La principale funzione della trascrizione è quella di risolvere i conflitti tra più acquirenti, di uguali diritti, su uno stesso bene.
Il primo tra i vari acquirenti, che trascrive l'atto di acquisto del diritto lo può opporre a qualunque terzo, e a qualsiasi altro acquirente dello stesso diritto.
Anche se un atto non é ancora stato trascritto, é pienamente valido ed efficace tra le parti, infatti la trascrizione non e' condizione di validità dell'atto, in quanto ogni atto di alienazione di diritti su di un bene immobile o mobile registrato, è valido ad ogni effetto di legge.
E' importante la trascrizione agli effetti della opponibilità a terzi, perché, fintanto che non avviene la trascrizione, l'atto non é opponibile ai terzi.
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Ultimo aggiornamento: 01 Maggio 2013 alle ore 18:03