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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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Io ho fatto questa riflessione La norma non è chiara in quanto le agevolazioni cosiddette prima casa sono state introdotte per le successioni e donazioni con l'articolo 69, comma III, legge 21 novembre 2000 numero 342, che - quanto ai requisiti e condizioni - fa rinvio all'articolo 1, comma 1, quinto periodo, Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986 n.131 il quale recita testualmente: 4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Ora la perdita del beneficio della prima casa si verifica nel momento in cui viene ceduto l'immobile (a titolo oneroso o gratuito) acquistato in precedenza con i benefici di cui al suddetto articolo, ovvero prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto Domanda: Quando si verifica l'acquisto dell'immobile, in caso di successione? Risposta: Al momento della morte del “de cuius”, giacché l'accettazione dell'eredità ha efficacia retroattiva! L'articolo 459 del cod. civile prevede infatti che l'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione, ossia la morte del “de cuius” (art. 456 del cod. civile) Cosa ne pensate?
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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Ciao Cesko io ritengo che il requisito "inizi" a far data dalla registrazione della successione di morte e non dalla data di apertura della stessa. Alla successione viene allegata la richiesta di agevolazione prima casa, nella quale il/la dichiarante dichiara che l'immobile è ubicato nel comune in cui: - si ha la residenza; - svolgo l'attività lavorativa oppure - intendo stabilire la residenza entro 18 mesi dall'apertura della successione, oppure .... omississ Quindi, io ritengo, che l'unica data che fa riferimento alla data di apertura della successione è quella relativa allo "spostamento della residenza" entro i 18 mesi dalla data di apertura della successione, mentre per le altre due opzioni si parla sempre al presente per cui vale la data di registrazione della successione. Per cui la decadenza avverrà se si vende l'immobile agevolato entro i 5 anni dalla registrazione della successione (senza acquistare una nuova prima casa entro l'anno successivo) e non dalla data di apertura della successione. Questa è la mia opinione e mi sono sempre comportato così e finora mai avuto alcun problema. in attesa dell'immancabile intervento del professorone ti saluto.
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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Buongiorno Fausto, innanzitutto grazie per la risposta, il problema è che non ho trovato nessuna normativa e/o indicazione di riferimento in merito alla problematica, quindi di conseguenza ho ragionato sul discorso dell'accettazione all'eredità, la quale anche se viene accettata oggi, la stessa ha efficacia retroattiva al momento dell'apertura della successione. Bisognerebbe richiedere un interpello all'Agenzia delle Entrate, in quanto la norma è troppo vecchia e non aggiornata (DPR 131/1986) Saluti
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Latemar
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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e tu sei sempre il solito ..... (lasciamo perdere) se non la sai una cosa sei pregato di astenerti e non rispondere, lasciando spazio agli altri! grazie
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cassini
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Lamporecchio
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Buongiorno Cesko, buongiorno a tutti Io credo che la data di riferimento che tu cerchi sia legata all'accettazione dell'eredità. La dichiarazione di Successione è un atto fiscale, non ce lo scordiamo. L'accettazione dell'eredità si compie anche con comportamenti concludenti. Se tu hai sempre abitato quella casa e ci hai pagato le tasse dalla morte del de cuius questo potrebbe essere considerato un comportamento concludente. Cordialmente P.S. Qualche indicazione utile mi pare ci sia anche nell'articolo riportato da Antonio (Latemar) P.P.S. Un bel problema che crea confusione è il fatto che in rete ci sono informazioni di vario genere anche divergenti e contrastanti tra di loro
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"cassini" ha scritto: P.S. Qualche indicazione utile mi pare ci sia anche nell'articolo riportato da Antonio (Latemar) Carlo buongiorno anche a te 'Latemar' non ha fatto altro che riportare quello che già avevo scritto: Domanda: Quando si verifica l'acquisto dell'immobile, in caso di successione? Risposta: Al momento della morte del “de cuius”, giacché l'accettazione dell'eredità ha efficacia retroattiva! L'articolo 459 del cod. civile prevede infatti che l'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione, ossia la morte del “de cuius” (art. 456 del cod. civile) estrapolandolo dal seguente link: www.avvocatogratis.it/fisco-e-tributi_/1... In conclusione, resta il fatto che non si capisce da quando decorrono il termine dei cinque (5) anni. Dalla data di apertura della successione? (nel mio caso - Anno 2012) o dalla data di presentazione della successione (nel mio caso - Anno 2023)? Che poi tra l'altro la mia è una successione "testamentaria"..... Ecco perchè bisognerebbe chiedere chiarimenti all'Agenzia delle Entrate tramite interpello saluti cordiali
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cassini
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Lamporecchio
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Si, certo. Mi sembra, al di la dell'articolo, una deduzione corretta anche se in altre parti (rete) si leggono opinioni contrapposte. Non credi sia il caso di consultare un Notaio? O fare un interpello come hai detto? Io continuo a credere che la Successione abbia poca valenza legale ma solo fiscale.
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Latemar
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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"CESKO" ha scritto:
In conclusione, resta il fatto che non si capisce da quando decorrono il termine dei cinque (5) anni. Dalla data di apertura della successione? (nel mio caso - Anno 2012) o dalla data di presentazione della successione (nel mio caso - Anno 2023)? Che poi tra l'altro la mia è una successione "testamentaria"..... Se è testamentaria cosa cambia ? La data di efficacia ?
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"cassini" ha scritto: Non credi sia il caso di consultare un Notaio? Già fatto, anche Lui è scettico in quanto per quanto riguarda le successioni, come dicevo la norma non è chiara. Infatti se ci riallacciamo al DPR 131/1986, i 5 anni decoronno dalla data di acquisto e/o cessione, ma niente in merito alle successioni...
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CESKO
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"Latemar" ha scritto: "CESKO" ha scritto:
In conclusione, resta il fatto che non si capisce da quando decorrono il termine dei cinque (5) anni. Dalla data di apertura della successione? (nel mio caso - Anno 2012) o dalla data di presentazione della successione (nel mio caso - Anno 2023)? Che poi tra l'altro la mia è una successione "testamentaria"..... Se è testamentaria cosa cambia ? La data di efficacia ? NO.... ma nel testamento (è un di più) il 'de cuius' ha fatto riferimento all'effettiva residenza dell'erede (bene oggetto della successione), ovvero specificando il Comune, la strada ed anche il numero civico. Quindi la dichiarazione resa dall'erede all'atto della presentazione della dichiarazione di successione è un di più (nel senso di una formalità) In sintesi il paradosso è che anche il Testamento prima della presentazione della dichiarazione di successione è stato registrato all'Agenzia delle Entrate.... (che dalle risultanze in banca dati già conosce effettivamente l'indirizzo dell'erede e sopratutto da quando)
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cassini
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Lamporecchio
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Però è vera anche un'altra cosa. Se il trasferimento avviene al momento della morte del De Cuius l'agevolazione prima casa viene richiesta al momento della Dichiarazione di successione e quindi.......... A te di fatto interessa un aspetto fiscale e non il trasferimento della proprietà.
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CESKO
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"cassini" ha scritto: A te di fatto interessa un aspetto fiscale e non il trasferimento della proprietà. Appunto! ma ripeto per le 'successioni' la norma non è chiara, non ho trovato nessuna norma e/o chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ne attesti l'effettiva decorrenza dei cinque (5) anni
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Latemar
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Perfino tra noi non c'è un orientamento univoco e condiviso. Credo che l' interpello tolga qualsiasi dubbio. Facci sapere.
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