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COVID ED ATTIVITA' PROFESSIONALE |

robertopi
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16 Dicembre 2004
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NAPOLI
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Buongiorno mi sembra che in tutto questo periodo di fermo "biologico", su questo sito non si sia affrontato l'argomento; sappiamo che l'attività professionale non rientra tra quelle attività fermate per decreto e vorrei chiedere quanti di voi stanno facendo o hanno fatto attività fuori studio e di che tipo. Ritengo come al solito la situazione poco chiara, poichè temo che la nostra attività possa essere interpretata diversamente a seconda di chi effettua il controllo e quidi subirne le cosneguenze penali ed amministrative. Cosa ne pensate? E nel caso foste usciti per lavoro, se avete subito un controllo. saluti
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Veneto - Adria città Etrusca
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Ciao Roberto, io devo sorvegliare un cantiere edile che rientra fra le attività previste dal decreto, per cui il cantiere resta aperto. Controlli ancora non ne ho subito. Buona giornata
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maxroma
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Buongiorno, in questi giorni stiamo eseguendo dei rilievi di tratti di viabilità urbana; operiamo muniti di DPI quali, guanti, mascherine e occhiali, mantenendo il distanziamento sociale indicato e evitando assembramenti con persone terze; operiamo in pieno centro cittadino, incrociando pu' volte al giorno sia polizia locale che altre forze dell'ordine, ma nessuno ha avuto da ridire sul nostro operato. Buon lavoro, Massimo
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robertopi
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16 Dicembre 2004
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NAPOLI
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In effetti non è tanto l'essere contrallato mentre si lavora, il problema è più per lo spostamento che bisogna effettuare per raggiungere il luogo di lavoro. saluti
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Veneto - Adria città Etrusca
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Ciao Roberto, in merito a quanto scrivi sopra, spostamento luogo di lavoro (mio ufficio), mi hanno già fermato e controllato tre volte, ma nulla di particolare le forze dell'ordine ritirano l'autocertificazione e successivamente la controllano. Buon pranzo
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samsung
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29 Ottobre 2005
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A parte le attività di cantiere alcune possibili altre no, le altre sono possibili, sempre nel rispetto del distanziamento sociale. Personalmente mai fermato. Nè durante rilievi nè nel tragitto da e per ufficio. Comunque se ti leggi i decreti senza lasciarti influenzare dai "terroristi" della salute più realisti del re vedrai che si può lavorare. Un po' limitati perchè per esempio non vado a fare rilievi in appartamenti abitati, però sostanzialmente si può lavorare.
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uccellino
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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15 Ottobre 2008
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Sostanzialmente possiamo lavorare, il nostro codice ateco nel decreto c'e' tuttavia la possibilita' teorica in pratica dipende da situazioni puntuali e soggettive. Se uno e' solo a studio e ce l'ha sotto casa il rischio di contagio e' minimo senza ricevere clienti e fare riunioni condominiali ma se, come nel mio caso, si condividono spazi e attrezzature con altre 4 persone e' diverso: anche se ognuno sta nella sua stanza le maniglie, i bagni, la fotocopiatrice-stampante-scanner devono essere a disposizione di tutti e le toccano tutti e non possiamo passare la giornata a lavarci le mani ogni volta prima e dopo aver premuto la tastiera, maneggiato la maniglia ecc. ecc.. Il rischio non e' solo di contagiarsi ma di portarselo a casa, il virus: ve la sentite di far correre questo rischio a moglie, figli, genitori e nonni? Io no, sto con le quattro frecce accese a casa e faccio quello che posso con il portatile cercoando di avere un po' di pazienza e di buon senso; per quanto ai controlli, l'autocertificazione autorizza uscite da casa per "comprovate esigenze lavorative", posto che non siamo medici o infermieri e che non abbiamo obblighi di pronta reperibilità, secondo voi rientrano in questa fattispecie le nostre ordinarie prestazioni professionali? Non mi pare che da noi dipenda la vita dei nostri clienti come non penso convenga intavolare discussioni con il militare-carabiniere-poliziotto-vigile urbano sull'effettiva esigenza ed urgenza di una variazione catastale o di un riconfinamento. Fate come volete, considerate che siete prima di tutto Professionisti a cui spetterebbe anche un ruolo di esempio verso i Cittadini, senza stare sempre a pensare alla tasca o millantare tanto di quel lavoro da svolgere da non potersi fermare neanche di fronte al rischio della vita propria ed altrui (a parte il tempo per chiedere i 600 euro, che si e' trovato).
