvero presente, ma con accesso esterno dai vani abitabili. La realizzazione del servizio igienico di uso esclusivo è motivo fondato per l’elevazione della categoria attuale in altra di maggiore pregio."

Quindi secondo qualche intelligentone, i contadini vivono ancora in case senza bagno, e se hanno il bagno in casa sono talmente ricchi che devono essere messi alla gogna e devono pagare l'ICI.

Beata ignoranza ....... il guaio è che lo stipendio glielo paghiamo noi

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Alberto

Iscritto il:
27 Dicembre 2004

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Brescia

 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2010 alle ore 08:22

"venturiniluciano" ha scritto:
qui trovate il testo della sentenza
http://venturiniluciano.it/download/sent...

ora divento borioso e superbo
secondo me hanno preso un abbaglio clamoroso
categoria A/6 storicamente era un fabbricato urbano con dicitura "rurale" perchè talmente povero ma talmente povero che risultava spesso privo di riscaldamento, servizio igienico e suddivisione in stanze, dicesi in parole povere "casolare", unica eccezione "el fogolar" cioè il camino per scaldarsi
ora che sostengano che i rurali di allora siano i fabbricati che dobbiamo accatastare oggi, la vedo difficile



Caro Luciano, anche due poveri canneggiatori come noi si sono accorti che qualcosa non quadra:
l'Agenzia applica quanto scritto nel DL 557/93, chi ha scritto la sentenza questo DL non lo cita nemmeno: forse non lo ha letto ? forse il DL non ha valore e quindi è l'Agenzia si sbaglia?

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2010 alle ore 08:41

"Alberto" ha scritto:
"venturiniluciano" ha scritto:
qui trovate il testo della sentenza
http://venturiniluciano.it/download/sent...

ora divento borioso e superbo
secondo me hanno preso un abbaglio clamoroso
categoria A/6 storicamente era un fabbricato urbano con dicitura "rurale" perchè talmente povero ma talmente povero che risultava spesso privo di riscaldamento, servizio igienico e suddivisione in stanze, dicesi in parole povere "casolare", unica eccezione "el fogolar" cioè il camino per scaldarsi
ora che sostengano che i rurali di allora siano i fabbricati che dobbiamo accatastare oggi, la vedo difficile



Caro Luciano, anche due poveri canneggiatori come noi si sono accorti che qualcosa non quadra:
l'Agenzia applica quanto scritto nel DL 557/93, chi ha scritto la sentenza questo DL non lo cita nemmeno: forse non lo ha letto ? forse il DL non ha valore e quindi è l'Agenzia si sbaglia?



Luciano che tu abbia scelto di continuare a fare la carriera di canneggiatore, lo sapevo!

so che ne sei ampiamente soddisfatto, come del resto lo sono io!

sapevo anche che dei gradi sul campo non ti servono a nulla, tanto tu continui a pensarla a modo tuo e nello stesso modo continuerai a dare i consigli utili e le risposte che riterrai giusto dare per lo sviluppo del sito.

lo stesso dicasi di Alberto, del quale ho ampia stima!

mi son fatta la convinzione che state facendo quello che tanti altri fanno il : Guru di fatto !

e spero che alla prossima infornata, Ezio si ricordi di appiopparVi anche questo meritato titolo di Guru, per i meriti finora conseguiti e che continuerete a perseguire.

Per quanto riguarda la famosa sentenza, sicuramente ne seguiranno altre del tenore opposte, e quindi ritengo di continuare a fare e pensare nella stessa maniera come abbiamo sempre fatto, rispettando le circolari e leggi in vigore!
cordialità

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venturiniluciano

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 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2010 alle ore 13:27

"geoalfa" ha scritto:
"Alberto" ha scritto:
"venturiniluciano" ha scritto:
qui trovate il testo della sentenza
http://venturiniluciano.it/download/sent...

