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Autore Unità Collabenti

loremus

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19 Febbraio 2018 alle ore 23:15

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 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2018 alle ore 18:12

Salve, mi scuso sin d'ora perchè so già che urterò la sensibilità di qualcuno nel riproporre il tema delle Unità Collabenti. Ho letto diversi post ma non ho trovato la risposta che cerco.

Attualmente mi sto occupando di redarre la Dichiarazione di Successione relativamente alle proprietà in possesso di madre, purtroppo deceduta. Tra i vari beni vi è un fabbricato rurale indiviso. Mia madre era proprietaria di 1/6 di uno dei sub. Il fabbricato sebbene abbandonato (e ovviamente privo di utenze) è pressochè integro nel suo volume esterno, tuttavia presenta caratteristiche di fatiscenza ed accentuato livello di degrado. Poichè si trova ancora al Catasto terreni, a luglio 2017 su invito dell'Agenzia delle Entrate ho provveduto ad inoltrare lo specifico modello di segnalazione. Tra le varie opzioni, quella che descriveva meglio le caratteristiche del fabbricato è l'articolo 3 comma 2 del D.M. 28/1998 (ovvero "costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado") e il contenuto della nota 2(Rientrano in tale casisticai fabbricati attualmente inagibili, ma recuperabili con interventi di straordinaria manutenzione o ristrutturazione, i quali possono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano come “fabbricati collabenti” - senza attribuzione di rendita - fino al momento del recupero ovvero della loro demolizione).

Dopo l'invio del modello, l'Agenzia delle Entrate risponde invitandomi a predisporre un modello 26 o Docte. Fin qui tutto ok.

Navigando un pò su internet, e in particolare su questo sito, mi è sorto, tuttavia, il dubbio sulla definizione di unità collabente. Leggendo il comma c dell’art. 6 del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28 sulla definizione di Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria ho riscontrato un' ambiguità (o forse lo è solo per me). Riporto in calce il testo:

1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate didenuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:

a) omissis
b) omissis
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di
dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero
delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile
e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e'
conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione,
attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas.

A confondermi, la parte sottolineata in grassetto che sembra contraddire la
parte immediatamente sopra. L’ambiguità nasce dal fatto che le caratteristiche
elencate nella parte a monte della parte sottolineata appartengono a quel tipo
di beni che, pur presentando dissesti statici, fatiscenza, mancanza di abitabilità
e/o agibilità, etc., sono in genere recuperabili attraverso interventidi manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Di contro, però, il periodo successivo “ed in tutti i casi (….)” si riferisce a
beni che, non possono essere resi utilizzabili con soli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
La mia interpretazione è che il comma c elenca una serie di casi, che comprendono
sia immobili recuperabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
sia altre tipologie di immobili che non sono recuperabili con detti interventi.
Quindi ritengo che il fabbricato in questione possa definirsi collabente.

Alla luce di quanto esposto le mie domande sono:

1) Comfermate la mia interpretazione di collabenza e che devo predisporre
soltanto un Docte o un modello 26, così come richiesto dall'Agenzia delle Entrate?
2) Se così non fosse, qual è la procedura da seguire per l'accatastamento?
Sebbene incaricherò un tecnico esperto in materia, mi piacerebbe
avere le idee chiare in merito e, perchè no, arricchire le mie conoscenze sul tema.
3) Se gli altri proprietari non sono disposti a procedere all'eventuale accatastamento,
posso procedere comunque individualmente? Mi scoccerebbe parecchio che gli altri
godano di benefici a titolo gratuito.
3) Trovandosi ancora al Catasto terreni, ed essendo mia madre non più in vita
come lo inserisco nella successione? Preciso che l'impiegata dell'Agenzia delle
Entrate mi ha suggerito di ometterlo momentaneamente, per inserirlo successivamente.
4) Se ometto di inserirlo momentaneamente in succesione, una volta presentata
la Dichiarazione, a che titolo predispongo il modello 26 o Docte non essenso ancora
erede di quel bene e non potendo essere incaricata, per ovvie ragioni, da mia madre?

Mi scuso per la lunghezza del contenuto di questo post, ma spero vivamente
possiate aiutarmi a chiarire questi amletici dubbi.

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Autore Risposta

gerardocampagna

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Rapolla (PZ)

 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2018 alle ore 12:27

penso di capire che il fabbricato è in buone condizioni strutturali e a meno che non ci siano fatiscenze evidenti come infilitrazioni e umidità che possano impedirne qualsiasi utilizzo il fabbricato andrebbe regolarmente accatastato al Catasto Fabbricati. Solo il sopralluogo di un tecnico ti saprà indicare però l'idonea destinazione, o qualità.