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americansniper
Chris Kyle
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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09 Aprile 2020 alle ore 12:03
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Lavorare si può lavorare in tutte quelle condizioni previste da uccellino nel suo intervento. E che, come scrive Samsung, non sono poi così poche. Però, credo, debba prevalere un po' di buon senso e di considerazione su ciò che sta accadendo intorno a noi. Chris
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amastria
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12 Febbraio 2003
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salve, credo si debbano fare degli opportuni distiguo ovvero: - attività professionale svolta in ufficio (consentita con le norme di distanziamento suggerite) - attività svolta in cantiere edile per lavori privati (non consentita) Infatti sebbene le attività tecniche svolte dai geometri, codice Ateco 71.12.30, sono descritte come"attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da geometri" non credo che possa esserci attività di cantiere (direzione lavori, CSE od altro) in quanto non ricompresa tra le attività consentite secondo i codici Ateco, Allegato 3, di cui all'ultimo DPCM 10/04/2020.
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Salve Non sono d'accordo amastria, se il cantiere rientra in una delle attività previste dai decreti (o che abbiamo fatto esplicita richiesta al prefetto di competenza con la formula del silenzio/assenso), l'attività di D.L. e CSE può essere svolta. Anche perché se il cantiere è aperto chi lo deve sorvegliare ? Se non il CSE. buona Pasqua
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amastria
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salve, i cantieri rimangono aperti se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal dpcm 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 (e successivo) richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice ATECO n. 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche. Ergo: NON SONO CONTEMPLATI CODICI O SOTTOCODICI ATECO RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' EDILIZIA DA PRIVATI. Inoltre, per rispondere alla domanda di Simba, se un cantiere edile (lavori privati) è aperto con lavori in corso, va chiuso (o meglio andava già chiuso) e messo in sicurezza dal CSE e riaperto solo con successive disposizioni legislative.
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SIMBA4
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Salve Il mio è un cantiere di ristrutturazione edificio di Casa funeraria (attività prevista e rientrante nel dpcm lettera D). Nel veneto, come appena specificato anche da il presidente Zaia, il 60% delle aziende/attività (fra cui qualche cantiere) resta aperto per aver fatta esplicita richiesta al Prefeto territorialmente competente, il quale se non risponde scatta il silenzio assenso. Oltre al fatto che nei cantieri possono essere eseguiti lavori di installazione di impianti, come previsto dal docm e relativo codice ateco. Buona serata
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amastria
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Il quadro regolatorio è risultato spesso complicato a causa anche del sovrapporsi delle disposizioni emanate da fonti di rango diverso (Governo, Ministeri, Regioni, Comuni) senza peraltro che vi sia stata una chiara e sufficiente regolamentazione del possibile conflitto tra soluzioni provvedimentali diverse applicabili nello stesso momento, nello stesso luogo e alle stesse attività. Giuridicamente, secondo autorevoli osservatori, viene affermato (ove ce ne fosse bisogno) e sostenuto che il DPCM, essendo un provvedimento governativo nazionale, abbia un rango superiore rispetto ad altre disposizioni emanate da altri organi territoriali che, essendo quindi un provvedimento di natura emergenziale-sanitaria, nulla ha a che vedere in materia di concorrenzialità tra stato-regione secondo il Titolo V della Costituzione. Anche l’ANCE ha pubblicato una guida che puo’ essere di orientamento ed aiuto per gli operatori del settore. Ovviamente il caso specifico di Simba (ristrutturazione di edicola funeraria) è diverso da un cantiere dove si svolgono lavori di edilizia residenziale/commerciale/artigianale/industriale a titolo privato. Per quanto riguarda l’installazione di impianti anche qui bisogna fare un distinguo tra impianti ex novo o ristrutturazione/revisione/riparazione degli stessi. Solo per questi ultimi è ammessa deroga.
