La
trascrizione di un atto pubblico presso L’ Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Pubblicità Immobiliare ( ex Conservatoria dei Registri Immobiliari) si è obbligatoria e con essa si attua la pubblicita' relativa ad ogni atto di disposizione su beni immobili, e su alcune categorie di beni mobili (autoveicoli, navi, etc) detti, appunto, registrati.
La trascrizione, disciplinata dagli artt. n. 2643 e seguenti del codice civile è la più rilevante forma di pubblicità degli atti giuridici.
Essa e' la riproduzione letterale sui pubblici registri di un documento, che contiene tutti gli estremi di una negoziazione giuridica o di una sentenza giudiziaria, la cui conoscenza è utile ed allo stesso tempo é rilevante.
Gli atti vanno trascritti, nel caso di beni immobili, presso l'ufficio di pubblicità immobiliare, nella cui circoscrizione si trova il bene.
Poiché la trascrizione ha lo scopo di rendere note tutte le vicende relative al bene immobile registrato, essa è inefficace fino a quando non siano stati scritti tutti i precedenti atti di acquisto, modifica o estinzione di diritti relativi al bene.
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Ultimo aggiornamento: 01 Maggio 2013 alle ore 18:05