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PERGOLATO DISTANZA DAI CONFINI |

exanatra70
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CIAO A TUTTI secondo voi un pergolato (o pergola che sia) struttura aperta su quattro lati e con sovrastante rete ombreggiante o cannicciato FA DISTANZA DAI CONFINI??? o può essere posizionata sul confine stesso??
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ALEMARO
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dipende dal regolamento edilizio del comune dove devi intervenire. nei comuni limitrofi a dove opero io il p. non fa nè volume nè distanza, quindi è proponibile sempre.
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enrico_p
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Cavour
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CESKO
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Verande, Gazebo necessaria concessione edilizia e rispetto distanze URBANISTICA E EDILIZIA - AREE DEMANIALI - Interventi precari - Nozione - Fattispecie - D.P.R. n. 380/2001 - Cod. pen., 54, 55 e 1161 cod. nav. - D. Lgs. n. 490/1999. In materia edilizia, richiedono il permesso di costruire non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie ma anche le opere di qualsiasi genere stabilmente connesse al suolo o nel suolo, quale che sia il modo in cui si esprima tale connessione, dovendosi intendere per stabilità non l'inamovibilità della struttura, ma l'oggettiva destinazione della stessa a soddisfare un bisogno non provvisorio, temporaneo o contingente, (Cass. 15/04/2005 n. 14044). Nella specie, si tratta di un’opera realizzata in una zona demaniale e sottoposta a vincolo ambientale avente natura stabile. Stabilità desunta dalla sua funzione (non provvisoria, temporanea o contingente) e quindi in ordine a quella stabile modificazione del territorio si rende necessario sia il permesso di costruire che l'autorizzazione ambientale. Pres. De Maio - Est. Ianniello - Ric. Vitali. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 30/05/2007 (Ud. 11/04/2007), Sentenza n. 21220 La trasformazione di un balcone in veranda Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 4 ottobre 2006 , sentenza n. 33039 La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia/permesso di costruire. La realizzazione di una veranda chiusa con vetrate, determinando l'aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell'edificio, richiede il previo rilascio della concessione di costruzione (C. Stato, Sez. V: 8.4.1999, n. 394; 22.7.1992, n. 675). E’ necessaria la concessione edilizia "nel caso di veranda costruita con elementi in alluminio e vetri che aumenti la volumetria dell'edificio rispetto alla conformazione originaria, trattandosi peraltro di opera destinata a perdurare a tempo indeterminato, a nulla rilevando in contrario l'utilizzazione dei materiali diversi dalla muratura e l'eventuale amovibilità delle strutture utilizzate". La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino un trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere che essa avvenga mediante realizzazione d'opere murarie. Infatti, è irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio, precisando che anche una veranda, qualora sotto il profilo strutturale, sia stabilmente infissa al suolo e sotto il profilo funzionale sia preordinata a soddisfare la non precaria esigenza del titolare di un pubblico esercizio, costituisce "costruzione" e di conseguenza deve rispettare le distanze di cui [all'articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968 o le maggiori distanze prescritte dalle norme locali. Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 27 gennaio 2003 n. 419, Cfr. Cons. Stato, sez.V, 20 marzo 2000, n. 1507 e 7 ottobre 1996, n. 1194; Cass. pen., sez.III, 12 maggio 1995, n. 1758 e 6 aprile 1988). Lesione al decoro architettonico - illegittime le tettoie realizzate nella proprietà esclusiva Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2743 Con sentenza n. 2743 del 11/02/2005 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittime le tettoie realizzate nella proprietà esclusiva del condomino che comportavano un danno estetico alla facciata dell'edificio condominiale. Le opere realizzate dal condomino nella proprietà esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell'edificio, devono considerarsi vietate ai sensi dell'art. 1122 c.c. A proposito di individuazione di opere soggette a concessione la Cassazione ha stabilito: "La nozione di costruzione edilizia comprende qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, anche se non costruito in muratura, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l'area coperta, senza che abbia rilevanza la più o meno facile rimovibilità". (Cass. Sez. III, sent. n. 9777 del 03-11-1981) "Una veranda in ferro e vetri difetta