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Parte subito dal 2012 l' IMU |

geoalfa
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Fase sperimentale dell’ IMU E’ stata anticipata al 2012 l’introduzione dell’IMU, l’imposta municipale sugli immobili, che da quest’anno sostituisce l’ICI e l’IRPEF sugli edifici disponibili non locati. Secondo previsioni ottimistiche, L’IMU avrebbe dovuto debuttare a partire dal prossimo 2014 ed entrare a regime nel 2015; al contrario per la particolare situazione di crisi del nostro Pese ha reso necessario anticiparne la adozione. Per questo motivo, fino al 2014 vi sarà una fase sperimentale. L’IMU è dovuta nel caso: - Si sia proprietari di immobili, terreni ( edificabili e non ), qualsiasi sia la loro destinazione ed il loro uso, abitazione principale e fabbricati rurali; - Si sia titolare di diritti reali su beni immobili siti in Italia; - Di conduzione di immobili in locazione finanziaria; - Di concessione di beni immobili demaniali. In caso di edifici di nuova costruzione, l’IMU si applica a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Come va Versata L’ IMU Imposta Municipale sugli immobili si paga per anni solari ( in proporzione alla quota ed ai mesi nei quali si è avuto il possesso). Se durante il mese il possesso si è protratto solo per 15 giorni, il mese si calcola per intero. Coloro che sono tenuti al pagamento dell’IMU devono provvedere al relativo versamento dell’imposta in due rate aventi pari importo. La prima rata ha scadenza il 16 giugno, la seconda il 16 dicembre. Il cittadino contribuente, in ogni caso, è libero di effettuare il pagamento in un’unica rata entro il 16 giugno. Soggetti (passivi) tenuti al versamento dell’ IMU. Sono obbligati a versare l’imposta comunale sugli immobili: - il proprietario di immobili posti in Italia; - il titolare di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, su immobili siti in Italia; - l’inquilino di un contratto di locazione finanziaria immobiliare; - il concessionario di un bene immobile demaniale. Si ripete, che dal 2012 fino al 2014 è prevista una fase sperimentale dell’applicazione dell’IMU che diventerà a regime solo nel 2015.
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svsk8
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Approfitto di questo post aperto per ampliare la discussione e sollevare un dubbio in merito alla identificazione dei soggetti passivi di IMU. Vado ad un caso pratico reale per il quale mi viene chiesto un parere ed il Comune (ufficio tributi) non riesce ad avere una posizione univoca e certa: - Immobile categoria A/7 con pertinenza C/6. - Tizio usufruttuario - Figlia di Tizio nuda proprietaria - Tizio ha fatto una autocertificazione nella quale dichiara di avere ceduto l'immobile alla figlia ad uso gratuito; - La figlia di Tizio risiede in quell'immobile e non possiede altri immobili ad uso abitativo. Secondo voi chi è il soggetto che deve pagare l'IMU, Tizio o la figlia ? Se il soggetto è la figlia allora può usufruire delle agevolazioni prima casa. Secondo il Comune Tizio deve pagare l'IMU ed essendo proprietario di un'altra abitazione nella quale risiede, quella dove abita la figlia diventa per lui seconda casa. Fino al 2011 però il Comune non ha richiesto pagamento ICI ritenendola prima casa della figlia (la quale la usa a titolo gratuito), il funzionario Comunale sostiene che col decreto Monti la cessione ad uso gratuito di immobile gravato da diritti di usufrutto e nuda propr. non è più valido ai fini del riconoscimento delle agevolazioni prima casa. Ho letto il decreto all'art.13 e da nessuna parte ho letto quanto sostenuto dal Funzionario (il quale mi sembrava però un pò dubbioso nel fare certe affermazioni). Voi che ne pensate ? Saluti
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anonimo_leccese
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L’IMU è dovuta nel caso: - Si sia proprietari di immobili, terreni ( edificabili e non ), qualsiasi sia la loro destinazione ed il loro uso, abitazione principale e fabbricati rurali; - Si sia titolare di diritti reali su beni immobili siti in Italia; - Di conduzione di immobili in locazione finanziaria; - Di concessione di beni immobili demaniali. Però in quei comuni in cui vige uno statuto particolare in quanto trattasi di comunità montane, i fondi "agricoli" e non quelli edificabili, sono esentati dal pagamento dell'IMU, giusto o è stato modificato dal Monti nazionale ??