ora divento borioso e superbo
secondo me hanno preso un abbaglio clamoroso
categoria A/6 storicamente era un fabbricato urbano con dicitura "rurale" perchè talmente povero ma talmente povero che risultava spesso privo di riscaldamento, servizio igienico e suddivisione in stanze, dicesi in parole povere "casolare", unica eccezione "el fogolar" cioè il camino per scaldarsi
ora che sostengano che i rurali di allora siano i fabbricati che dobbiamo accatastare oggi, la vedo difficile



Caro Luciano, anche due poveri canneggiatori come noi si sono accorti che qualcosa non quadra:
l'Agenzia applica quanto scritto nel DL 557/93, chi ha scritto la sentenza questo DL non lo cita nemmeno: forse non lo ha letto ? forse il DL non ha valore e quindi è l'Agenzia si sbaglia?



Luciano che tu abbia scelto di continuare a fare la carriera di canneggiatore, lo sapevo!

so che ne sei ampiamente soddisfatto, come del resto lo sono io!

sapevo anche che dei gradi sul campo non ti servono a nulla, tanto tu continui a pensarla a modo tuo e nello stesso modo continuerai a dare i consigli utili e le risposte che riterrai giusto dare per lo sviluppo del sito.

lo stesso dicasi di Alberto, del quale ho ampia stima!

mi son fatta la convinzione che state facendo quello che tanti altri fanno il : Guru di fatto !

e spero che alla prossima infornata, Ezio si ricordi di appiopparVi anche questo meritato titolo di Guru, per i meriti finora conseguiti e che continuerete a perseguire.

Per quanto riguarda la famosa sentenza, sicuramente ne seguiranno altre del tenore opposte, e quindi ritengo di continuare a fare e pensare nella stessa maniera come abbiamo sempre fatto, rispettando le circolari e leggi in vigore!
cordialità


carissimo, quella è una simpatica battuta che ci facciamo tra noi, alberto ed io
non sono i gradi a fare il cuore delle persone
e non è detto che noi abbiamo un cuore....... :wink:

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mcuto

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 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2011 alle ore 14:55

riesumo il post per inserire questa nuova scadenza per la riesumazione delle A/6.
Vi allego l'articolo di oggi del sole 24 ore in attesa di un DM che ci illumini.

Clicca sull'immagine per vederla intera



Voi cosa ne pensate?
saluti

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mifab28

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 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2011 alle ore 14:16

Riporto di seguiro l'articolo uscito al sole 24 del 12 luglio 2011.

una sentenza della cassazione ha data gia un parere positivo a riguardo, ma per quello che ho letto il direttore Alemanno ha dato diverse direttiva a riguardo.
Ora il mio dubbio è posso dare la categoria A6 al mio fabbricaro ex rurale passato all'urbano?? qua dice di si, il catasto dice di no!!!!
l'articolo:
I fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità di cui all'articolo 9 del Dl 557/1993 dovranno essere iscritti nelle categorie catastali individuate dalla Cassazione, ovvero A/6 e D/10, entro il 30 settembre prossimo. Lo prevede l'articolo 7 del Dl 70/2011 (decreto Sviluppo) approvato lo scorso 7 luglio.
Passa in secondo piano, quindi, la norma contenuta nel Ddl sulla montagna che introduceva un'ulteriore interpretazione dell'articolo 5 del Dl 504/92 (Ici) secondo la quale, più semplicemente, i fabbricati rurali, qualora rispettassero i requisiti di cui all'articolo 9 del Dl 557/93 indipendentemente dalla classificazione catastale loro attribuita, erano comunque esclusi dall'imposta comunale.

Invece, l'articolo 7, commi 2bis-2quater, del decreto Sviluppo prevede ora un nuovo adempimento e cioè una comunicazione da presentare all'agenzia del Territorio corredata da un'autocertificazione nella quale il richiedente attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e ininterrottamente i requisiti di cui al Dl 557/93. Entro il 20 novembre l'agenzia del Territorio deve, previa verifica dei requisiti, convalidare le autocertificazioni presentate e attribuire la categoria A6 o D10. Tuttavia, va detto che l'Agenzia può rifiutare la domanda predisposta dal contribuente entro il 20 novembre 2012, mediante provvedimento motivato, e in tal caso il contribuente dovrà versare le imposte dovute nonché gli interessi e le sanzioni raddoppiate.

