Non sapevo che Stefano e la sua famiglia fossero dei nostri, ma non cambia nulla. Ho solo una ragione in più per non sentirmi un cittadino di un paese civile. "LA STORIA
Giallo per la morte di un geometra
dopo l'arresto. «Vogliamo la verità»
Denuncia della famiglia di Stefano Cucchi, assistita
dal legale che seguì il caso di Federico Aldrovandi
Regina Coeli (Reuters)
ROMA - «Vogliamo la verità sulla morte di Stefano. Quando lo hanno arrestato stava bene. La mattina dopo aveva il volto tumefatto. Sei giorni più tardi è morto, senza che noi potessimo vederlo prima...». È lo sfogo di Ilaria, sorella di [size=24]Stefano Cucchi, 31 anni, geometra nello studio di famiglia nel quartiere Casilino.[/size] Il ragazzo, basso di statura e molto magro, è stato arrestato la notte del 16 ottobre nel parco Appio Claudio. I carabinieri lo hanno bloccato mentre spacciava droga: ecstasy, cocaina e marijuana. Cucchi, piccoli precedenti alle spalle, è stato accompagnato a casa dove viveva con i genitori per la perquisizione. Il padre e la madre lo hanno visto che «camminava sulle proprie gambe - ricordano - . Era preoccupato, è normale, ma stava bene. E non aveva alcun segno sul viso».
La mattina successiva, al termine dell’udienza di convalida in tribunale, il ragazzo è stato condotto a Regina Coeli dopo che i carabinieri lo avevano consegnato alla polizia penitenziaria. «Non c’è stato alcun maltrattamento», assicurano i militari dell’Arma. Cucchi, secondo la ricostruzione dei carabinieri, ha trascorso la notte dell’arresto in camera di sicurezza nella stazione Tor Sapienza. «Appena arrivato ha detto di essere epilettico - aggiungono i militari dell’Arma . In quella stessa notte il piantone l’ha sentito lamentarsi. Tremava, aveva mal di testa. Così è stata chiamata un’ambulanza, ma Cucchi ha rifiutato le cure e non è voluto andare in ospedale. Poi si è messo a dormire e la mattina è stato condotto in tribunale ».
Quando il giovane è arrivato in carcere è apparso però in precarie condizioni. È finito al pronto soccorso, «per dolori alla schiena», spiegano Luigi Manconi e Patrizio Gonnella, delle associazioni «A buon diritto » e «Antigone», e il giorno successivo nel reparto penitenziario del «Pertini». Lì è morto per arresto cardiaco la notte di giovedì scorso. E solo allora ai genitori e alla sorella è stato permesso di vederlo, ma da dietro una vetrata: «Aveva il volto pesto, un occhio fuori dal bulbo, la mandibola storta», raccontano.
Ora si attende l’esito dell’autopsia, già effettuata, «senza darci il tempo di nominare un perito di fiducia, anche se sembra che Stefano avesse tre vertebre rotte», sottolinea Ilaria, che ha nominato come legale Fabio Anselmo: è lo stesso che ha assistito la famiglia di Federico Aldrovandi, il giovane morto a Ferrara nel 2005 dopo una colluttazione con alcuni poliziotti che lo stavano arrestando. «Vogliamo la verità - conclude Ilaria - Stefano era un bravo ragazzo. Avrà pure commesso qualche errore, ma non doveva morire così».
Sulla vicenda interviene il garante dei diritti dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni: «Aver impedito ai genitori di far visita al figlio moribondo è un reato ed è di una gravitá estrema - spiega -. È previsto dall'ordinamento che si consenta ai parenti di visitare il malato anche quando è in stato di detenzione e se gli è stato vietato per evitare che possa parlare e raccontare quello che gli è successo, è un reato di occultamento»
Secondo Marroni, al giovane è stato proibito di denunciare i suoi aggressori, perciò «trasferirò tutti i dati alla magistratura come di norma si fa in questi casi, sia in presenza di un reato, ma anche nell'ipotesi di un reato». Paolo Foschi e Rinaldo Frignani Corriere della sera, edizione romana pagina 5 27 ottobre 2009(ultima modifica: 28 ottobre 2009) Di solito, la stampa usa il titolo della nostra categoria come sinonimo di normalita e il titolo dell'articolo inserito ne è la conferma: morte di una persona normale, in altri termini. Qui discutiamo di Catasto e affini; un pò di tempo fa, qualche guitto e qualche sagace conduttore televisivo prese il vizio di usare i termini "geometra del Catasto" in modo dispregiativo e fastidioso. Ci volle un grande giornalista come Andrea Barbato per spiegare, durante una trasmissione televisiva - andava in onda in prima serata e mi pare si chiamasse "Cartoline" - che cosa volesse dire, in termini di massimo indicatore del livello di civiltà di uno Stato, possedere un Catasto efficace ed efficente. Faccio questo esempio per dire che c'è stato un tempo in cui mi sentivo parte di un paese civile come professionista e come cittadino, ma ora non più.
Episodi come questo confermano che tira una bruttissima aria, la stessa che ti fa avere paura di essere scambiato per pedofilo se parli con un bambino, o per uno stupratore/molestatore se ti giri a guardare una bella donna o, se azzecchi tre congiuntivi di fila, per un gay. Per non parlare delle facce strane che fa la gente quando saluto Malek, l'amico mio marocchino che si guadagna da vivere onestamente.
Quante giustizie ci sono in questo Paese? C'è quella che scrive grande e grossa nelle aule di Tribunale che è uguale per tutti; c'è quella di Dio, per chi ha la fortuna di avere una Fede; ma c'è anche quella della violenza, quella del carcere, quella dei benpensanti e di chi non fa il proprio dovere.
Spero che la vicenda di Stefano si chiarisca subito. Forse era uno di noi qui dentro, forse ha letto le str. che scrivo. Forse, quando era in cella, pensava che averebbe fatto meglio a starsene a studiare il Pregeo 10 piuttosto che ...
Fra poco tornerò a casa, come farò a spiegare a mio figlio che c'è una sola Giustizia e che bisogna avere fiducia nello Stato e nei suoi uomini?
Per darmi qualche speranza sono andato a rileggermi questo:
La Costituzione della Repubblica Italiana
Parte prima
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. [4]
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte. [5]
Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.