del carattere di precarietà, non essendo destinata a sopperire ad esigenze momentanee e contingenti e ad essere eliminata subito dopo l'uso fattone, e quindi richiede (costituendo una costruzione in senso tecnico-giuridico) il preventivo rilascio della licenza del Sindaco". (Cass. Sez. III, sent. n. 10869 del 23-10-1980). In fattispecie di installazione su balcone di una veranda formata da intelaiatura in alluminio anodizzato e vetro la Suprema Corte ha escluso trattarsi di intervento di manutenzione straordinaria e ha ritenuto la necessità della concessione edilizia: "La costruzione di una "veranda" può farsi rientrare nel concetto di "interventi di manutenzione straordinaria" - intesi al recupero del patrimonio edilizio esistente, elencati nell'art. 31, lett. b), della legge 5 agosto 1978 n. 457, per i quali è richiesta la autorizzazione prevista dal successivo articolo 48, il cui mancato rilascio non costituisce reato - soltanto quando consista nella chiusura di un balcone o comunque di uno spazio assai limitato, con finalità di protezione dall'azione di agenti atmosferici esterni, in modo da assicurare una più completa funzionalità dell'immobile. Fuori di tale ipotesi si verte in tema di attività costruttiva che comporta un mutamento dell'assetto edilizio ed urbanistico del territorio comunale che richiede il rilascio della concessione". (Cass. Sez. III, sent. n. 4988 del 28-05-1983 conforme Cass, Sez. III, sent. n. 5693 del 15-06-1983 ). Costituisce attività rilevante sotto il profilo sia edilizio che urbanistico la costruzione di una veranda in alluminio anodizzato e vetro. Per la sua realizzazione è quindi necessaria la concessione (...) . Essa infatti incide sul prospetto dell'immobile (art. 26 della legge n. 47 del 1985), altera il volume e la superficie coperta ed è pertanto soggetta al controllo dell'autorità preposta al governo del territorio". (Cass. Sez. III, sent. n. 4918 del 05-06-1986). Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, una vera e propria costruzione assoggettata al requisito della concessione, poiché difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. La definizione di tale sua natura non è da ritenersi modificata dalla disciplina normativa introdotta con la legge 28 febbraio 1985 n. 47, la quale anzi precisa, tra l'altro, che sono da giudicarsi opere in assenza di concessione anche quelle rivolte all'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza o autonomamente utilizzabile". (Cass. Sez. III, sent. n. 6127 del 19-05-1988 ). La costruzione di una veranda necessita della concessione edilizia, quando non abbia l'esclusiva finalità di riparare l'edificio dagli agenti atmosferici". Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 17325 del 16-12-1989 ). La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non ha natura precaria né costituisce intervento di manutenzione straordinaria o di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia". (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 3879 del 27-03-2000 ". la nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino un trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere che essa avvenga mediante realizzazione d'opere murarie". Viene pure confermato che, "è irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio". (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 27 gennaio 2003 n. 419). La più recente che conferma questa linea è la: Sentenza 27.01.2003 n° 419 Il TAR del veneto però: TAR Veneto - Sez. II - 18 settembre 2003 n. 4856 Considerato che il ricorso in epigrafe può trovare accoglimento in considerazione della natura pertinenziale del manufatto (tettoia in legno aperta su tutti lati, composta da sei paletti di ferro e da una copertura assemblata con listelli di legno: cfr., ex multis, la sentenza n. 577 dd. 6 settembre 1993, resa da questa stessa Sezione in relazione ad una costruzione assimilabile nella tipologia) e della conseguente fondatezza della censura con la quale si deduce l’illegittimità dell’ingiunzione a demolire adottata a’ sensi dell’art. 92 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61. Rimane, peraltro, ferma l’esigenza per l’Amministrazione Comunale di valutare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 94 della medesima L.R. 61 del 1985. Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi e riservati restando gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione intimata. Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2003 ********************************************** DISTANZE Il tema delle distanze fra le costruzioni è un argomento che risulta molto interessante soprattutto in relazione ai rapporti fra vicinato, nel senso che gli interrogativi più frequenti sono quelli sulle distanze entro cui il vicino può costruire o sulla divisione delle spese relative ad un muro di confine o ancora sul luogo dove gli alberi possono essere piantati e sulla loro grandezza e altezza. Questo in considerazione del fatto che ciascun edificio ha bisogno di luce e di aria che consentano agli occupanti di avere una vita libera e dignitosa. In tema di distanze fra le costruzioni il primo riferimento normativo è il Codice Civile agli articoli 873 e ss. fino al 907. Andiamo ad analizzare nello specifico la normativa iniziando dai limiti che riguardano le distanze nelle costruzioni e nelle piantagioni (artt. da 873 a 899 c.c.). Il codice civile in questo tema dispone il principio in base al quale la distanza non può essere inferiore a tre metri salvo che i regolamenti comunali dispongano altrimenti. Questo significa che sono i regolamenti edilizi il primo riferimento e che le disposizioni del codice civile si applicano solo in loro mancanza. Quando però le costruzioni vicine sorgono a quella distanza da più di vent’anni entrambi i proprietari sono tenuti ad accettarli in quella posizione senza poter far nulla per cambiarla. Si parla in questo caso di usucapione. Per le nuove costruzioni invece le distanze fra gli edifici si fanno più lunghe nel senso che la distanza minima fra due edifici di nuova costruzione deve essere non inferiore a dieci metri e ancora di più se fra queste passa una strada a traffico veicolare. Il riferimento normativo in questo caso è il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444. Eccezione alla regola delle distanze fra edifici è l’edificazione in appoggio o in aderenza che consente la costruzione addosso al muro che sorge al confine fra due proprietà che è appunto possibile o in appoggio oppure in aderenza. Nel caso di costruzione in aderenza l’edificio deve essere in grado di reggersi autonomamente. Nel caso di costruzione in appoggio, invece, l’edificio di nuova costruzione si appoggia al muro che sorge sul confine lungo tutta la sua estensione, quindi è chiaro che in questo caso il vicino deve acconsentire e il proprietario della nuova costruzione dovrà pagare il costo di metà del muro comune nonché la metà del valore del suolo su cui è costruito. Le sopraelevazioni sono equiparate dalla legge in tutto e per tutto alle nuove costruzioni per cui si applicheranno anche a loro le regola in tema di distanze fra edifici. _______________________________________________________________________________________________ Il tema delle distanze fra le costruzioni è un argomento che risulta molto interessante soprattutto in relazione ai rapporti fra vicinato, nel senso che gli interrogativi più frequenti sono quelli sulle distanze entro cui il vicino può costruire o sulla divisione delle spese relative ad un muro di confine o ancora sul luogo dove gli alberi possono essere piantati e sulla loro grandezza e altezza. Questo in considerazione del fatto che ciascun edificio ha bisogno di luce e di aria che consentano agli occupanti di avere una vita libera e dignitosa. In tema di distanze fra le costruzioni il primo riferimento normativo è il codice civile agli articoli 873 e ss. fino al 907. Andiamo ad analizzare nello specifico la normativa iniziando dai limiti che riguardano le distanze nelle costruzioni e nelle piantagioni (artt. da 873 a 899 c.c.). Il codice civile in questo tema dispone il principio in base al quale la distanza non può essere inferiore a tre metri salvo che i regolamenti comunali dispongano altrimenti. Questo significa che sono i regolamenti edilizi il primo riferimento e che le disposizioni del codice civile si applicano solo in loro mancanza. Quando però le costruzioni vicine sorgono a quella distanza da più di vent’anni entrambi i proprietari sono tenuti ad accettarli in quella posizione senza poter far nulla per cambiarla. Si parla in questo caso di usucapione. Per le nuove costruzioni invece le distanze fra gli edifici si fanno più lunghe nel senso che la distanza minima fra due edifici di nuova costruzione deve essere non inferiore a dieci metri e ancora di più se fra queste passa una strada a traffico veicolare. Il riferimento normativo in questo caso è il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444. Eccezione alla regola delle distanze fra edifici è l’edificazione in appoggio o in aderenza che consente la costruzione addosso al muro che sorge al confine fra due proprietà che è appunto possibile o in appoggio oppure in aderenza. Nel caso di costruzione in aderenza l’edificio deve essere in grado di reggersi autonomamente. Nel caso di costruzione in appoggio, invece, l’edificio di nuova costruzione si appoggia al muro che sorge sul confine lungo tutta la sua estensione, quindi è chiaro che in questo caso il vicino deve acconsentire e il proprietario della nuova costruzione dovrà pagare il costo di metà del muro comune nonché la metà del valore del suolo su cui è