La trascrizione può essere eseguita solo in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con la trascrizione , si devono rendere pubblici:
- le sentenze e i provvedimenti giudiziari d'espropriazione forzata e le domande giudiziali relative a tali beni che si riferiscono ai diritti di cui sopra.
- i contratti che conferiscono diritti personali di godimento
- i contratti che trasferiscono la proprietà o che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti reali di godimento (abitazione, servitù, usufrutto, uso, enfiteusi, superficie) su beni immobili o mobili registrati.
In alcuni casi, la trascrizione e' necessaria perché si abbia inizio, per il titolare, il diritto contenuto nell'atto.
Questo riguarda, ad esempio, la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione delle ipoteche.
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Ultimo aggiornamento: 01 Maggio 2013 alle ore 18:06