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29 Luglio 2013 - LA RESPONSABILITA' NELLA PRATICA CATASTALE
Oggi ormai è consuetudine firmare pratiche catastali con molta leggerezza senza pensare a quante responsabilità implica un invio telematico.
Questa news naturalmente non ha natura allarmistica ma solo un'avvertimento sulla consapevolezza che ognuno di voi deve avere nella firma di un documento catastale.

Quindi elencheremo in maniera asettica le varie assunzioni di responsabilitàcivili e penali:
Dichiarazioni rese ai sensi della del DPR 28/12/2000 n.445
- Certifica che documento informatico è la rappresentazione dei documenti cartacei originali sottoscritti dai soggetti obbligati ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n.701.
- Dichiara di aver depositato il documento presso il comune competente ai sensi dell'art.30 comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ( ex art.18 L.47/85)
- Dichiara di essere stato incaricato dai soggetti obbligati.
- Dichiara la propria qualifica personale.
- Dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione.
Le dichiarazioni sono soggette a controlli sistematici Agenzia-Comune ma anche Agenzia-Tecnici visto che la documentazione cartacea deve essere custodita presso i propri studi per almeno cinque anni.
Assicurazione professionale
Con l'OK della Camera con il "Decreto del Fare" l’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale, che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività, scatterà dal 15 agosto 2013. Quindi dal prossimo mese i professionisti dovranno stipulare un’assicurazione e, al momento dell’assunzione di un incarico, dovranno renderne noti al cliente gli estremi e il massimale .
Anche se la norma ha ottenuto la fiducia della Camera, la situazione potrebbe nuovamente cambiare perchè l'Aula ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di una proroga al 15 agosto 2014 .
Nell'attesa dell'evolversi della situazione è bene cominciare a rendersi conto di come valutare una buona assicurazione professionale.
Abbiamo elencato le principali clausole tecniche alle quali l’assicurazione deve rispondere:
- danni causate a terze persone quali danneggiamento beni, lesioni personali e morte
- danni parziali o totali causati alle opere di cui il professionista è stato incaricato di progettare
- danni provocati dall’interruzione o la momentanea sospensione dell’attività imprenditoriale
- danni concernenti la direzione e gestione dei lavori
- sanzioni fiscali applicate al cliente del professionista in questione, a causa di errori nell’esecuzione della professione
- inquinamento accidentale e contaminazione di acqua, aria e suolo
- errata interpretazione dei regolamenti locali e urbanistici

GeoliveStaff
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