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24 Novembre 2006 - DELEGHE come comportarsi
Mi è stato inviato dall'anonimo padovano un riassunto comportamentale sulle deleghe. Suddiviso in campi di azione, l'amico, con procedura operativa alla mano, ha sviscerato dubbi e incomprensioni che aleggiavano su tutti gli Uffici di Italia.
VISURA – PRESENTAZIONE - RITIRO DOCUMENTAZIONE
CATASTALE E DELEGHE
PLANIMETRIA
Visura – ritiro
copia/certificazione
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La Procedura Operativa ancora vigente è la n.
59/10.12.2003 e quindi non si applicano le nuove normative sulle
deleghe;
Si consiglia vivamente di utilizzare il modello di
delega allegato a detta Procedura;
Il delegante può essere uno qualunque dei titolari dei
diritti gravanti sulla u.i.;
Per l’autentica della firma, se il delegato NON E’ un
professionista, necessita allegare alla delega la copia leggibile di un
documento di riconoscimento non scaduto del delegante mentre se il
delegato E’ un professionista non occorre tale copia ma sarà sufficiente
la sottoscrizione della delega da parte dello stesso professionista;
La P. O si riferisce a “professionista regolarmente
iscritto negli Albi Professionali di categorie abilitate alla
presentazione di atti tecnici di aggiornamento del CEU”.
(per i notai vige la circolare n. 9/25.11.2003 nella
quale si fa riferimento ad una dichiarazione sottoscritta dallo stesso
notaio).
NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta
ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.
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DOCFA-PREGEO
Presentazione – ritiro
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Si applica la Territoriale n. 72441/11.10.2006 secondo
la quale possono presentare-ritirare le denunce il tecnico redattore o uno
dei titolari di diritti sull’immobile;
Il titolare deve essere identificato mediante la
presentazione di un valido documento di riconoscimento (i cui estremi,
ovviamente, devono essere acquisiti dall’Ufficio);
Il professionista redattore può delegare chiunque
mediante una delega occasionale o continuativa; si consiglia vivamente di
utilizzare i modelli di delega predisposti dalla Direzione Regionale per
il Veneto;
La delega occasionale si presenta insieme alla copia
leggibile di un documento di riconoscimento non scaduto del delegante;
L’Ufficio identifica il delegato e unisce la delega,
con la copia del documento di riconoscimento, alla denuncia Docfa-Pregeo;
La delega continuativa, con copia leggibile di un
documento di riconoscimento non scaduto del delegante, è redatta in doppia
copia, è protocollata dall’Ufficio e l’esemplare restituito può essere
mostrato allo sportello che trascriverà gli estremi di protocollazione
sulla denuncia oppure può essere riprodotto in copia e consegnato per
essere unito alla denuncia;
L’Ufficio può identificare il delegato;
Nel caso che sia il delegato a ritirare la
documentazione, oltre alla presentazione della delega
(occasionale/continuativa) occorre esibire l’originale della ricevuta;
Se l’originale della ricevuta è stato smarrito si deve
presentare il tecnico redattore che attesterà per iscritto l’avvenuto
smarrimento.
NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta
ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.
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VARIAZIONI COLTURALI
Presentazione – ritiro
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Si procede come per la presentazione-ritiro delle
denunce Docfa – Pregeo (Territoriale n. 72441/11.10.2006);
NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta
ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.
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CERTIFICATI
RILASCIATI IN DIFFERITA
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Si applica la Territoriale n. 72441/11.10.2006 e la
previdente nota n. 57922/04.08.2006;
Sul duplo della richiesta che rimane all’Ufficio
saranno apposti gli estremi del documento di riconoscimento del
richiedente;
Se chi ritira è persona diversa dal richiedente
necessita esibire delega (vedi i casi precedenti) ed originale della
ricevuta;
Nell’eventualità di smarrimento della ricevuta si deve
presentare il richiedente che attesterà per iscritto l’avvenuta
circostanza.
NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta
ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.
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ISTANZA
Sottoscrizione -
presentazione
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Si applica la Territoriale n. 77368/30.10.2006;
Le istanze relative alla richiesta di identificativo
catastale e di correzione di errore: -sulla persona cui è intestato
l’immobile – ortografico nell’intestazione – codice fiscale, luogo e data
di nascita – diritti, quote, annotazioni – dati toponomastica –
consistenza, devono essere sottoscritte da uno dei titolari dei
diritti reali e possono essere presentate anche da un altro soggetto senza
delega;
Tuttavia se nell’istanza è dichiarato che la
presentazione della medesima è correlata alla redazione di un atto di
aggiornamento catastale allora l’istanza stessa può essere sottoscritta e
presentata dal professionista;
L’istanza volta a chiedere la variazione di classamento
deve essere sottoscritta e presentata da uno dei titolari di
diritti reali sull’immobile oppure può essere presentata da un delegato
(vedi i casi precedenti).
NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta
ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.
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VISURA
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La visura è regolata dal provvedimento 12.12.2006;
Il richiedente è chi si presenta allo sportello;
Il richiedente deve compilare l’apposita richiesta, con
l’indicazione delle proprie generalità e del proprio codice fiscale, e la
deve sottoscrivere;
NON E’ AMMESSA LA DELEGA.
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