costruito. Le sopraelevazioni sono equiparate dalla legge in tutto e per tutto alle nuove costruzioni per cui si applicheranno anche a loro le regola in tema di distanze fra edifici. In tema di edifici, un altro argomento che sta molto a cuore ai proprietari è il c.d. diritto al panorama che potremmo definirlo come il diritto di ciascun proprietario di godere di luce aria e verde all’affaccio dalla finestra o dal balcone. Questo diritto tuttavia non esiste in quanto non vi è alcun articolo di legge che lo definisce o lo introduce, per cui laddove un proprietario si sentisse leso nel suo diritto a seguito di una orribile costruzione effettuata da un suo vicino o da un albero eccessivamente rigoglioso potrebbe far ricorso rifacendosi alle norme sulle distanze legali tra le costruzioni oppure a quelle sulle luci e le vedute (artt. da 900 a 907 c.c.). Naturalmente se questo è quanto viene disposto a livello teorico e generale, talvolta il calcolo in concreto delle distanze al fine di determinare i diritti dei proprietari vicini può presentarsi non del tutto agevole anche in considerazione del fatto che bisognerebbe conoscere a fondo i criteri di calcolo nonché il giusto significato delle varie definizioni fornite dal legislatore. In questo campo interviene la Cassazione definendo per esempio la costruzione come “qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, della stabilità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo”. Inoltre per quanto concerne da dove far partire la misurazione delle distanze nel caso di sporgenze, la Cassazione ha disposto che non contano le sporgenze ornamentali, né i canali di gronda o i loro sostegni ma solo i balconi e le scale esterne. Comunque si segnala che tutte queste problematiche dovrebbero essere risolte dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione dei piani regolatori. Inoltre ricordiamo in tema di parcheggi che la legge Tognoli introduce un’eccezione al rispetto delle distanze in quanto viene permesso la costruzione di parcheggi anche nei cortili in possibile deroga “agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”. Di seguito forniamo degli schemi sulle distanze, indicando a quale riferimento normativo si riferiscono i dati. Cominciamo con lo schematizzare i dati sulle distanze forniti dal codice civile dagli articoli 873 al 907; 1) Edifici, costruzioni che non siano costruiti in aderenza o appoggio; 3 metri. 2) Muro di cinta la cui altezza misura meno di 3 metri di altezza; 0 metri. 3) Muro di cinta la cui altezza misura più di 3 metri di altezza; 3 metri. 4) Travi, tasselli, tubi interni in muro divisorio comune a due proprietari; 5 cm dalla superficie della parete del vicino. 5) Pozzi, cisterne, fosse latrine; 2 metri. 6) Tubi esterni, condutture (acqua, gas ecc.); 1 metro. 7) Forni, camini, stalle, casotti caldaia; in base ai regolamenti o in loro mancanza in base alla distanza di sicurezza. 8) Canale o fosso; distanza uguale alla profondità del fosso. 9) Alberi di alto fusto; 3 metri. 10) Alberi a basso fusto, inferiore a 3 metri di altezza; 1,5 metri. 11) Viti, arbusti, sieti vive, piante da frutto (con una altezza inferiore a 2,5 metri);1 metro. Distanze per i motori dei condizionatori sulle pareti esterne; Per l'installazione di un impianto di climatizzazione è necessario il rispetto delle distanze in verticale o in appiombo, di cui all'articolo 907 del Codice civile. Secondo questa norma, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui esistono vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia. Il contenzioso sul punto è tuttavia assai meno consistente e può riguardare i condomini dei piani soprastanti per la violazione della distanza di 3 metri in verticale misurati dalla soglia della finestra o dei terrazzi del piano superiore. A questo proposito si tenga presente che, agli effetti del rispetto delle distanze verticali, per costruzione deve intendersi non solo il manufatto in mattoni e cemento, ma qualsiasi opera di qualsiasi specie che ostacoli l'esercizio della veduta (si vedano, ad esempio, le sentenze della Cassazione del 17/05/1955, n. 1445 e del 22/11/1955, n. 12907). Infine, tra le altre cautele che devono essere tenute in considerazione in vista dell'installazione del climatizzatore, rientrano anche quelle relative alle immissioni di rumore a norma dell'articolo 844 del Codice civile e quelle relative allo stillicidio della condensa. Vediamo adesso le distanze tra finestre e pareti secondo il Dm del 1968 n. 1444 considerando fabbricati che non abbiano in mezzo una strada a traffico veicolare; 1) Nuovi edifici; 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate. 2) Nuovi complessi insediati in zone a bassa edificazione c.d. zone C; distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto tra pareti con finestre o tra un'unica parete con finestre e un'altra senza che si fronteggino per più di 12 metri. 