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americansniper
Chris Kyle
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"amastria" ha scritto: Il quadro regolatorio è risultato spesso complicato a causa anche del sovrapporsi delle disposizioni emanate da fonti di rango diverso (Governo, Ministeri, Regioni, Comuni) senza peraltro che vi sia stata una chiara e sufficiente regolamentazione del possibile conflitto tra soluzioni provvedimentali diverse applicabili nello stesso momento, nello stesso luogo e alle stesse attività. Giuridicamente, secondo autorevoli osservatori, viene affermato (ove ce ne fosse bisogno) e sostenuto che il DPCM, essendo un provvedimento governativo nazionale, abbia un rango superiore rispetto ad altre disposizioni emanate da altri organi territoriali che, essendo quindi un provvedimento di natura emergenziale-sanitaria, nulla ha a che vedere in materia di concorrenzialità tra stato-regione secondo il Titolo V della Costituzione. Anche l’ANCE ha pubblicato una guida che puo’ essere di orientamento ed aiuto per gli operatori del settore. Ovviamente il caso specifico di Simba (ristrutturazione di edicola funeraria) è diverso da un cantiere dove si svolgono lavori di edilizia residenziale/commerciale/artigianale/industriale a titolo privato. Per quanto riguarda l’installazione di impianti anche qui bisogna fare un distinguo tra impianti ex novo o ristrutturazione/revisione/riparazione degli stessi. Solo per questi ultimi è ammessa deroga. Amastria Mi sembra ti sia fatto una cultura al proposito. Quando si riportano tutte le informazioni con la chiarezza con cui le hai riportate tu vuol dire che le hai approfondite e verificate. Grazie dell'ottimo lavoro e dell'ottima esposizione Chris
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StefanoDeidda
Stefano Deidda
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Pula (CA)
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"uccellino" ha scritto: Sostanzialmente possiamo lavorare, il nostro codice ateco nel decreto c'e' tuttavia la possibilita' teorica in pratica dipende da situazioni puntuali e soggettive. Se uno e' solo a studio e ce l'ha sotto casa il rischio di contagio e' minimo senza ricevere clienti e fare riunioni condominiali ma se, come nel mio caso, si condividono spazi e attrezzature con altre 4 persone e' diverso: anche se ognuno sta nella sua stanza le maniglie, i bagni, la fotocopiatrice-stampante-scanner devono essere a disposizione di tutti e le toccano tutti e non possiamo passare la giornata a lavarci le mani ogni volta prima e dopo aver premuto la tastiera, maneggiato la maniglia ecc. ecc.. Il rischio non e' solo di contagiarsi ma di portarselo a casa, il virus: ve la sentite di far correre questo rischio a moglie, figli, genitori e nonni? Io no, sto con le quattro frecce accese a casa e faccio quello che posso con il portatile cercoando di avere un po' di pazienza e di buon senso; per quanto ai controlli, l'autocertificazione autorizza uscite da casa per "comprovate esigenze lavorative", posto che non siamo medici o infermieri e che non abbiamo obblighi di pronta reperibilità, secondo voi rientrano in questa fattispecie le nostre ordinarie prestazioni professionali? Non mi pare che da noi dipenda la vita dei nostri clienti come non penso convenga intavolare discussioni con il militare-carabiniere-poliziotto-vigile urbano sull'effettiva esigenza ed urgenza di una variazione catastale o di un riconfinamento. Fate come volete, considerate che siete prima di tutto Professionisti a cui spetterebbe anche un ruolo di esempio verso i Cittadini, senza stare sempre a pensare alla tasca o millantare tanto di quel lavoro da svolgere da non potersi fermare neanche di fronte al rischio della vita propria ed altrui (a parte il tempo per chiedere i 600 euro, che si e' trovato). Voglio far notare che l'articolo 1 comma a) del DPCM del 10/04/2020 è riferito esclusivamente alle persone fisiche
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