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Argomento: Superficie finestrata minore di 1/8

Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2014 alle ore 23:08

Mi viene dai controlli della asl. A parte che ora sono tutte autocertificazioni quindi decido io cosa considerare. Sai che bellezza. Comunque per ora nessuno , tecnici asl compresi, ha avuto niente da ridire. Almeno sulle finestre. Sul resto hai voglia te.

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2014 alle ore 09:04

Il Regolamento d'Igiene della Regione Lombardia, a suo tempo emanato ed applicato dai Comuni a mezzo Delibera, riportava, come riporta oggi quello della Provincia di Sondrio, un'immagine con cui si illustra quale superficie aeroilluminante utilizzare in funzione agli sporti eventualmente presenti sopra le aperture.
Ebbene, seppure sia riportata solo una sezione verticale, per estensione le dimensioni da utilizzare per il calcolo della superficie della finestra sono quelle “in luce” (in orizzontale quella tra le mazzette ed in verticale quella tra voltino e davanzale/soglia), cioè al lordo del telaio del serramento.
A me sembra che queste dimensioni siano le uniche che si possano ragionevolmente e logicamente applicare, poiché immediatamente verificabili e misurabili, tralasciando di considerare gli spessori del telaio che sono diversi tra i vari costruttori e tra i diversi modelli del medesimo costruttore.
Quanto riportato vale certamente per la Lombardia.
Dissento tra quanto afferma Totonno “ora sono tutte autocertificazioni, quindi decido io cosa considerare” poiché le autocertificazioni devono basarsi solo ed esclusivamente sulle Norme, non possiamo inventarci nulla.

Altre opinioni e considerazioni ?
Ciao, buon lavoro a tutti.

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totonno
(GURU)
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19 Maggio 2006

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2014 alle ore 09:35

E' la decisione di come applicare le norme che tocca a chi autocertifica. Purtroppo non sempre o quasi mai le norme indicano tutto quello che serve per applicarle al meglio. Le norme poi spesso, e questo ragionevolmente è plausibile, non possono adeguarsi a tutti i casi che si trovano nella realtà, per cui il tecnico autocertificatore tramite le proprie conoscenze e esperienze, si deve arrangiare e dare una opinione personale della norma che dichiara e giustifica in autodichiarazione sotto la propria responsabilità. Cosi' faceva l'ente preposto quando doveva rilasciare una autorizzazione e cosi' fa il tecnico ora nel rilasciare egli stesso l'autorizzazione tramite l'autodichiarazione. E' vero come dice dado48 che non possiamo e non dobbiamo inventarci nulla ma se fosse cosi' facile come egli crede, saremo in un mondo senza liti e contrasti, dove tutti pensano, leggono e interpretano allo stesso modo in un unica situazione a disposizione uguale per tutti. Di tutto questo non c'è mai certezza, solo dado48 è fortunato e di questo me ne compiaccio a non avere dubbi e pensa che ci sia solo una interpretazione univoca della legge.


Siccome io quando sottoscrivo una autocertificazione devo essere ultra sicuro al 100% di quello che vado a dichiarare perchè se no mi mettono in galera, esigo rispetto quando ci sono delle contestazioni partendo dal presupposto che ho detto la verità e non viceversa. Per questo sostengo che sia l'autocertificatore che decide sulla interpretazione della norma, perchè lo fa sotto la propria responsabilità. Questo molti rompicavolo anche colleghi non lo capiscono e ignoranemente non lo sanno, e allegramente fanno i sapientoni sulla pelle del collega certificatore mettendo in dubbio la dichiarazione e la validità dell'autorizzazione autodichiarata. Va riflettuto sulla questione, perchè già oggi gli enti preposti non rilasciano più autorizzazioni che sono sostituite da autodichiarazioni del tecnico che sostituisce in tutto la pubblica amministrazione e ne svolge le sue funzioni che prima aveva, specie nelle responsabilità assunte. Contro il comune o il catasto che rilasciava una autorizzazione un parere o una rendita non si può fare nulla se non presentare un costoso ricorso, invece al tecnico che autodichiara sostituendosi al comune o al catasto basta fare una segnalazione al comune e al catasto e al collegio per rovinare la sua reputazione oppure e di conseguenza mandare in lite le parti interessate. Il tecnico che autodichiara deve pretendere il rispetto che ha l'ente, come il Notaio che stipula, come il pubblico ufficiale che riconosce l'identità delle persone.


Queste sono le mie altre considerazioni.

Saluti.

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

Messaggi:
12182

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-

 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2014 alle ore 09:44

Vorrei contribuire alla discussione per chiarire e senza nulla pretendere, allego una piccolissima parte di una recente ricerca, peraltro facilmente eseguibile, da chiunque, raggiungengo un grado di informazione assai soddisfacente:

Illuminazione

Rapporti aeroilluminanti.
Il rapporto è stabilito dal regolamento edilizio comunale,

RA e RI (RA=areante e RI=illuminante, oppure RAI) e possono differire tra loro.

In via convenzionale per le abitazioni ( ved. D.M 5 luglio 1975 ) tale rapporto è stabilito uguale o maggiore di 1/8 della superficie calpestabile.
Quindi RAI = sf (superficie finestrata) / sp (superficie del pavimento)

esempio:
sp = 14 mq (superficie stanza)
sf= 1,20 * 0,90 (base*altezza di finestra al lordo dei telai)
RAI = sf (1,08) / 14 = 0,077 (non va bene perchè 1/8 = 0,125)
allora si metterà 2 finestre di area 1,08 per superare il rapporto minimo di 0,125 di superficie finestrata. Sf (1,08*2) = 0,154 > 0,125 rapporto verificato, oppure scegli una finestra più grande.