3) Centri storici c.d. zona A; ristrutturazioni totali a distanze non inferiori a quelle esistenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. Vediamo ora le distanze tra finestre e pareti secondo il Dm del 1968 n. 1444 considerando fabbricati che abbiano in mezzo una strada a traffico veicolare; 1) Strade con una larghezza minore di 7 metri; larghezza più di 5 metri per lato. 2) Strade con una larghezza compresa fra 7 e 15 metri; larghezza più di 7,5 metri per lato. 3) Strade di larghezza superiore a 15 metri; larghezza più di 10 metri per lato. Adesso le distanze secondo quanto è disposto dal Codice della Strada fuori dai centri abitati; 1) Autostrade; 60 m. edifici in generale; 30 m. edifici in zone previste come edificabili; 5 m. muri di cinta. 2) Strade extraurbane principali; 40 m. edifici in generale; 20 m. edifici in zone previste come edificabili; 5 m. muri di cinta. 3) Strade extraurbane secondarie; 30 m. edifici in generale; 10 m. edifici in zone previste come edificabili; 3 m. muri di cinta. 4) Strade locali; 20 m. edifici in generale; non previste edifici in zone previste come edificabili; 3 m. muri di cinta. 5) Strade vicinali; 10 m. edifici in generale; non previste edifici in zone previste come edificabili; non previste muri di cinta. E le distanze secondo quanto è disposto dal Codice della Strada nei centri abitati; 1) Autostrade; 30 m. edifici in generale; 30 m. edifici quando manca uno strumento urbanistico vigente; 3 m. muri di cinta. 2) Strade urbane di scorrimento; 20 m. edifici in generale; 20 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta. 3) Strade urbane di quartiere; non previste per gli edifici in generale; 20 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta. 4) Strade locali; non previste per gli edifici in generale; 10 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; non previste per i muri di cinta Vietato costruire a distanza inferiore a tre metri dalla veduta del vicino Tribunale di Lodi, 06/04/2005, n. 203 L’art. 907 c.c. - vietando di costruire a distanza inferiore a tre metri dalla veduta del vicino - è diretto ad assicurare non solo aria e luce in quantità sufficiente ma, anche e soprattutto, l’integrità delle veduta stessa, riferendosi ad ogni opera stabile, qualunque ne sia la foggia e la materia. La nozione di costruzione è comprensiva non solo dei manufatti in calce e mattoni, ma di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo del genere. Trattasi di disposizione applicabile anche agli edifici condominiali. Distanze minime tra fabbricati: la lettura della c.d. ''distanza lineare'' TAR Toscana, sez. III, sentenza 22.01.2007 n° 55 Quanto alle modalità di calcolo della distanza, il Collegio che, anche accettando, in linea di principio, il criterio del computo in modo “lineare" e non “radiale” della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, il D.M. cit. sottolinei che la distanza debba essere “assoluta” e prescritta “in tutti i casi”. Si deve pertanto convenire che debba essere calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano ed indipendentemente dal fatto che la parete sopraelevata si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra. In tal senso si è espresso il T.A.R. Toscana, prendendo posizione sul tema delle modalità con le quali deve procedersi alla verifica o, comunque, al computo delle distanze esistenti fra i fabbricati. Pur dando atto dei diversi e contrapposti orientamenti giurisprudenziali esistenti sul punto, il Giudice amministrativo ha applicato la lettura della c.d. “distanza lineare” quale modalità maggiormente coerente con la lettera del D.M. n. 1444/68, per cui la misurazione “punto per punto” del limite del fabbricato rispetto al limite dell’altro fabbricato dovrà sempre riportare una dimensione non inferiore a quella prescritta come minima dall’ordinamento Cmq personalmente resto del parere che il pergolato, tipico impianto da giardino, non è soggetto al rispetto delle distanze imposto alle costruzioni. [size=18]Cordialmente CeSkO[/size]
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ccortazzo
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"ALEMARO" ha scritto: dipende dal regolamento edilizio del comune dove devi intervenire. nei comuni limitrofi a dove opero io il p. non fa nè volume nè distanza, quindi è proponibile sempre. ...vi dico la verità, .....la cosa fa pensare anche me,.....perchè bisogna fare anche un'altra considerazione,.......il pergolato, anche se in legno, se ha i pali infissi stabilmente nel terreno, diventa una struttura ammovibile, non è più una struttura precaria, .....e anche se non fa volumetria dovrebbe essere soggetta a tutte le leggi che interessano le costruzioni, .....e quindi anche alla legge sulle distanze dai confini. Anche se non sono completamente sicuro di quello che ho detto, poichè sono per il 90% un rilevatore e non sono un urbanista (il restante 10% ancora non l'ho capito), ........però, cmq sono come San Tommaso, prima di prendere qualcosa per buona la verifico sempre......e con questo voglio dire :roll: :roll: ...che io una capatina dal tecnico comunale la farei :roll: :roll: .....tanto per non avere sorprese. Buona Domenica
