Vorrei contribuire alla discussione per chiarire e senza nulla pretendere, allego una piccolissima parte di una recente ricerca, peraltro facilmente eseguibile, da chiunque, raggiungengo un grado di informazione assai soddisfacente:
Illuminazione Rapporti aeroilluminanti.
Il rapporto è stabilito dal regolamento edilizio comunale,
RA e RI (RA=areante e RI=illuminante, oppure RAI) e possono differire tra loro.
In
via convenzionale per le abitazioni ( ved. D.M 5 luglio 1975 ) tale rapporto è stabilito uguale o maggiore di 1/8 della superficie calpestabile.
Quindi RAI = sf (superficie finestrata) / sp (superficie del pavimento)
esempio:
sp = 14 mq (superficie stanza)
sf= 1,20 * 0,90 (base*altezza di finestra al lordo dei telai)
RAI = sf (1,08) / 14 = 0,077 (non va bene perchè 1/8 = 0,125)
allora si metterà 2 finestre di area 1,08 per superare il rapporto minimo di 0,125 di superficie finestrata. Sf (1,08*2) = 0,154 > 0,125 rapporto verificato, oppure scegli una finestra più grande.
Da:
http://www.ispesl.it/profili_di_rischi... http://www.comune.castelsangiovanni.pc... Precisazione sui rapporti aeroilluminanti negli edifici storici
Si è parlato dei rapporti aeroilluminanti che devono essere rispettati per alcuni degli ambienti residenziali ( nelle camere da letto, camere da pranzo e saloni le finestre devono avere una superficie apribile all'aria aperta non inferiore ad 1/8 della superficie calpestabile dell'ambiente; le cucine devono avere minimo 1,5 mq di superficie apribile indipendentemente dalla superficie), ma soprattutto negli edifici del tessuto storico spesso questi rapporti sono irrangiungibili , anche perché molti degli edifici sono stati costruiti prima che entrasse in vigore questa regola ( precisamente nel 1934 )
Si delineano dei concetti importanti che si trascrivono qui di seguito:
Teoricamente, anche se si interviene su edifici esistenti, le norme tecniche in vigore vanno rispettate comunque, anche se quelle in essere al momento della realizzazione del fabbricato erano diverse se non del tutto inesistenti. Il principio ha una sua logica se applicato a quegli elementi dell'edilizia che sono soggetti ad aggiornamento e perfezionamento più o meno continui, come per esempio gli impianti, ma la logica perde totalmente di efficacia se si pensa per esempio alle strutture portanti:
- non è pensabile che si possano adeguare le strutture portanti di un fabbricato alla normativa in vigore ( che si aggiorna ciclicamente ogni 3-5 anni circa ) quando si fanno interventi limitati al singolo appartamento, e pure se si ristrutturasse l'intero stabile potrebbe essere veramente dispendioso e compromissivo adeguare strutture magari di più di cento anni fa alle norme tecniche attualmente in vigore (di fatto si tratterebbe di intervenire dalle fondamenta al tetto, cosa non facile in nessun caso, se non in una demolizione e totale fedele ricostruzione, in cui il rispetto della normativa strutturale è assolutamente prioritario).
Poi, ci sono delle norme che potremmo definire "borderline", cioè normative che potrebbero essere rispettate ma eventualmente a costo di compromettere le possibilità progettuali:
- è il caso appunto dei rapporti aeroilluminanti di cui in premessa.
Cosa fare se le finestre del nostro appartamento sono troppo piccole per servire gli ambienti che abbiamo progettato?
Le possibilità sono le seguenti:
progettando una distribuzione interna che tenga principalmente conto della superficie delle finestre a disposizione, anche accorpando ambienti contigui per poter sommare le relative superfici finestrate (magari abbiamo due stanze vicine:
- una piccola con una finestra grande ed una grande con finestra piccola: se le unissimo magari raggiungeremmo facilmente i limiti normativi imposti)
- questo ovviamente significa imporci un modo "strano" di vivere la casa.
Due camere da letto non possono essere comunicanti, per esempio, ma si possono sviluppare sistemi di chiusura parziali e/o removibili che qui non vi sto a suggerire per non allungare troppo il brodo;
riducendo la superficie degli ambienti con finestre sottodimensionate creando ambienti di servizio come bagni (che possono essere ciechi), ripostigli o cabine armadio, sempre mantenendo le superfici minime imposte per gli ambienti abitabili, in modo tale che la finestra risulti sufficiente per la superficie servita;
Se e solo se abbiamo a che fare con un immobile costruito prima del 1934, e quindi prima dell'entrata in vigore del regolamento edilizio che impone i rapporti aeroilluminanti, abbiamo facoltà di farci autorizzare dei rapporti inferiori a quelli imposti (specificandolo nel progetto e nella relazione tecnica), ma in questo caso dobbiamo mantenere l'ambiente esattamente così come fu autorizzato all'epoca (farà fede il catastale del 1939 o il vecchio progetto di costruzione) o comunque è opportuno non ampliarne la superficie, ma semmai ridurla.
Si badi bene che questa è una regola "tacita", perché il regolamento edilizio non prevede deroghe in tal senso (come invece avviene in regolamenti edilizi più recenti di tanti comuni d'Italia, e potrebbe non essere accettata in municipi diversi.
allargare le finestre esterne per renderle conformi. Ovviamente qui sconfiniamo nelle modifiche dei prospetti esterni, che in generale ma in centro storico in particolare sono molto complesse da autorizzare se non proprio proibite.
Se invece il nostro problema riguarda un locale commerciale od un locale per attività diversa dall'abitazione, è buona norma, in caso in cui le aperture non siano sufficienti e sempre solo nel caso in cui interveniamo su immobili ante 1934 è possibile realizzare un impianto di ventilazione meccanica che effettui i ricambi d'aria come da normativa vigente.
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ho dovuto depennare una parte per problemi di formattazione in quanto il write attuale di GeoLIVE non mi consente di inserire una parte scritta con altri WP !
pazienza! ma se chi vuole può fare da solo la ricerca, si aprirà un mondo immenso!