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E' legittimo il rifiuto di acquistare l'immobile senza agibilità |

anonimo_leccese
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totonno
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Sono sentenze che generano solo confusione. In questo caso, il venditore è costruttore dell'immobile oggetto di compravendita. Il venditore-costruttore è obbligato a vendere l'immobile agibile a non può esimersi giustificando la negligenza degli uffici comunali. Ma per le abitazioni compravendute tra privati è tutta un altra cosa. Per intanto se si compra una abitazione costruita ante '54 da privato, quest'ultimo non è tenuto a redigere l'attestato di agibilità per vendere il bene. Occorre poi necessariamente che l'acquirente, in sede di preventivo accordo, esprima la richiesta al venditore privato che l'immobile che vuole comprare sia dotato del certificato di agibilità perchè il fatto che non ci sia non preclude la nullità dell'atto quando la sua dotazione non sia stata obbligatoria all'epoca della costruzione dell'unità immobiliare da trasferirsi. Saluti
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geoalfa
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Grazie Anonimo_Leccese per aver pubblicato la notizia : Preliminare di vendita: è legittimo il rifiuto di acquistare l'immobile senza agibilità Clicca sull'immagine per vederla intera L'inerzia del Comune nel rilascio non salva il venditore. L'inadempimento contrattuale ed il risarcimento del danno nella Sentenza dell'8.2.2016 n. 2438. " L'obbligo di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul venditore, in base all'art. 1477, terzo comma, cod. civ., e a ciò consegue che il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se in presenza del mancato rilascio dipende da inerzia del Comune - nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, poiché l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene". È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione Sez. II nella sentenza del 8.2.2016 n. 2438. Secondo il mio giudizio il deliberato della Corte è ampiamente comprensibile e ben vengano sentenze altrettanto chiare, senza peraltro avere necessità di ulteriori personali delucidazioni - esse sì alquanto indecifrabili ! -
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totonno
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La pubblicazione della sentenza può facilmente apparire a chi la legge come, l'assenza dell'agibilità in un immobile, possa precludere la commerciabilità del bene ed il suo trasferimento. Non è così. Quindi, la sentenza è chiara e comprensibile solo agli addetti ai lavori, ma per chi ci vuol marciare sopra diventa causa di molte liti tra le parti che si intendono trasferire un bene immobile che magari non ha il certificato di agibilità perchè non richiesto all'epoca della costruzione e in quanto l'immobile non è stato mai oggetto di interventi edilizi sostanziali per i quali sussiste l'obbligo della certificazione di abitabilità. Solo una precisazione. Tutto qui. Saluti.
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gaetano59
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La sentenza è chiara, certo, però sarei curioso di sapere anche "l'oggetto di causa", in quanto non credo che la sentenza si riferisca in modo generico all'obbligo di consegna del certificato di agibilità da parte del venditore, ma probabilmente alla impossibiltà di ottenerlo e/o di richiederlo in base alle vigenti disposizioni di legge. ....... Altrimenti l'art. 25 c. 4 dpr. 380/2001 (silenzio assenso) andrebbe a farsi friggere. saluti
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geoalfa
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Gaetano! ma Anonimo_Leccese ha inserito il link dal quale puoi leggere quello che interessa. saluti
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gaetano59
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"geoalfa" ha scritto: Gaetano! ma Anonimo_Leccese ha inserito il link dal quale puoi leggere quello che interessa. saluti allora dovranno novellare l'art. 25..... il silenzio assenso non vale più!!! anche se mi sembra il solito ingorgo.... che va a discapito dei cittadini, se il comune non mi rilascia il "pezzo di carta" perche non ha il tempo di istruire la pratica... tanto, dice il comune, c'è il silenzio assenso, dopo max 60 gg se non ricevi alcuna comunicazione si intende rilasciato.... poi ti arriva l'acquirente che lo pretende altrimenti ti manda tutto a monte e ti chiede pure i danni..... e il venditore dal comune non può pretendere nè il pezzo di carta, nè i danni....... bho??? saluti
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totonno
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"gaetano59" ha scritto: La sentenza è chiara, certo, però sarei curioso di sapere anche "l'oggetto di causa", in quanto non credo che la sentenza si riferisca in modo generico all'obbligo di consegna del certificato di agibilità da parte del venditore, ma probabilmente alla impossibiltà di ottenerlo e/o di richiederlo in base alle vigenti disposizioni di legge. ....... Altrimenti l'art. 25 c. 4 dpr. 380/2001 (silenzio assenso) andrebbe a farsi friggere. saluti Per come ho capito io leggendo la sentenza, in pratica il venditore costruttore dichiarava l'impossibilità di produrre l'autocertificazione di agibilità per inerzia del Comune e quindi rifiutava ogni responsabilità sulla garanzia di ottenerla in sede di trasferimento del bene ed anche in futuro. Cosa effettivamente non accettabile. Sentenza giusta. Ma questo non vuol dire che un immobile privo di agibilità od abitabilità sia invendibile. Saluti.