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einste
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Andria
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Da come hai esposto non si capisce niente 1)tizio ufficialmente dove ha la residenza 2)la figlia ufficialmente dove ha la residenza 3)cosa significa autocertificazione, è stato fatto un atto formale? Come vi possono esserci aiuti se neanche voi sapete tutto.
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barabba
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Varese
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"svsk8" ha scritto: Approfitto di questo post aperto per ampliare la discussione e sollevare un dubbio in merito alla identificazione dei soggetti passivi di IMU. Vado ad un caso pratico reale per il quale mi viene chiesto un parere ed il Comune (ufficio tributi) non riesce ad avere una posizione univoca e certa: - Immobile categoria A/7 con pertinenza C/6. - Tizio usufruttuario - Figlia di Tizio nuda proprietaria - Tizio ha fatto una autocertificazione nella quale dichiara di avere ceduto l'immobile alla figlia ad uso gratuito; - La figlia di Tizio risiede in quell'immobile e non possiede altri immobili ad uso abitativo. Secondo voi chi è il soggetto che deve pagare l'IMU, Tizio o la figlia ? Se il soggetto è la figlia allora può usufruire delle agevolazioni prima casa. Secondo il Comune Tizio deve pagare l'IMU ed essendo proprietario di un'altra abitazione nella quale risiede, quella dove abita la figlia diventa per lui seconda casa. Fino al 2011 però il Comune non ha richiesto pagamento ICI ritenendola prima casa della figlia (la quale la usa a titolo gratuito), il funzionario Comunale sostiene che col decreto Monti la cessione ad uso gratuito di immobile gravato da diritti di usufrutto e nuda propr. non è più valido ai fini del riconoscimento delle agevolazioni prima casa. Ho letto il decreto all'art.13 e da nessuna parte ho letto quanto sostenuto dal Funzionario (il quale mi sembrava però un pò dubbioso nel fare certe affermazioni). Voi che ne pensate ? Saluti Ti riporto quanto segue, estratto da un'utile dispensa redatta dal notaio Tonalini di Stradella: "Ricordiamo che non è più prevista la possibilità, ampiamente utilizzata ai fini Ici in molti Comuni, di assimilare all’abitazione principale del proprietario quella concessa in uso gratuito ai familiari, con un semplice contratto di comodato. Nel caso in cui l’immobile sia di fatto utilizzato come abitazione principale da un familiare, per ottenere l’applicazione dell’Imu con le agevolazioni previste per l’abitazione principale è necessario costituire a favore del familiare il diritto di usufrutto o di abitazione. In questo modo sarà lui, quale usufruttuario, a pagare l’Imu, e potrà applicare l’aliquota ridotta e le detrazioni previste dalla legge, ricorrendone tutti i presupposti (residenza anagrafica e dimora abituale)." Ha ragione quindi il funzionario comunale e, nel tuo caso, il sig. Tizio dovrebbe valutare se mantenere l'usufrutto o meno. Buon lavoro
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anonimo_leccese
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"anonimo_leccese" ha scritto: L’IMU è dovuta nel caso: - Si sia proprietari di immobili, terreni ( edificabili e non ), qualsiasi sia la loro destinazione ed il loro uso, abitazione principale e fabbricati rurali; - Si sia titolare di diritti reali su beni immobili siti in Italia; - Di conduzione di immobili in locazione finanziaria; - Di concessione di beni immobili demaniali. Però in quei comuni in cui vige uno statuto particolare in quanto trattasi di comunità montane, i fondi "agricoli" e non quelli edificabili, sono esentati dal pagamento dell'IMU, giusto o è stato modificato dal Monti nazionale ?? MI è venuta in mente un altro quesito,.....le categorie F2 pagavano e/o pagano l'IMU ????? Volevo segnalare quest'ottimo intervento,..neanche per sciverlo !!!! www.lecceprima.it/speciale/moi-te-nde-ti...
