Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / successione 3%
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore successione 3%

vipado

Iscritto il:
03 Marzo 2004

Messaggi:
92

Località

 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2011 alle ore 18:33

L'imposta del 3% che si paga sugli immobili per la denuncia di successione e' dilazionabile?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
19 Maggio 2006

Messaggi:
8611

Località
Firenze

 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2011 alle ore 20:31

No.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8726

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2011 alle ore 20:57

"vipado" ha scritto:
L'imposta del 3% che si paga sugli immobili per la denuncia di successione e' dilazionabile?


a rate intendi?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

alindao

Iscritto il:
17 Dicembre 2010

Messaggi:
59

Località

 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2011 alle ore 08:14

questo post dimostra quanto è importante sapersi esprimere!
dal vocabolario trovo:
[ Dilazione del pagamento (d. civ.)
È concessa dal creditore al debitore e consente il pagamento ad una nuova scadenza.
L'art. 1244 c.c. dispone che la dilazione concessa gratuitamente dal creditore non ostacola la compensazione.
La dilazione non va confusa con la tolleranza del ritardo da parte del creditore, che non influisce sull'esigibilità del credito.]
ritengo quindi che la risposta di totonno è corretta, perché risponde nudamente e crudamente cioè lessicalmente, alla domanda fatta se per l'intero importo è possibile chiedere un pagamento posticipato.
ed è anche corretta la domanda di cesko il quale insinua il dubbio se si vuole che il debito sia pagato a rate!
anche se dividerlo a rate è anche assimilabile di fatto a dilazionare il pagamento!

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

dado48

(GURU)

Iscritto il:
24 Novembre 2005

Messaggi:
2072

Località
Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2011 alle ore 08:41

DECRETO LEGISLATIVO 31 OTTOBRE 1990, N.346
(G.U. 27-11-1990, n.277, supplemento)

Art.38. DILAZIONE DEL PAGAMENTO
(Art.43, D.P.R.637/72)
(così modificato dall'art.9, comma 1, L.413/94).
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura del nove per cento annuo.
3. La dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa.
4. Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo all'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti.
5. Il contribuente, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso. E' tuttavia in facoltà dell'ufficio competente di concedere una nuova dilazione.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12182

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2011 alle ore 10:10

Claudio,
come sempre hai perfettamente documentato su un tema che ci capita spesso di dover affrontare!

Tutto sommato si stanno verificando due strade:

1) la prima che il senso stretto del vocabolo dilazione è ben specificato sia da totonno che da alindao!

2) la seconda che, come al solito, enti dello Stato stravolgono il significato etimologico e confondono la parola dilazione con rateizzazione!

altri pareri?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

dado48

(GURU)

Iscritto il:
24 Novembre 2005

Messaggi:
2072

Località
Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2011 alle ore 10:47

"geoalfa" ha scritto:
enti dello Stato stravolgono il significato etimologico e confondono la parola dilazione con rateizzazione


Non penso ci sia concesso di discutere ulteriormente sul significato letterale del termine "dilazionare: prolungare nel tempo: - un pagamento", ma solo accettare la possibilità che è concessa di richiedere che l'80 % dei pagamenti possa essere effettuato non oltre il 5º anno successivo, con i relativi interessi.
Invece va chiarito che se la "dilazione" è ammessa solo sulle imposte di registro, conseguenti alla presentazione della Successione, e non sulle imposte ipotecaria e catastale che devono essere versate in autoliquidazione prima della presentazione, come io ritengo.
Non dimentichiamo che la domanda era:
"Vipado" ha scritto:
L'imposta del 3% che si paga sugli immobili per la denuncia di successione e' dilazionabile?


Ciao, buon lavoro.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
19 Maggio 2006

Messaggi:
8611

Località
Firenze

 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2011 alle ore 10:47

E' già previsto e indicato sulla guida dell'A.d E. sulle successioni in rete, che l'erede può "ritardare" il pagamento delle imposte ipocatastali con il pagamento di sanzioni, interessi e quant'altro presentando la successione oltre il termine dei dodici mesi .


"Se la dichiarazione di successione e il relativo versamento delle imposte ipotecaria e catastale avvengono dopo il termine previsto di 12
mesi, occorre versare, oltre alle imposte autoliquidate, le sanzioni ridotte nella seguente misura:
- se il ritardo non è superiore a 30 giorni, 1/8 della sanzione minima (di 258 euro) più il 3,75% del totale delle imposte non versate;
- se il ritardo supera i 30 giorni ma la regolarizzazione avviene comunque entro un anno, 1/5 della sanzione minima (di 258 euro) e il
6% del totale delle imposte non versate."

Saluti.

P.S.
Scusate, ma ho un fastidioso virus che si scontra con l'antivirus in una battaglia frenetica all'ultimo megabit. Speriamo bene!

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Analist Group

Analist Group è un’azienda leader nello sviluppo di software per il mondo dell'edilizia e non solo. Da decenni al fianco di professionisti per offrire soluzioni innovative e supporto costante.

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie