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20 Dicembre 2013 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI-CIRC.36 DEL 19/12/2013
L’Agenzia nella prima parte del documento di prassi in commento ripercorre inizialmente le due diverse “correnti” di pensiero, che nel corso degli ultimi anni si sono create e che hanno visto “contrapposte”: da un lato l’Agenzia del Territorio, sostenitrice dell’accatastamento degli impianti fotovoltaici nella categoria catastale degli opifici (D/1) e dall’altro lato l’Agenzia delle Entrate sostenitrice, invece, della qualificazione mobiliare di tali impianti.

Rispetto a tale ultima “corrente”, con la C.M. n.36/E/2013 l’Agenzia delle Entrate ritorna sui propri passi, affermando che le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi – leCC.MM. n. 46/E/2007, n. 38/E/2008 e n. 38/E/2010 – in base ai quali gli impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili, sono state manifestate esaminando i casi di impianti dotati di facile amovibilità e senza che l’eventuale spostamento comportasse il sostenimento di costi rilevanti. Tale “revisione” viene giustificata dall’Agenzia con l’intento di uniformare i comportamento degli uffici e degli operatori.
L’Agenzia, nell’intento di perseguire tale obiettivo di uniformità, riprende i concetti già espressi dal Territorio dapprima con la R.M. n. 3/T/2008 e da ultimo con la nota 22.6.2012 n. 31892.
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GeoliveStaff
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