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News

24 Novembre 2006 - DELEGHE come comportarsi

Mi è stato inviato dall'anonimo padovano un riassunto comportamentale
sulle deleghe.
Suddiviso in campi di azione, l'amico, con procedura operativa alla
mano, ha sviscerato dubbi e incomprensioni che aleggiavano su tutti gli
Uffici di Italia.

VISURA – PRESENTAZIONE - RITIRO DOCUMENTAZIONE CATASTALE E DELEGHE

PLANIMETRIA

Visura – ritiro copia/certificazione

La Procedura Operativa ancora vigente è la n. 59/10.12.2003 e quindi non si applicano le nuove normative sulle deleghe;

Si consiglia vivamente di utilizzare il modello di delega allegato a detta Procedura;

Il delegante può essere uno qualunque dei titolari dei diritti gravanti sulla u.i.;

Per l’autentica della firma, se il delegato NON E’ un professionista, necessita allegare alla delega la copia leggibile di un documento di riconoscimento non scaduto del delegante mentre se il delegato E’ un professionista non occorre tale copia ma sarà sufficiente la sottoscrizione della delega da parte dello stesso professionista;

La P. O si riferisce a “professionista regolarmente iscritto negli Albi Professionali di categorie abilitate alla presentazione di atti tecnici di aggiornamento del CEU”.

(per i notai vige la circolare n. 9/25.11.2003 nella quale si fa riferimento ad una dichiarazione sottoscritta dallo stesso notaio).

NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.

DOCFA-PREGEO

Presentazione – ritiro

Si applica la Territoriale n. 72441/11.10.2006 secondo la quale possono presentare-ritirare le denunce il tecnico redattore o uno dei titolari di diritti sull’immobile;

Il titolare deve essere identificato mediante la presentazione di un valido documento di riconoscimento (i cui estremi, ovviamente, devono essere acquisiti dall’Ufficio);

Il professionista redattore può delegare chiunque mediante una delega occasionale o continuativa; si consiglia vivamente di utilizzare i modelli di delega predisposti dalla Direzione Regionale per il Veneto;

La delega occasionale si presenta insieme alla copia leggibile di un documento di riconoscimento non scaduto del delegante;

L’Ufficio identifica il delegato e unisce la delega, con la copia del documento di riconoscimento, alla denuncia Docfa-Pregeo;

La delega continuativa, con copia leggibile di un documento di riconoscimento non scaduto del delegante, è redatta in doppia copia, è protocollata dall’Ufficio e l’esemplare restituito può essere mostrato allo sportello che trascriverà gli estremi di protocollazione sulla denuncia oppure può essere riprodotto in copia e consegnato per essere unito alla denuncia;

L’Ufficio può identificare il delegato;

Nel caso che sia il delegato a ritirare la documentazione, oltre alla presentazione della delega (occasionale/continuativa) occorre esibire l’originale della ricevuta;

Se l’originale della ricevuta è stato smarrito si deve presentare il tecnico redattore che attesterà per iscritto l’avvenuto smarrimento.

NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.

VARIAZIONI COLTURALI

Presentazione – ritiro

Si procede come per la presentazione-ritiro delle denunce Docfa – Pregeo (Territoriale n. 72441/11.10.2006);

NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.

CERTIFICATI RILASCIATI IN DIFFERITA

Si applica la Territoriale n. 72441/11.10.2006 e la previdente nota n. 57922/04.08.2006;

Sul duplo della richiesta che rimane all’Ufficio saranno apposti gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente;

Se chi ritira è persona diversa dal richiedente necessita esibire delega (vedi i casi precedenti) ed originale della ricevuta;

Nell’eventualità di smarrimento della ricevuta si deve presentare il richiedente che attesterà per iscritto l’avvenuta circostanza.

NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.

ISTANZA

Sottoscrizione - presentazione

Si applica la Territoriale n. 77368/30.10.2006;

Le istanze relative alla richiesta di identificativo catastale e di correzione di errore: -sulla persona cui è intestato l’immobile – ortografico nell’intestazione – codice fiscale, luogo e data di nascita – diritti, quote, annotazioni – dati toponomastica – consistenza, devono essere sottoscritte da uno dei titolari dei diritti reali e possono essere presentate anche da un altro soggetto senza delega;

Tuttavia se nell’istanza è dichiarato che la presentazione della medesima è correlata alla redazione di un atto di aggiornamento catastale allora l’istanza stessa può essere sottoscritta e presentata dal professionista;

L’istanza volta a chiedere la variazione di classamento deve essere sottoscritta e presentata da uno dei titolari di diritti reali sull’immobile oppure può essere presentata da un delegato (vedi i casi precedenti).

NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.

VISURA

La visura è regolata dal provvedimento 12.12.2006;

Il richiedente è chi si presenta allo sportello;

Il richiedente deve compilare l’apposita richiesta, con l’indicazione delle proprie generalità e del proprio codice fiscale, e la deve sottoscrivere;

NON E’ AMMESSA LA DELEGA.

Commenti:

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25 Novembre 2006 alle ore 03:08 - zenith

DELEGHE come comportarsi
complimenti per il chiarimento molto utile: Volevo però chiedere come ci si deve comportare per presentare una voltura nn menzionata su nessun riquadro!
Grazie mille
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26 Novembre 2006 alle ore 19:50 - anonimo_padovano

Re: DELEGHE come comportarsi
Poichè le domande di voltura non sono state menzionate dalla normativa in discorso, per esse si applicano le procedure vigenti:
la voltura deve essere firmata da vi è obbligato per legge e può essere presentata da chiunque.
(nell'ufficio che frequento ci si regola così).
Ciao
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