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Autore varie per successione principiante

archiwalter

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11 Ottobre 2006

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76

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 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 17:36

Ciao a tutti.
Sono alle prese con la mia prima e unica denuncia di successione (giusto per far risparmiare qualcosa alla famiglia di mia moglie...),
quindi vi prego di perdonare l'eventuale banalità delle mie domande.
-nel quadro eredi va comunque indicato il coniuge superstite, anche se ha rinunciato?
-l'immobile in oggetto sarà gravato da diritto d'abitazione a favore del coniuge superstite, il valore del bene potrà essere ridotto secondo il corretto coefficiente per la nuda proprietà? se si, tale valore dovrà essere indicato direttamente nel quadro B, magari con una adeguata osservazione?
Grazie per l'attenzione.
Walter

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Autore Risposta

totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
19 Maggio 2006

Messaggi:
8611

Località
Firenze

 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 19:15

"archiwalter" ha scritto:
Ciao a tutti.
Sono alle prese con la mia prima e unica denuncia di successione (giusto per far risparmiare qualcosa alla famiglia di mia moglie...),
quindi vi prego di perdonare l'eventuale banalità delle mie domande.
-nel quadro eredi va comunque indicato il coniuge superstite, anche se ha rinunciato?
-l'immobile in oggetto sarà gravato da diritto d'abitazione a favore del coniuge superstite, il valore del bene potrà essere ridotto secondo il corretto coefficiente per la nuda proprietà? se si, tale valore dovrà essere indicato direttamente nel quadro B, magari con una adeguata osservazione?
Grazie per l'attenzione.
Walter



Prima domanda: Sì, come erede rinunciante, e va allegato l'atto di rinuncia.
Seconda domanda: No. Per me la nuda proprietà si ha solamente con l'usufrutto, anche se tale diritto di abitazione è una menomazione della piena proprietà per cui il tuo dubbio non è fuori luogo. A tal proposito: it.wikipedia.org/wiki/Nuda_propriet%C3%A...

Saluti.

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dado48

(GURU)

Iscritto il:
24 Novembre 2005

Messaggi:
2072

Località
Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2011 alle ore 19:25

"Totonno" ha scritto:
Prima domanda: Sì, come erede rinunciante, e va allegato l'atto di rinuncia.


Mi permetto di dissentire:
Il Rinunciante perde la qualità di erede e, pertanto, non deve essere indicato nel Quadro "A".
Va invece indicato nell'Albero Genealogico con la precisazione "Rinunciante".

Altre considerazioni ???
Ciao, buon lavoro.

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talismatico

Iscritto il:
08 Luglio 2007

Messaggi:
346

Località
lu Sule, lu Mare, lu Ientu

 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 00:01

Salve!

Partiamo dal presupposto, credo incontestabile, che la dichiarazione di successione ha solo valenza fiscale.
Poi, il diritto di abitazione del coniuge superstite permane anche quando questi è rinunciante, poiché tale diritto, ai sensi dell’art. 540 del c.c., è da intendersi come un vero e proprio prelegato.
Infine, 1 + 1 deve essere uguale a 2, e questo l’Erario lo sa calcolare benissimo.

Quindi, se nella dichiarazione di successione si vuole dare evidenza al diritto di abitazione del coniuge superstite, questi deve essere considerato un legatario anche se rinunciante all'eredità, e pertanto nel Modello 4 è giusto indicarlo nel quadro A (Eredi e Legatari).
Nel quadro B1 (Immobili e diritti reali) il valore dell’abitazione deve essere indicato nella sua interezza, senza alcuna detrazione, poiché con la successione vi è trasferimento dell’intero bene immobile, sebbene con diritti diversi (1 + 1 = 2) precisandoli eventualmente nelle osservazioni.

Nella pratica, nelle dichiarazioni di successione ed anche nelle volture collegate, si tende a non mettere in evidenza l’esistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, ma questo non vuol dire che tale diritto reale non sia efficace.

