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Autore diritto di abitazione in testamento

h243000

Iscritto il:
18 Aprile 2023 alle ore 08:46

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1

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 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2023 alle ore 09:01

Buongiorno,

una informazione relativamente ad una successione con diritto di abitazione.

Il de cujus dichiara che sono suoi eredi universali i due figli, poi dopo le quote assegnate indica la moglie dicendo "si assegna al coniuge il diritto di abitazione sulla casa coniugale"

Per poter trascrivere questo diritto, devo inserire anche il coniuge tra gli eredi?

Il valore della proprietà del figlio ed il diritto di abitazione della moglie devono essere calcolati come si fa con l'usufrutto, ossia, utilizzando il coefficienti in base all'età dell'usufruttuario.

Abbiate pazienza sto imparando e ho mille dubbi.

SC

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Autore Risposta

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12182

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 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2023 alle ore 09:23

Il diritto di abitazione e uso del coniuge superstite viene considerato un legato ex lege.
Oggetto del legato ex lege è un diritto che si acquista per legge all'apertura della successione.
Il legato in genere ha origine testamentaria e non ha bisogno di una dichiarazione espressa di accettazione.

Successione per testamento: i diritti di abitazione e di uso si aggiungono alla quota di riserva del coniuge

Con sentenza n. 322/2020 del 2 marzo 2020 la Prima Sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro, in tema di successione testamentaria, ha affermato che,
ai sensi dell’ art. 540, comma 2, cod. civ.:
a) i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano – il loro valore capitale - si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà;
b) tali diritti gravano, in primo luogo, sulla porzione disponibile, che deve essere calcolata, ai sensi dell’ art. 556 cod. civ., sul patrimonio relitto;
c) alla quota di riserva del coniuge nella successione necessaria, determinata ex artt. 540 e 541 cod. civ. devono essere aggiunti i diritti di abitazione e di uso in concreto;
d) solo ove se la disponibile non sia sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile e, in caso di incapienza anche della quota di riserva del coniuge, tali diritti gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari.

L’orientamento di legittimità (Cass. Civ., Sez. 2, n. 9651 del 19/04/2013), in tema di successione necessaria, che individua, in ragione della lettura combinata degli artt. 540, comma 2, e 556 cod. civ., i canoni di incidenza del diritto di uso e di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, che grava in primo luogo sulla quota disponibile, poi, sulla riserva del coniuge e, infine, sulla riserva degli altri eredi legittimari.
Tali criteri operano esclusivamente nei casi di successione testamentaria, in quanto, nei casi di successione ab intestato, spettando al coniuge superstite i diritti di abitazione sulla casa familiare in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., il valore capitale di tali diritti deve essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.
(Cass. SS. UU. Civ. n. 4847 del 27/02/2013).

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