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geoalfa
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L'oggetto della discussione è la facoltà di pretendere il certificato di agibilità, con il risultato di offrire il rifiuto a sottosrivere il rogito! E non che un immobile privo di agibilità od abitabilità sia invendibile! saluti
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totonno
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Appunto. Di questo stiamo duscutendo. Non sempre l'acquirente ha facoltà di pretendere l'agibilità del bene che va ad acquistare. Molto spesso l'acquirente pretende di avere il certificato alla stipula dell'atto pensando che non si possa stipulare quando il venditore non lo possiede e non è in condizioni di ottenerlo nuovo. Ricordo che il titolo è: È LEGITTIMO IL RIFIUTO AD ACQUISTARE L'IMMOBILE SENZA AGIBILITÀ. Non è vero. Saluti.
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geoalfa
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Che ti piaccia o no , questa sentenza della Cassazione molto semplice dice il contrario! A meno che sei superiore alla stessa CASSAZIONE! "geoalfa" ha scritto: Grazie Anonimo_Leccese per aver pubblicato la notizia : Preliminare di vendita: è legittimo il rifiuto di acquistare l'immobile senza agibilità Clicca sull'immagine per vederla intera L'inerzia del Comune nel rilascio non salva il venditore. L'inadempimento contrattuale ed il risarcimento del danno nella Sentenza dell'8.2.2016 n. 2438. " L'obbligo di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul venditore, in base all'art. 1477, terzo comma, cod. civ., e a ciò consegue che il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se in presenza del mancato rilascio dipende da inerzia del Comune - nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, poiché l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene". È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione Sez. II nella sentenza del 8.2.2016 n. 2438. Secondo il mio giudizio il deliberato della Corte è ampiamente comprensibile e ben vengano sentenze altrettanto chiare, senza peraltro avere necessità di ulteriori personali delucidazioni - esse sì alquanto indecifrabili ! -
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totonno
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Va bè se la sentenza dice il contrario allora va bene. Non ho mai letto una sentenza al contrario, ma se lo dici tu ..... ci credo! Notte a tutti.
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geoalfa
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Non mi meraviglia la perspicacia usata, come solito, nel voler a tutti i costi far intendere fischi per fiaschi. Anzichè leggere compiutamente, come in questo caso la sentenza per ben tre volte citata! Eppure ho evidenziato e colorato i passaggi fondamentali che possono interessare! Complimenti ad un autodefinitosi "amico di GeoLIVE" ! Il quale per aiutare chi è meno informato a capirci sempre meno, usa questo metodo! Continua così ....... Riuscirai nel tuo intento a danneggiare come desideri GeoLIVE" !
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totonno
(GURU)
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Analizzare queste sentenze che paiono giustificate e giuste per la tutela del cittadino, che viene considerata la parte più debole del sistema, dà spunto per riflettere accuratamente sulla vera efficacia del giudizio espresso dalla sentenza. Questa sentenza si porta dietro risvolti e problematiche che non risolve. Dà ragione al cittadino ma in realtà crea molti imbarazzi nel risvolto della medaglia non tenendo conto delle esigenze di bilancio dell'impresa che anche se derivanti da una cattiva gestione economica si riversano sempre sul cittadino che compra. Nella sentenza si da la facoltà al cittadino di rifiutare di firmare il rogito per inadempienza contrattuale del venditore-costruttore, il risvolto è che l'appartamento è tranquillamente a disposizione delle banche creditrici nel caso l'impresa sia morosa e per ironia della sorte lo può diventare non potendo riscuotere il resto del valore commerciale pattuito con il compratore. Per me chi ci rimette i soldi è sempre il cittadino che ha anticipato almeno i due terzi del valore dell'appartamento durante la costruzione senza entrarne in possesso. Può solo sperare adesso che l'impresa non fallisca anche per merito di questa vittoriosa sentenza. Che fregatura : l'appartamento è lì, finito e costruito a regola d'arte, ma posso rifiutarmi di acquistarlo perchè non c'è il certificato di agibilità che oggi è una stupida autodichiarazione di tipo burocratico. Io, personalmente, prima compro l'appartamento, ci entro dentro e poi fo eventualmente causa all'impresa. Non prima. Son cose che nella realtà succedono di frequente. Saluti.
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