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CESKO
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"ccortazzo" ha scritto: "ALEMARO" ha scritto: dipende dal regolamento edilizio del comune dove devi intervenire. nei comuni limitrofi a dove opero io il p. non fa nè volume nè distanza, quindi è proponibile sempre. ...vi dico la verità, .....la cosa fa pensare anche me,.....perchè bisogna fare anche un'altra considerazione,.......il pergolato, anche se in legno, se ha i pali infissi stabilmente nel terreno, diventa una struttura ammovibile, non è più una struttura precaria, .....e anche se non fa volumetria dovrebbe essere soggetta a tutte le leggi che interessano le costruzioni, .....e quindi anche alla legge sulle distanze dai confini. Anche se non sono completamente sicuro di quello che ho detto, poichè sono per il 90% un rilevatore e non sono un urbanista (il restante 10% ancora non l'ho capito), ........però, cmq sono come San Tommaso, prima di prendere qualcosa per buona la verifico sempre......e con questo voglio dire :roll: :roll: ...che io una capatina dal tecnico comunale la farei :roll: :roll: .....tanto per non avere sorprese. Buona Domenica Leggi le sentenze in merito che ho riportato.....inerente i pergolati Buona domenica
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ccortazzo
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.....caspita, mentre rispondevo il grande cesko ha già risolto il problema,..fate finta che non ho detto niente. :wink:
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ccortazzo
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Leggi le sentenze in merito che ho riportato.....inerente i pergolati Buona domenica[/quote] ....  cesko, scusami se mi permetto, ..non è che voglio l'uovo già pulito...anzi, ....ma mi fai una grande cortesia, ....mi puoi evidensiare la sentenza inerente i pergolati?.... ....abbi pietà di me, ....ma sai di sabato, a quest'ora, e con la glicemia alta che mi annebbia la vista, ho difficoltà a trovare prontamente la cosa... Grazie anticipatamente
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CESKO
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"ccortazzo" ha scritto: Leggi le sentenze in merito che ho riportato.....inerente i pergolati Buona domenica ....  cesko, scusami se mi permetto, ..non è che voglio l'uovo già pulito...anzi, ....ma mi fai una grande cortesia, ....mi puoi evidensiare la sentenza inerente i pergolati?.... ....abbi pietà di me, ....ma sai di sabato, a quest'ora, e con la glicemia alta che mi annebbia la vista, ho difficoltà a trovare prontamente la cosa... Grazie anticipatamente[/quote] Perdonami :cry: :cry: :cry: forse ho scritto un "papiello" ma non ho centrato il problema....... l'unica sentenza che conoscevo ma non centra niente era quella : Lesione al decoro architettonico - illegittime le tettoie realizzate nella proprietà esclusiva Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2743 Con sentenza n. 2743 del 11/02/2005 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittime le tettoie realizzate nella proprietà esclusiva del condomino che comportavano un danno estetico alla facciata dell'edificio condominiale. Le opere realizzate dal condomino nella proprietà esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell'edificio, devono considerarsi vietate ai sensi dell'art. 1122 c.c. che parla di tettoie............ purtroppo di sentenze in rete non è ho trovate e non ne conosco..... ma qualche parere si: www.architoga.it/risposta.php?id=1495&su...
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ccortazzo
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Ogliastro Cilento (SA)
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....sai cesko, sono andato a leggermi la cosa da telinkata, .....però ......non lo so,........ secondo me il problema e capire se nel comune dove operra il collega, il pergolato è considerato struttura fissa o mobile........., perchè se viene considerato struttura fissa.......secondo me e soggetto a tutti i vincoli delle costruzioni classiche, ....ripeto, .....per non sbagliare, io una capatina dal tecnico comunale la farei......sai com'è, .....al giorno d'oggi beccarsi una denuncia per abusivismo edilizio (se non si ha alcun permesso, questo è sottinteso) per colpa di un vicino che si vede il percolato troppo vicino al suo confine, ....secondo me non ne vale la pena....