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svsk8
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Grazie Barabba, hai centrato perfettamente il problema..... Ti chiedo però, cortesemente, di darmi, se ne sei in possesso, dei riferimenti normativi da cui si evinca chiaramente quanto sostenuto dal Notaio Tonalini. E' ovvio che, nell'eventualità in cui ciò trovi conferma, al Sig. Tizio conviene stipulare un atto dal Notaio per rinuncia di usufrutto. Per Einste: Anche se ho scritto frettolosamente, credo che se tu avessi letto con attenzione avresti capito che: 1) Tizio è proprietario e risiede in un'abitazione diversa di quella oggetto di discussione; 2) La figlia di Tizio ha residenza e dimora abituale in un'abitazione di cui lei è nuda proprietaria ed il padre usufruttuario. inoltre: 3)Autocertificazione = DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il comune ritiene che l'abitazione in oggetto è da considerarsi seconda casa per Tizio ai fini IMU e che non può più considerarsi prima casa per la figlia, agevolazione di cui ha usufruito fino al 2011 tramite la cessione ad uso gratuito fatta dal padre nei suoi confronti. Ho detto al funzionario dell'ufficio tributi del Comune che per me può andare bene quanto da lui sostenuto a patto che me lo dimostri. Dove stà scritto ? Io sul decreto Monti, Legge 214/2011 art.13, non l'ho trovato. saluti
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einste
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Andria
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E' la prima volta che sento autocertificazione, atto unilaterale, viene sempre eseguito il Comodato d'uso, inoltre bisogna verificare se il tuo Comune ha deliberato diversamente da quello che è prassi interpretativa usuale. Saluti
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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"Svsk8" ha scritto: Ho detto al funzionario dell'ufficio tributi del Comune che per me può andare bene quanto da lui sostenuto a patto che me lo dimostri. Dove stà scritto ? Io sul decreto Monti, Legge 214/2011 art.13, non l'ho trovato Si tratta di cercare con pazienza certosina: DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251) Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria .... Comma 14 14. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Questo l'Art. 1 D.L. 27/5/2008 nº 93: 1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Questo il Comma 3 Art. 58 e le lettere d) e) h) del D.Lgs. 15/12/1997 nº 446: Limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita'. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione del contribuente. d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto; e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela; h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Ora si tratta solo di aspettare eventuale modifiche ([size=11] Si spera non peggiorative ... vista l'aria che tira[/size]). Ciao, buon lavoro.
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svsk8
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"dado48" ha scritto: "Svsk8" ha scritto: Ho detto al funzionario dell'ufficio tributi del Comune che per me può andare bene quanto da lui sostenuto a patto che me lo dimostri. Dove stà scritto ? Io sul decreto Monti, Legge 214/2011 art.13, non l'ho trovato Si tratta di cercare con pazienza certosina: DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251) Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria .... Comma 14 14. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126; b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Questo l'Art. 1 D.L. 27/5/2008 nº 93: 1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Questo il Comma 3 Art. 58 e le lettere d) e) h) del D.Lgs. 15/12/1997 nº 446: Limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita'. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non puo' stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione del contribuente. d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in catasto; e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela; h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Ora si tratta solo di aspettare eventuale modifiche ([size=11] Si spera non peggiorative ... vista l'aria che tira[/size]). Ciao, buon lavoro. Grazie Dado, la tua è davvero una pazienza certosina. Sei più preparato del funzionario comunale dal quale aspetto ancora una risposta. saluti
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anonimo_leccese
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Ho estratto questo stralcio da un documento pubblicato di libero.it affaritaliani.libero.it/static/upload/de... Modifiche IMU 18 Art. 7 (Attività e certificazioni in materia catastatale) Attività estimative svolte dall’Agenzia del territorio 1. Al comma 3 dell’art 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola «immobiliare», sono soppresse le parole «ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato». 2. All’art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell’Agenzia del demanio, l’Agenzia del territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59.”. TARES 1. Al comma 9 dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dallalegge 26 febbraio 2011, n. 10.”. Dichiarazioni relative all’uso del suolo 1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all’uso del suolo di cui all’articolo 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine 19 dell’aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità stabilite da provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio da emanare, sentita l’AGEA, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. 2. Le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma. Certificati ipotecari e catastali 1. All’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 02, è aggiunto il seguente: «03. Le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del Territorio.».