Da:

http://www.ispesl.it/profili_di_rischi...

http://www.comune.castelsangiovanni.pc...

Precisazione sui rapporti aeroilluminanti negli edifici storici

Si è parlato dei rapporti aeroilluminanti che devono essere rispettati per alcuni degli ambienti residenziali ( nelle camere da letto, camere da pranzo e saloni le finestre devono avere una superficie apribile all'aria aperta non inferiore ad 1/8 della superficie calpestabile dell'ambiente; le cucine devono avere minimo 1,5 mq di superficie apribile indipendentemente dalla superficie), ma soprattutto negli edifici del tessuto storico spesso questi rapporti sono irrangiungibili , anche perché molti degli edifici sono stati costruiti prima che entrasse in vigore questa regola ( precisamente nel 1934 )

Si delineano dei concetti importanti che si trascrivono qui di seguito:

Teoricamente, anche se si interviene su edifici esistenti, le norme tecniche in vigore vanno rispettate comunque, anche se quelle in essere al momento della realizzazione del fabbricato erano diverse se non del tutto inesistenti. Il principio ha una sua logica se applicato a quegli elementi dell'edilizia che sono soggetti ad aggiornamento e perfezionamento più o meno continui, come per esempio gli impianti, ma la logica perde totalmente di efficacia se si pensa per esempio alle strutture portanti:
- non è pensabile che si possano adeguare le strutture portanti di un fabbricato alla normativa in vigore ( che si aggiorna ciclicamente ogni 3-5 anni circa ) quando si fanno interventi limitati al singolo appartamento, e pure se si ristrutturasse l'intero stabile potrebbe essere veramente dispendioso e compromissivo adeguare strutture magari di più di cento anni fa alle norme tecniche attualmente in vigore (di fatto si tratterebbe di intervenire dalle fondamenta al tetto, cosa non facile in nessun caso, se non in una demolizione e totale fedele ricostruzione, in cui il rispetto della normativa strutturale è assolutamente prioritario).

Poi, ci sono delle norme che potremmo definire "borderline", cioè normative che potrebbero essere rispettate ma eventualmente a costo di compromettere le possibilità progettuali:
- è il caso appunto dei rapporti aeroilluminanti di cui in premessa.

Cosa fare se le finestre del nostro appartamento sono troppo piccole per servire gli ambienti che abbiamo progettato?

Le possibilità sono le seguenti:

progettando una distribuzione interna che tenga principalmente conto della superficie delle finestre a disposizione, anche accorpando ambienti contigui per poter sommare le relative superfici finestrate (magari abbiamo due stanze vicine:
- una piccola con una finestra grande ed una grande con finestra piccola: se le unissimo magari raggiungeremmo facilmente i limiti normativi imposti)

- questo ovviamente significa imporci un modo "strano" di vivere la casa.

Due camere da letto non possono essere comunicanti, per esempio, ma si possono sviluppare sistemi di chiusura parziali e/o removibili che qui non vi sto a suggerire per non allungare troppo il brodo;
riducendo la superficie degli ambienti con finestre sottodimensionate creando ambienti di servizio come bagni (che possono essere ciechi), ripostigli o cabine armadio, sempre mantenendo le superfici minime imposte per gli ambienti abitabili, in modo tale che la finestra risulti sufficiente per la superficie servita;
Se e solo se abbiamo a che fare con un immobile costruito prima del 1934, e quindi prima dell'entrata in vigore del regolamento edilizio che impone i rapporti aeroilluminanti, abbiamo facoltà di farci autorizzare dei rapporti inferiori a quelli imposti (specificandolo nel progetto e nella relazione tecnica), ma in questo caso dobbiamo mantenere l'ambiente esattamente così come fu autorizzato all'epoca (farà fede il catastale del 1939 o il vecchio progetto di costruzione) o comunque è opportuno non ampliarne la superficie, ma semmai ridurla.

Si badi bene che questa è una regola "tacita", perché il regolamento edilizio non prevede deroghe in tal senso (come invece avviene in regolamenti edilizi più recenti di tanti comuni d'Italia, e potrebbe non essere accettata in municipi diversi.

allargare le finestre esterne per renderle conformi. Ovviamente qui sconfiniamo nelle modifiche dei prospetti esterni, che in generale ma in centro storico in particolare sono molto complesse da autorizzare se non proprio proibite.

Se invece il nostro problema riguarda un locale commerciale od un locale per attività diversa dall'abitazione, è buona norma, in caso in cui le aperture non siano sufficienti e sempre solo nel caso in cui interveniamo su immobili ante 1934 è possibile realizzare un impianto di ventilazione meccanica che effettui i ricambi d'aria come da normativa vigente.

...

ho dovuto depennare una parte per problemi di formattazione in quanto il write attuale di GeoLIVE non mi consente di inserire una parte scritta con altri WP !

pazienza! ma se chi vuole può fare da solo la ricerca, si aprirà un mondo immenso!

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SIMBA964

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20 Marzo 2014 alle ore 17:05

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in fede con DIO

 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2014 alle ore 11:28

Salve



Questo dice il regolamento edilizio del Comune di Adria (RO):

cdn1.regione.veneto.it/alfstreaming-serv...

in particolare art. 59

si parla di apertura del serramento, per cui non è che sia chiaro al 100%.



Saluti cordiali

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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19 Maggio 2006

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Località
Firenze

 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2014 alle ore 11:57

Simpatico quello 0,02 di luce diurna misurato nel punto della stanza più sfavorevole. Comunque il dubbio non vedo dove sia. L'art.59 non detta disposizioni su come fare a misurare la superficie finestrata.



Saluti

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