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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"ccortazzo" ha scritto: una capatina dal tecnico comunale la farei se un cliente mi interpellasse per questo problema, oltre che dal tecnico comunale, lo manderei anche dal vicino ... a sondare il grado di litigiosità. "cesko" ha scritto: purtroppo di sentenze in rete non è ho trovate e non ne conosco..... ma qualche parere si: Il mio parere si basa sulla differenza tra una tettoia ed un pergolato: entrambi hanno sostegni verticali, ma il secondo, contrariamente al primo, non ha una copertura rigida, intendensosi per rigida anche una copertura in vetro, puntualizzando inoltre che i prospetti dovrebbero essere almeno su due lati aperti. Nel mio comune questa differenza fa si che i pergolati non siano considerati costruzioni e non siano pertanto soggetti alle condizioni delle N.T.A. Altri pareri ??? Ciao e buona domenica a tutti.
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geoalfa
(GURU)
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"dado48" ha scritto: "ccortazzo" ha scritto: una capatina dal tecnico comunale la farei se un cliente mi interpellasse per questo problema, oltre che dal tecnico comunale, lo manderei anche dal vicino ... a sondare il grado di litigiosità. "cesko" ha scritto: purtroppo di sentenze in rete non è ho trovate e non ne conosco..... ma qualche parere si: Il mio parere si basa sulla differenza tra una tettoia ed un pergolato: entrambi hanno sostegni verticali, ma il secondo, contrariamente al primo, non ha una copertura rigida, intendensosi per rigida anche una copertura in vetro, puntualizzando inoltre che i prospetti dovrebbero essere almeno su due lati aperti. Nel mio comune questa differenza fa si che i pergolati non siano considerati costruzioni e non siano pertanto soggetti alle condizioni delle N.T.A. Altri pareri ??? Ciao e buona domenica a tutti. concordo. anche nel mio comune si opera così, come riferito da Dado. cordialità
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luciodos
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E' vero che non sono soggetti alle condizioni delle N.T.A. ma chiedo ora se occorre sempre e comunque rispettare le distanze dettate dal Codice Civile?? ...
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SIMBA64
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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09 Dicembre 2011
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"dado48" ha scritto: "ccortazzo" ha scritto: una capatina dal tecnico comunale la farei se un cliente mi interpellasse per questo problema, oltre che dal tecnico comunale, lo manderei anche dal vicino ... a sondare il grado di litigiosità. "cesko" ha scritto: purtroppo di sentenze in rete non è ho trovate e non ne conosco..... ma qualche parere si: Il mio parere si basa sulla differenza tra una tettoia ed un pergolato: entrambi hanno sostegni verticali, ma il secondo, contrariamente al primo, non ha una copertura rigida, intendensosi per rigida anche una copertura in vetro, puntualizzando inoltre che i prospetti dovrebbero essere almeno su due lati aperti. Nel mio comune questa differenza fa si che i pergolati non siano considerati costruzioni e non siano pertanto soggetti alle condizioni delle N.T.A. Altri pareri ??? Ciao e buona domenica a tutti. Concordo pienamente con Dado48 Specifico solo che nel mio comune, per regolamento edilizio, il pergolato non fa ne superficie ne volume e non soggetto a nessuna distanza dai confini, ed è ammessa solo la copertura vegetale (piante vive) Saluti e buon lavoro.
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lnacefd
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07 Marzo 2013 alle ore 09:31
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Mantova
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Scusate a tutti, se porto avanti questo argomento non "catastale"..... Ho trovato che con senteza 11.11.2008 n. 1601 il TAR Lombardia-Brescia ha cosi' detto: "Distanze tra pareti finestrate - Portico aperto su tre lati - Non si applicano" Non ricorrono i presupposti per applicare la distanza minima di 10 metri verso pareti finestrate prevista dall'art. 9, comma 1, n. 2, DM 02/04/1968 n. 1444, in caso di realizzazione di un portico, destinato a rimanere aperto su tre lati ...... L'Ufficio Tecnico del mio Comune dice invece che devo considerare la distanza tra il portico e l'abitazione, almeno di mt. 10.00. Ho esaminato le NTA del PGT del Comune ma non vi è alcun specifica a riguardo. Cosa mi consigliate di fare? Grazie e buon lavoro a tutti
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