Con l'introduzione di questo "riaccatastamento" il legislatore conferma pertanto l'orientamento restrittivo della Corte di cassazione che vuole la ruralità vincolata anche alla categoria catastale, ancorché la norma di legge istitutiva (articolo 9 del Dl 557/93) non lo preveda affatto. A questo punto, per individuare le costruzioni destinatarie di questa disposizione, è necessario dividere i fabbricati rurali in due categorie:
1) Quelli segnalati in mappa nel catasto terreni per i quali non scatta l'obbligo di farli transitare nel catasto fabbricati; per queste costruzioni riteniamo che non si debba fare nulla in quanto nessuna norma di legge prevede l'obbligo dell'iscrizione al catasto fabbricati (si veda l'articolo 2, comma 36 del Dl 262/06);
2) I fabbricati rurali già iscritti nel catasto fabbricati, che, a loro volta, devono essere scomposti in due categorie: quelli accatastati nelle categorie A6 e D10 per i quali nulla deve essere fatto, e i fabbricati classificati in altre categorie per i quali invece è opportuna la domanda di variazione di categoria catastale.

I casi di costruzioni rurali iscritte in catasto in categorie diverse da A6 e D10 sono ovviamente numerosi. Infatti le abitazioni nuove (anche a seguito di ristrutturazioni) sono state generalmente iscritte nella categoria A3 e certamente non nell'A6 inutilizzata da molto tempo dalla agenzia del Territorio. Così pure per i fabbricati strumentali che sono iscritti nella categorie D7 e D8, relativi alle attività di allevamento; in qualche caso vi è la categoria C per i depositi e più recentemente la categoria D1 per gli impianti fotovoltaici di produzione dell'energia. Tutti questi casi vanno regolarizzati chiedendo la nuova classificazione catastale. Si ritiene, al riguardo, che l'attribuzione della categoria catastale A6 o D10 prescinda dalle caratteristiche tecniche del fabbricato e sia conseguente soltanto al rispetto dei requisiti di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93.

La forzatura operata dal legislatore nel fornire alle costruzioni rurali una classificazione adeguata e a loro riservata ha effetti per tutte le imposte e non soltanto per l'Ici. Infatti la norma fa riferimento ai requisiti della ruralità di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93. Quindi una costruzione rurale, se iscritta in catasto e non classificata in A6 o D10, non può usufruire nemmeno dell'esenzione ai fini delle imposte sul reddito, l'esclusione dagli oneri di urbanizzazione e così via. Inoltre, la sussistenza da almeno un quinquennio dei requisiti sembra avere il significato di fornire effetto retroattivo alla classificazione catastale rurale, con abbandono quindi delle controversie pendenti in materia di recupero dell'imposta comunale. Resta, però, il problema di capire se questa disposizione si applichi anche ai fabbricati in possesso da meno di cinque anni[color=green]

Che fare???

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jema

(GURU)

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26 Aprile 2007

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2011 alle ore 15:00

"mifab28" ha scritto:
Riporto di seguiro l'articolo uscito al sole 24 del 12 luglio 2011.

una sentenza della cassazione ha data gia un parere positivo a riguardo, ma per quello che ho letto il direttore Alemanno ha dato diverse direttiva a riguardo.
Ora il mio dubbio è posso dare la categoria A6 al mio fabbricaro ex rurale passato all'urbano?? qua dice di si, il catasto dice di no!!!!
l'articolo:
I fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità di cui all'articolo 9 del Dl 557/1993 dovranno essere iscritti nelle categorie catastali individuate dalla Cassazione, ovvero A/6 e D/10, entro il 30 settembre prossimo. Lo prevede l'articolo 7 del Dl 70/2011 (decreto Sviluppo) approvato lo scorso 7 luglio.
Passa in secondo piano, quindi, la norma contenuta nel Ddl sulla montagna che introduceva un'ulteriore interpretazione dell'articolo 5 del Dl 504/92 (Ici) secondo la quale, più semplicemente, i fabbricati rurali, qualora rispettassero i requisiti di cui all'articolo 9 del Dl 557/93 indipendentemente dalla classificazione catastale loro attribuita, erano comunque esclusi dall'imposta comunale.