Puoi procedere individualmente all'accatastamento con lettera di incarico al tecnico dove dichiarerai fra le altre cose, la non autorizzazione al mandato da parte degli altri eredi, e l'assenza di contenziosi in atti.

Se inserisci successivamente il fabbricato dovrai fare una successione integrativa e pagare di nuovo le relative imposte.

saluti

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loremus

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19 Febbraio 2018 alle ore 23:15

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 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2018 alle ore 22:17

Grazie Gerardo della sollecita risposta. Tuttavia, quello che ancora non capito (indipendentemente dal fabbricato in questione) è se devono essere accatastati anche quei fabbricati che pur presentando le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 2 (inagibilità, fatiscenza, degrado, mancanza di utenze, etc.), sono recuperabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oppure anche per questi vale il Docte omodello 26?

Grazie

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gerardocampagna

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21 Novembre 2007

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Rapolla (PZ)

 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2018 alle ore 22:39

le caratteristiche di inagibilità possono essere recuperate con interventi di manutenzione "solo" straordinaria (se trattasi di rinnovare e sostituire parti anche strutturali nonchè per realizzare ed integrare i servizi tecnologici esistenti) e di ristrutturazione, a cui poi segue normale classamento nel catasto fabbricati.

Il docte si fa invece se il fabbricato è effettivamente un rudere e quindi rimane nel catasto terreni.

Il tuo non è un caso discrezionale. Secondo me chiediti: c'è almeno una porzione definita e accessibile nella quale puoi accedere e permanere in condizioni di sicurezza? Se la risposta è si anche quella sola porzione va sistemata. Comunque dai un'occhiata ai seguenti link:

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=...
[privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai E delimitati da muri che non abbiano almeno l’altezza di un metro]

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tecnoinrete

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28 Febbraio 2018 alle ore 17:57

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2018 alle ore 18:31

Ciao loremus. La tua intuizione è corretta. Alla p. 44-45 del "Vademecum per la redazione delle dichiarazioni di Catasto fabbricati con il pacchetto applicativo Do.C.Fa."

(vedi link www.geometri.vt.it/public/vademecum%20PD...

è precistato che per le unità Collabbenti F/2 "sussiste la possibilità e non l'obbligo di dichiarazione in Catasto, con procedura Docfa.

Vi sono anche altri documenti, messi in rete dall'Agenzia delle Entrate, nonchè le varie disposizioni normative da te stessa indicate, che confermano quanto detto.

Riguardo la definizione di collabenza esiste molta confusione in merito. La legge e le circolari, tuttavia, chiariscono e comfermano che a rientrare in tale categoria sono tutti quei fabbricati rurali o porzioni di esso attualmente inagibili, ma recuperabili con interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, fino al momento del recupero ovvero della loro demolizione (vedi p. 90 del pdf di Salvatore Scarpino Dirigente dell'Ufficio Provinciale di Bologna www.geometrimo.it/cms_rc/allegati/7901_1...

Un ulteriore comferma sulla definizione di collabenza è l'altro documento da te citato ovvero il modello di segnalazione in cui si precisa che rientrano nell'l'articolo 3 comma 2 del D.M. 28/1998 le "costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado" e alla nota 2: "Rientrano in tale casisticai fabbricati attualmente inagibili, ma recuperabili con interventi di straordinaria manutenzione o ristrutturazione, i quali possono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano come “fabbricati collabenti” - senza attribuzione di rendita - fino al momento del recupero ovvero della loro demolizione".

Mi pare di aver capito, tra l'altro, che la stessa Agenzia delle Entrate in seguito a tua segnalazione ti ha invitato a presentare modello 26 o Docte. Mi sembra assurdo che la stessa Agenzia ti induca a dichiarare un falso o che metta in discussione quanto da loro stessi riportato nel modello. Non trovi?

Spero di esserti stato utile

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brina

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16 Novembre 2008

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 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2018 alle ore 11:13

Buongiorno. Anche io sto predisponendo una successione ed ho un'unità collabente accatastata quindi F/2 al catasto fabbricati. Tale immobile ha valore pari a 0. Cosa dovrò dichiarare in successione? Qualcuno dice di indicare il valore del terreno sul quale insiste (considerando i mq del rudere); altri di indicare un prezzo di mercato... Francamente a me verrebbe di indicare 0, visto che per il catasto non a valore. Voi cosa suggerite? Grazie.

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