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andreabag
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anonimo_leccese
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Lo dice anche qua,...ma ciò che mi sconcerta è come cavolo fanno a dire che sarà operativo in giorni, se mancano moltissime planimetrie e/o quelle che vi sono non sono magari neanche aggiornate !!! notizie.it.msn.com/fotostory/foto.aspx?c... Estratto:....... A giorni ci saranno grandi novità per le case i cui valori verranno allineati ai prezzi di mercato considerando non i vani, come succede oggi, ma i metri quadri. questo è terrorismo mediatico 8O 8O
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gian72
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"anonimo_leccese" ha scritto: Lo dice anche qua,...ma ciò che mi sconcerta è come cavolo fanno a dire che sarà operativo in giorni, se mancano moltissime planimetrie e/o quelle che vi sono non sono magari neanche aggiornate !!! notizie.it.msn.com/fotostory/foto.aspx?c... Estratto:....... A giorni ci saranno grandi novità per le case i cui valori verranno allineati ai prezzi di mercato considerando non i vani, come succede oggi, ma i metri quadri. questo è terrorismo mediatico 8O 8O Lo hanno detto anche al telegiornale di canale 5 delle 13.00 come prima Notizia. Quello che sconcerta è il pressapochismo dell'informazione!!!! Secondo il commento del servizio, attualmente una cucina di 12 mq. sarebbe uguale ad un soggiorno di 30 mq. (tutti e due scontano 1 vano). E le eccedenze dove le mettiamo ???????? Questi servizi molto tecnici andrebbero fatti con le dovute conoscenze e non sparati solo per fare la notizia, non Vi pare ????
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dado48
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Gira e rigira per la Rete alla ricerca di qualcuno (magari qualche entità aliena) che sappia come calcolare esattamente la nuova Tassa, nell'attesa di ricevere pressanti richieste da possibili Clienti che ruoteranno come trottole tra gli Studi tecnici, quelli Commerciali ed i più vicini Caf, ho trovato questa bella " regola" che sposterebbe al prossimo anno l'applicazione delle nuove rendite catastali per l'IMU: ... si rende applicabile la regola, di carattere generale, contenuta nel primo periodo del comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, in forza della quale, dovendosi assumere, per ciascun anno di imposizione, le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione medesimo, le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall’anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali (cosiddetta "messa in atti"). Ma, ancora, mi vien da pensare: se saranno modificate le rendite catastali con nuovi calcoli basati sulla superficie, sulla posizione dell'immobile, sul valore venale dell'immobile, vi sarà l'obbligo per l'Agenzia del Territorio della notifica e, nel caso, in quale forma ? A quel punto, ci si potrà opporre con un ricorso entro 60 giorni, se vi saranno gli estremi per farlo ? Cerchiamo, se possibile, di annotare nel seguito di questa discussione eventuali " nuove scoperte" che possano interessare tutti. Imperterrito nella continua ricerca, ho trovato una " prima" risposta all'ultimo quesito: Il comma 1 dell’articolo 74 della legge n. 342/2000 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita e non è più sufficiente la comunicazione della rendita catastale[4] ma è necessaria la notificazione della stessa, sulla base delle norme legislative fissate per questo procedimento, al contribuente e al comune interessato. Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso contro l’attribuzione delle rendita[5]. E’ da segnalare che non sempre vi è coincidenza tra soggetto interessato e contribuente, il quale - per statuto dei diritti del contribuente - ha diritto di avere l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati e per tale motivo e per garantire il diritto alla difesa è necessaria che la rendita sia notificata sia al contribuente che a colui che ha il possesso del bene. Ciao, buon lavoro.
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