Invece, l'articolo 7, commi 2bis-2quater, del decreto Sviluppo prevede ora un nuovo adempimento e cioè una comunicazione da presentare all'agenzia del Territorio corredata da un'autocertificazione nella quale il richiedente attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e ininterrottamente i requisiti di cui al Dl 557/93. Entro il 20 novembre l'agenzia del Territorio deve, previa verifica dei requisiti, convalidare le autocertificazioni presentate e attribuire la categoria A6 o D10. Tuttavia, va detto che l'Agenzia può rifiutare la domanda predisposta dal contribuente entro il 20 novembre 2012, mediante provvedimento motivato, e in tal caso il contribuente dovrà versare le imposte dovute nonché gli interessi e le sanzioni raddoppiate.

Con l'introduzione di questo "riaccatastamento" il legislatore conferma pertanto l'orientamento restrittivo della Corte di cassazione che vuole la ruralità vincolata anche alla categoria catastale, ancorché la norma di legge istitutiva (articolo 9 del Dl 557/93) non lo preveda affatto. A questo punto, per individuare le costruzioni destinatarie di questa disposizione, è necessario dividere i fabbricati rurali in due categorie:
1) Quelli segnalati in mappa nel catasto terreni per i quali non scatta l'obbligo di farli transitare nel catasto fabbricati; per queste costruzioni riteniamo che non si debba fare nulla in quanto nessuna norma di legge prevede l'obbligo dell'iscrizione al catasto fabbricati (si veda l'articolo 2, comma 36 del Dl 262/06);
2) I fabbricati rurali già iscritti nel catasto fabbricati, che, a loro volta, devono essere scomposti in due categorie: quelli accatastati nelle categorie A6 e D10 per i quali nulla deve essere fatto, e i fabbricati classificati in altre categorie per i quali invece è opportuna la domanda di variazione di categoria catastale.

I casi di costruzioni rurali iscritte in catasto in categorie diverse da A6 e D10 sono ovviamente numerosi. Infatti le abitazioni nuove (anche a seguito di ristrutturazioni) sono state generalmente iscritte nella categoria A3 e certamente non nell'A6 inutilizzata da molto tempo dalla agenzia del Territorio. Così pure per i fabbricati strumentali che sono iscritti nella categorie D7 e D8, relativi alle attività di allevamento; in qualche caso vi è la categoria C per i depositi e più recentemente la categoria D1 per gli impianti fotovoltaici di produzione dell'energia. Tutti questi casi vanno regolarizzati chiedendo la nuova classificazione catastale. Si ritiene, al riguardo, che l'attribuzione della categoria catastale A6 o D10 prescinda dalle caratteristiche tecniche del fabbricato e sia conseguente soltanto al rispetto dei requisiti di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93.

La forzatura operata dal legislatore nel fornire alle costruzioni rurali una classificazione adeguata e a loro riservata ha effetti per tutte le imposte e non soltanto per l'Ici. Infatti la norma fa riferimento ai requisiti della ruralità di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93. Quindi una costruzione rurale, se iscritta in catasto e non classificata in A6 o D10, non può usufruire nemmeno dell'esenzione ai fini delle imposte sul reddito, l'esclusione dagli oneri di urbanizzazione e così via. Inoltre, la sussistenza da almeno un quinquennio dei requisiti sembra avere il significato di fornire effetto retroattivo alla classificazione catastale rurale, con abbandono quindi delle controversie pendenti in materia di recupero dell'imposta comunale. Resta, però, il problema di capire se questa disposizione si applichi anche ai fabbricati in possesso da meno di cinque anni

Che fare???


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