Respingimento di un tipo di frazionamento e accatastamento di un locale deposito per diritto di possesso. DOM
ANDA: Si chiedono ragguagli in merito al respingimento di un tipo di frazionamento, cosi motivato: --> Controllo ditta: il C.F. e' errato o assente. --> Contattare l' ufficio per aggiornare la ditta. Quindi la motivazione è dovuta all'esistenza di soggetti privi di codice fiscale e con paternità. Il tipo ha per oggetto due lotti di terreno che saranno oggetto di usucapione e/o vendita con possesso ultraventennale, l'incarico mi è stato affidato dal legale del comproprietario venditore.
Chiedo: Trattandosi di tipo di frazionamento, che non comporta nessuna variazione alla ditta già presente in banca dati,
é giusto che debba procedere al suo aggiornamento? C'è un'oggettiva difficoltà a reperire eventuali dati, in quanto molti dei soggetti sono sconosciuti anche all'anagrafe comunale, c
on cittadini italiani da decenni, privi di codice fiscale o deceduti. Chi dovrebbe firmare la dichiarazione ? - 1 ) Crede che il deposito è suo anche se usucapito dal possessore ultratrentennale
- 2 ) Succederà che seguirà una valanga di tasse non pagate.
- 3 ) Nel caso che si individui un intestato catastale ancora in vita al quale si potrà chiedere che firmi la pratica,
RISPOSTA: 1) - Nel caso che il proprietario fosse uno solo: quello dovrà firmare.
Il firmatario del frazionamento ai sensi del D.M. 701/94 devono essere i titolari di diritti reali che compaiono nella visura catastale,
oppure occorre la compilazione della lettera di incarico. Occorre che la lettera di incarico venga sottoscritta dall'attuale possessore ultraventennale, nella quale cita il relativo possesso ultraventennale.
2) - Non è strano che il possessore voglia regolarizzare una inessattezza ultratrentennale, fra l'altro desiderando donare i propri
beni ai figli anche se conscio che dovrà pagare le tasse e sanzioni di legge. Accatastare un bene sfuggito al censimento è un dovere.
Per dichiarare l'usucapione, quindi disporre l'eventuale donazione/vendita si può rivolgere al notaio o al Tribunale. 3) -
Il possessore può prima di tutto fare istanza di rettifica dimostrando il tutto, e convenire con l'ufficio la migliore soluzione possibile. Inoltre al tipo di frazionamento, deve essere allegato in sede di trasmissione telematica una dichiarazione sostituzione
(resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) nella quale il possessore dichiari il relativo possesso ultraventennale dell'immobile oggetto di usucapione e di futura vendita per possesso, allegando la relativa copia del proprio documento di riconoscimento. E' da notare che non tutte le Agenzie prevedono l'obbligo di allegazione al tipo.