Spero di non aver aggiunto ulteriori dubbi.

Saluti!

gAR

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george_ces

Iscritto il:
09 Giugno 2007

Messaggi:
610

Località

 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 11:43

"talismatico" ha scritto:
Salve!

Partiamo dal presupposto, credo incontestabile, che la dichiarazione di successione ha solo valenza fiscale.
Poi, il diritto di abitazione del coniuge superstite permane anche quando questi è rinunciante, poiché tale diritto, ai sensi dell’art. 540 del c.c., è da intendersi come un vero e proprio prelegato.
Infine, 1 + 1 deve essere uguale a 2, e questo l’Erario lo sa calcolare benissimo.

Quindi, se nella dichiarazione di successione si vuole dare evidenza al diritto di abitazione del coniuge superstite, questi deve essere considerato un legatario anche se rinunciante all'eredità, e pertanto nel Modello 4 è giusto indicarlo nel quadro A (Eredi e Legatari).
Nel quadro B1 (Immobili e diritti reali) il valore dell’abitazione deve essere indicato nella sua interezza, senza alcuna detrazione, poiché con la successione vi è trasferimento dell’intero bene immobile, sebbene con diritti diversi (1 + 1 = 2) precisandoli eventualmente nelle osservazioni.

Nella pratica, nelle dichiarazioni di successione ed anche nelle volture collegate, si tende a non mettere in evidenza l’esistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, ma questo non vuol dire che tale diritto reale non sia efficace.

Spero di non aver aggiunto ulteriori dubbi.

Saluti!

gAR



Mi piace molto la chiarezza della risposta di talismatico ....
al quale chiedo:
- se in voltura non viene citato il diritto di abitazione (oppure si ? non ricordo), come può essere dimostrato dal coniuge tale diritto? (è sottinteso dal C.C. art. 540?)

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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19 Maggio 2006

Messaggi:
8611

Località
Firenze

 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2011 alle ore 15:03

"george_ces" ha scritto:
"talismatico" ha scritto:
Salve!

Partiamo dal presupposto, credo incontestabile, che la dichiarazione di successione ha solo valenza fiscale.
Poi, il diritto di abitazione del coniuge superstite permane anche quando questi è rinunciante, poiché tale diritto, ai sensi dell’art. 540 del c.c., è da intendersi come un vero e proprio prelegato.
Infine, 1 + 1 deve essere uguale a 2, e questo l’Erario lo sa calcolare benissimo.

Quindi, se nella dichiarazione di successione si vuole dare evidenza al diritto di abitazione del coniuge superstite, questi deve essere considerato un legatario anche se rinunciante all'eredità, e pertanto nel Modello 4 è giusto indicarlo nel quadro A (Eredi e Legatari).
Nel quadro B1 (Immobili e diritti reali) il valore dell’abitazione deve essere indicato nella sua interezza, senza alcuna detrazione, poiché con la successione vi è trasferimento dell’intero bene immobile, sebbene con diritti diversi (1 + 1 = 2) precisandoli eventualmente nelle osservazioni.

Nella pratica, nelle dichiarazioni di successione ed anche nelle volture collegate, si tende a non mettere in evidenza l’esistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, ma questo non vuol dire che tale diritto reale non sia efficace.

Spero di non aver aggiunto ulteriori dubbi.

Saluti!

gAR



Mi piace molto la chiarezza della risposta di talismatico ....
al quale chiedo:
- se in voltura non viene citato il diritto di abitazione (oppure si ? non ricordo), come può essere dimostrato dal coniuge tale diritto? (è sottinteso dal C.C. art. 540?)



Il diritto è sottinteso o automatico. In voltura riporto il soggetto quale intestatario del solo diritto di abitazione che io faccio sempre comparire in visura, anche se non obbligatorio.

Saluti.

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archiwalter

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11 Ottobre 2006

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Località
info@architettofortin.it

 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 18:03

Scusate il ritardo: grazie 1000 per le preziose risposte.
Ciao!

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